_:B88cff4f7d996c3e008a300e60b49df82 "Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedi' 14 settembre 2010 nell'allegato B della seduta n. 367 All'Interrogazione 4-04478\n presentata da TERESIO DELFINO Risposta. - In relazione a quanto rappresentato dall'interrogante con l'atto in esame si fa presente che il comando generale della Guardia di finanza ha riferito che, tra il 1975 del 1976, e' stata condotta un'indagine dalla compagnia della Guardia di finanza di Cuneo nei confronti della «Domestic Petrol Servire Sas di Dagli Alberi Marino», con sede in Caraglio (Cuneo) che si e conclusa con la constatazione del reato di frode nel settore dell'imposta di fabbricazione, evasione fiscale, nonche' violazioni all'imposta sul valore aggiunto per inosservanza degli obblighi dichiarativi, demandando le successive fasi del contenzioso tributario e penale agli uffici doganali competenti. L'Agenzia delle dogane, a tal proposito, ha rappresentato l'iter processuale della questione, precisando che essa trae origine da un procedimento penale per contrabbando di prodotti petroliferi, connesso al ben noto «processo petroli» che ha avuto numerose ramificazioni sul territorio nazionale. In particolare, dal luglio 1975 al 26 febbraio 1976, la sas Domestic Petrol Service aveva gestito un deposito di prodotti petroliferi sito in Caraglio, negli impianti messi a disposizione dalla Caraglio petroli. Il deposito era diviso in due settori, uno destinato a ricevere gasolio «schiavo di imposta di fabbricazione» (in seguito anche Sif) e l'altro destinato a ricevere gasolio «libero», ossia che aveva gia' assolto il tributo dovuto a seconda della destinazione. Dal luglio 1975 all'ottobre 1976 un altro deposito di oli minerali, in Barge (Cuneo), collegato all'attivita' fraudolenta posta in essere dalla Domestic Petrol Service, era stato gestito dalla sas Forniture oli minerali (Fom). Dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza era emerso che la societa' Domestic Petrol Service aveva ricevuto cospicue forniture di gasolio Sif e che lo stesso prodotto era stato solo fittiziamente denaturato per essere utilizzato come gasolio per riscaldamento, sottoposto come tale ad un'aliquota d'imposta nettamente inferiore a quella applicata al gasolio per autotrazione. Il fittizio gasolio per riscaldamento, scortato da falsa documentazione (H ter 16) fornita da cartiere, era stato quindi apparentemente inviato a ditte esterne che, in realta', non l'avevano mai ricevuto, mentre il prodotto reale (gasolio per autotrazione) veniva immesso in consumo, sottraendolo al pagamento della maggiore imposta dovuta. Il giudice istruttore presso il tribunale di Cuneo, con sentenza-ordinanza del 31 ottobre 1981 divenuta irrevocabile in data 16 novembre 1981, disponeva il rinvio a giudizio degli organizzatori del contrabbando, i quali venivano imputati, oltre che del delitto di associazione a delinquere, anche del delitto di cui all'articolo 23-bis regio decreto-legge n. 334 del 1939 per aver sottratto oltre 1.800.000 chilogrammi di prodotti petroliferi all'accertamento e al pagamento dell'imposta di fabbricazione (relativamente all'uso per autotrazione dei prodotti stessi) e per aver destinato oltre 2.500.000 chilogrammi di prodotti petroliferi soggetti ad imposta di fabbricazione ridotta (per uso riscaldamento) ad uso diverso (per autotrazione), con evasione della maggior imposta dovuta. Il giudice istruttore disponeva, inoltre, il rinvio a giudizio di tutti i soggetti e il tribunale di Cuneo, con sentenza n. 94 del 16-30 marzo 1984, condannava i maggiori responsabili per i delitti loro ascritti. La sentenza penale di primo grado passava in giudicato nei confronti degli autisti e degli autotrasportatori, per mancata impugnazione. Nei confronti degli altri soggetti, il procedimento penale si definiva invece a seguito della sentenza della Corte d'appello di Torino, sezione I penale, n. 4809 del 2-17 dicembre 1987, e della sentenza della Corte di cassazione n. 2958 del 9 novembre-5 dicembre 1990. Quanto alle azioni di recupero poste in essere dalla ex Dogana di Cuneo, l'ufficio tecnico imposte di fabbricazione di Torino, nel redigere in data 15 marzo 1983 i fogli di liquidazione dei tributi evasi sulla scorta della sentenza-ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Cuneo del 31 ottobre 1981, non aveva distinto le posizioni individuali dei singoli autotrasportatori, ai quali veniva complessivamente imputata l'evasione dell'imposta di fabbricazione su oltre 2.500.000 chilogrammi di gasolio, per un ammontare di imposta evasa pari a lire 1.406.500.000, oltre interessi moratori e indennita' di mora a partire dall'anno 1975. Conseguentemente la dogana di Cuneo provvedeva ad intimare a tutti i coobbligati, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno il pagamento di quanto dovuto, emettendo inoltre atti ingiuntivi nei confronti dei soggetti condannati penalmente. Chiusa definitivamente la vertenza giudiziaria penale, l'intendenza di finanza di Cuneo chiedeva in data 18 febbraio 1991 alla dogana di Cuneo di riprendere le azioni di recupero coattivo nei confronti di tutti i coobbligati, mediante iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Con riferimento alla posizione degli autotrasportatori, l'importo iscritto a ruolo ammontava a lire 4.714.144.415, di cui lire 1.406.500.000 a titolo di imposta di fabbricazione evasa, dedotti gli importi nel frattempo recuperati dalla dogana di Cuneo mediante escussione di due fideiussioni, e il rimanente a titolo di indennita' di mora ed interessi moratori stabiliti rispettivamente nella misura del 6 per cento per ogni semestre compiuto (articolo 1 della legge n. 29 del 26 gennaio 1961) e nella misura del 18 per cento annuo (articolo 16 del decreto-legge n. 216 del 26 maggio 1978, convertito con modificazioni nella legge n. 388 del 24 luglio 1978). Alla richiesta avanzata dai concessionari dei servizi di riscossione, con la notifica di cartelle esattoriali, i coobbligati proponevano ricorso avanti la commissione tributaria di I grado, la quale dichiarava la propria incompetenza a decidere in merito. I coobbligati inoltravano allora un'istanza di sospensione del ruolo all'intendenza di finanza di Cuneo, eccependo tra l'altro che, a loro avviso, avrebbero dovuto rispondere solo per i tributi evasi afferenti le partite di prodotto da ciascuno movimentato o trasportato in frode. Contestualmente veniva inoltrata istanza di sospensione del ruolo, con carattere d'urgenza, anche al tribunale di Cuneo. Ne seguiva in data 7 marzo 1994 l'emissione da parte della dogana di Cuneo di nuove richieste di pagamento nei confronti di tutti i coobbligati. Gli inviti al pagamento venivano rinnovati nel 1997 e ancora nel 2001. Con atto di citazione notificato alla locale avvocatura dello Stato in data 27 settembre 2001, alcuni autotrasportatori proponevano opposizione davanti al tribunale ordinario di Torino avverso gli inviti a pagamento loro notificati nel corso del 2001, chiedendo al giudice di accertare l'inesistenza del diritto vantato dalla dogana di Cuneo. Il tribunale di Torino, con sentenza n. 4873 del 2003 del 10 giugno 2003, in accoglimento dell'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dall'avvocatura dello Stato di Torino, dichiarava improponibile la domanda proposta dagli opponenti, mancando un interesse attuale e concreto a richiedere un accertamento negativo dell'obbligazione tributaria, posto che «l'avviso di pagamento non contiene ancora alcun accertamento dell'imposta ne' costituisce atto impositivo, rappresentando un atto interno al procedimento amministrativo di accertamento dell'imposta». La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 264 del 2005 del 21 febbraio 2005, accoglieva l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria, riformando la sentenza di primo grado e condannando gli appellati al pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, indennita' di mora e interessi moratori, nonche' degli interessi anatocistici dalla data della domanda riconvenzionale (23 novembre 2001) al saldo. La Corte di cassazione con sentenza n. 21173 del 2008, del 6 agosto 2008, a seguito di ricorso proposto dagli appellati soccombenti, si pronunciava precisando che l'eccezione del diverso termine di prescrizione del credito erariale invocato dagli stessi ricorrenti, e' stata proposta per la prima volta in sede di legittimita', mentre l'applicazione di tale ius superveniens avrebbe potuto (e dovuto) essere eccepita gia' in primo grado o quanto meno nel grado di appello, posto che il testo unico n. 504 del 1995 era entrato in vigore ben prima della proposizione della domanda introduttiva del giudizio, notificata in data 27 settembre 2001. La vicenda civile si e' cosi' definitivamente conclusa con il riconoscimento della legittimita' della pretesa tributaria fatta valere nei confronti degli opponenti. A seguito della citata sentenza della Corte di cassazione n. 21173 del 2008 Equitalia Nomos S.p.A. ha ripreso l'attivita' di recupero, con la notifica in data 23 aprile 2009 dell'intimazione di pagamento n. 2009/0001219, per l'importo di euro 181.018,03. Tanto premesso, e' opportuno precisare che la sentenza della Cassazione ha definito la vicenda contenziosa in tutti i suoi aspetti e che, pertanto, la pretesa tributaria fatta valere dall'amministrazione nei confronti degli autotrasportatori e' stata riconosciuta legittima in via definitiva e irreversibile dalla Suprema corte. Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Sonia Viale." . _:B88cff4f7d996c3e008a300e60b49df82 "20100914" . _:B88cff4f7d996c3e008a300e60b49df82 "SOTTOSEGRETARIO DI STATO ECONOMIA E FINANZE" . _:B88cff4f7d996c3e008a300e60b49df82 . . . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-04478 presentata da TERESIO DELFINO giovedi' 8 ottobre 2009, seduta n.229 DELFINO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la vicenda riassunta nel prosieguo rappresenta un chiaro esempio della grave e irrecuperabile gestione dei rapporti fiscali tra le Amministrazioni pubbliche e le imprese; tale vicenda ha il suo principio a meta' degli anni Settanta, e non e' ancora giunta a soluzione. Nel 1975 la guardia di finanza accerto' un illecito traffico di prodotti petrolieri nei confronti di una societa' del cuneese e precisamente la «Domestic Petrol Service» con sede in Caraglio: in estrema sintesi, tale societa' cedeva gasolio destinato ad uso trazione (soggetto all'epoca ad imposta di fabbricazione in misura pari a 59,76 lire al Kg) spacciandolo per gasolio da riscaldamento (soggetto all'epoca alla stessa imposta in misura pari a 3,50 lire al Kg) e lucrando, appunto, sulla differenza di tale imposta; e' necessario sottolineare che gli autotrasportatori coinvolti non hanno lucrato alcuna somma da tale traffico illecito, essendosi limitati ad eseguire il trasporto dei prodotti petroliferi e, anzi, hanno perduto anche parte dei loro crediti per l'esecuzione di tali trasporti; ciononostante, nel 1984 si svolse il processo nei confronti degli imputati di detto traffico, tra cui (sebbene, si ripete, non abbiano mai avuto parte in tale traffico illecito) gli undici autotrasportatori, poi assolti «per intervenuta prescrizione»; nel 1993 i medesimi autotrasportatori ricevono la notifica di un avviso di mora da parte dell'Agenzia delle dogane per importi variabili tra i 4 e gli 8 miliardi di lire (peraltro, importi intestati ad uno degli imputati del traffico di cui sopra e' risultato assolto per non aver commesso il fatto), e contro detto avviso proposero ricorso alla commissione tributaria che, nell'udienza di discussione, rilevo' il proprio difetto di giurisdizione. Nel marzo1994, inoltre, l'Agenzia delle dogane rettificavano gli avvisi di mora di cui sopra, richiedendo cifre inferiori ma pur sempre rilevanti (ad esempio 99 milioni di lire); da tali fatti trae avvio un iter giudiziario estremamente lungo, che trova una prima e, ad avviso paradossale conclusione nel 2008. Tale vicenda puo' riassumersi nel seguente modo: nel 2001 i predetti autotrasportatori si rivolsero al tribunale di Cuneo, che rilevo' la propria incompetenza territoriale; i medesimi si rivolsero quindi al tribunale di Torino, che nel 2003 accolse il ricorso e dichiaro' che nulla era da loro dovuto all'Agenzia delle dogane; l'Agenzia delle dogane propose appello contro la sentenza del tribunale di Torino, e la Corte d'appello di Torino accolse il ricorso dell'Agenzia delle dogane condannandoli al pagamento di quanto richiesto nel 1994; nel 2006 venne notificata la cartella di pagamento per la quale, su istanza degli interessati, venne accolta la richiesta di sospensione dalla riscossione, in attesa della sentenza della Corte di cassazione, alla quale i medesimi presentarono ricorso per la riforma della sentenza della Corte di appello; la Corte di cassazione, nel 2008, ha confermato la sentenza della Corte d'appello, precisando che la questione era prescritta, ma che l'intervenuta prescrizione doveva essere quantomeno richiesta davanti alla Corte d'appello: nessuno, nemmeno i giudici della Corte d'appello, avevano rilevato l'intervenuta prescrizione; a rendere poi ulteriormente paradossale detta vicenda vi e' la circostanza che, a seguito di tale sentenza, Equitalia ha notificato ai predetti autotrasportatori iscrizioni di ipoteche su immobili, intimazioni al pagamento ed altri atti che rischiano di compromettere le attivita' sia di alcuni loro eredi che esercitano attivita' in proprio, sia le condizioni di vita di altri, che risultano ormai titolari di redditi di pensione; in fine i predetti autotrasportatori hanno presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, poiche' una vicenda come quella in questione non puo' certo protrarsi dal 1975 al 2009, per ben 34 anni, per giungere ad una sentenza che, solo per errori di forma, si trasforma in sentenza contraria; peraltro, i medesimi hanno inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri, al direttore dell'Agenzia delle dogane, ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, per segnalare la loro incredibile vicenda e stanno rendendola nota anche agli organi di stampa e ad alcune trasmissioni televisive; tutto cio' premesso, l'interrogante ritiene ingiustificata e profondamente iniqua la situazione illustrata -: se non ritenga necessario, anche alla luce del vigente statuto del contribuente, verificare puntualmente la situazione e adottare le iniziative indispensabili per garantire chiarezza ed equita' a favore di questi autotrasportatori che hanno subito un calvario incredibile per fatti non commessi; se intenda promuovere idonee iniziative per scongiurare in futuro analoghe vicende. (4-04478)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "20091008-20100914" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04478 presentata da DELFINO TERESIO (UNIONE DI CENTRO) in data 20091008" . . "1"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04478 presentata da DELFINO TERESIO (UNIONE DI CENTRO) in data 20091008"^^ . . "DELFINO TERESIO (UNIONE DI CENTRO)" . . _:B88cff4f7d996c3e008a300e60b49df82 . "2014-05-15T00:15:51Z"^^ . "4/04478" .