INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04497 presentata da CARIELLO FRANCESCO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 14/04/2014

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-04497 presentato da CARIELLO Francesco testo di Lunedì 14 aprile 2014, seduta n. 211 CARIELLO , BRESCIA , D'AMBROSIO , DE LORENZIS , L'ABBATE e SCAGLIUSI . — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che: l'avvocato Francesco Miulli, con testamento olografo del 14 novembre 1712, dando vita ad un negozio di fondazione, ha lasciato in eredità tutti i suoi beni a «lo Spedale di Acquaviva seu li poveri infermi d'Acquaviva», ospedale che voleva si realizzasse nelle sue «case palazziate», come di fatto è poi avvenuto, eseguendo le volontà testamentarie; il 27 dicembre 1896 il decreto reale di Umberto I, su proposta del Ministro dell'interno Di Rudini, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi della legge n.6972 del 17 luglio 1890 «Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza», approvava, secondo il testamento e la continuità storica, lo «statuto organico dell'Ospedale civile di Acquaviva delle Fonti», preventivamente approvato, in data 20 gennaio 1896, anche dal consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti e tuttora vigente; la legge n.132 del 12 febbraio 1968 «Enti Ospedalieri e assistenza ospedaliera» all'articolo 3 dispone che «Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza... sono riconosciute di diritto enti ospedalieri equiparati all'amministrazione dello Stato», ed al successivo articolo 4 dispone che «con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta Regionale... gli enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo precedente sono dichiarati enti ospedalieri», come puntualmente è avvenuto, ad esempio, per l'Ospedale «Galliera» di Genova; una sentenza del TAR Puglia di Bari (n.340 del 26 aprile 1977) ha qualificato l'ospedale Miulli «ente ecclesiastico munito di personalità giuridica pubblica» è stata privata di ogni e qualsiasi validità giurisdizionale per effetto della sentenza n.2922 dell'11 maggio 1982 della Cassazione Civile a s.u., che ha riconosciuto al decreto Reale un valore dichiarativo assoluto, tanto che in sua presenza non può darsi luogo a sentenza del giudice e quindi neppure a quella del TAR. E si rammenta pure che, con maggiore specificità, il Pretore di Acquaviva delle Fonti, in data 8 marzo 1974, con la sentenza n.23, aveva dichiarato che «l'Opera Pia Miulli indubbiamente appartiene alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prima classe», di cui parla l'articolo 3 della citata legge 132/1968 perché diventino «di diritto» enti ospedalieri; l'1 ottobre 1987, è stato firmato, non dal Ministro dell'interno come prescriveva il decreto del Presidente della Repubblica n.33 del 13 febbraio 1987, articolo 15, ma da un direttore generale, senza il protocollo dell'ufficio emittente, un atto dichiarativo che ha riconosciuto la titolarità dei beni citati all'Ente ecclessiastico civilemente riconosciuto come «Ospedale Francesco Miulli»; l'atto ricognitivo repertorio n.21123, Raccolta n.7298, registrato a Bari in data 3 aprile 2007 al n.2522/1A del Notaio Francesco Paolo Petrera, con premessa del succitato attestato dell'1 ottobre 1987, formalizza e notifica l'appropriazione discutibile di un patrimonio demaniale da parte di un «Ente ecclessiastico civilemente riconosciuto come “Ospedale Francesco Miulli”» con sede in Acquaviva delle Fonti (BA). Tale patrimonio è inserito anche come garanzia nella fase fallimentare in corso dell'ospedale stesso, come da atti depositati presso il tribunale; nelle due sentenze del 9 maggio 2013, n.02522 e n.02529, il Consiglio di Stato non accetta l'identità soggettiva dell'Ente ecclesiastico con l'Ospedale Miulli, ma distingue i due enti nella loro soggettività giuridica, trattandosi dell’«Ente ecclesiastico che gestisce l'Ospedale “Miulli”», confermando pertanto che non esista un ospedale che sia ente ecclesiastico; se il Ministro dell'interno intenda avviare un urgente ricognizione relativa ai contenuti dell'atto dell'1 ottobre 1987, vista la procedura di fallimento in corso, al fine di fornire ogni utile elemento, qualora richiesto, per contribuire al chiarimento della intricata vicenda descritta in premessa. (4-04497)
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Camera dei Deputati 
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BRESCIA GIUSEPPE (MOVIMENTO 5 STELLE) 
D'AMBROSIO GIUSEPPE (MOVIMENTO 5 STELLE) 
DE LORENZIS DIEGO (MOVIMENTO 5 STELLE) 
L'ABBATE GIUSEPPE (MOVIMENTO 5 STELLE) 
SCAGLIUSI EMANUELE (MOVIMENTO 5 STELLE) 
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