"SCILIPOTI DOMENICO (ITALIA DEI VALORI)" . "20091002-20101221" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04415 presentata da SCILIPOTI DOMENICO (ITALIA DEI VALORI) in data 20091002"^^ . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-04415 presentata da DOMENICO SCILIPOTI venerdi' 2 ottobre 2009, seduta n.225 SCILIPOTI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attivita' culturali. - Per sapere - premesso che: la Ionio Gas s.r.l., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione di un terminale di rigassificazione di GNL (gas naturale liquido), da ubicare nell'area ASI del comune di Melilli (Siracusa); il progetto prevede tre serbatoi interrati della capacita' di circa 150 mila metri cubi ciascuno; al di la' delle certificazioni di sorta, e' noto a tutti l'alto potenziale di rischio di tali impianti; l'impianto in questione, verrebbe realizzato in prossimita' dei centri abitati di Melilli, Augusta, e Priolo (a circa 1.800 metri); l'area individuata per la realizzazione dell'impianto, interessa il Parco archeologico Megara Iblea, il sito archeologico «Thapsos» e l'area protetta «Saline di Priolo»; inoltre, l'impianto citato verrebbe realizzato in prossimita' della strada statale 114, della ferrovia Catania-Siracusa, della costruenda autostrada Catania-Siracusa, del porto militare di Augusta; parte dell'impianto, ovvero il pontile gasiere, si troverebbe a brevissima distanza (circa 200 metri) dal pontile sommergibili ove attraccano sommergibili nucleari NATO; la localizzazione del sito, nel cuore del polo petrolchimico di Melilli-Priolo-Augusta, potrebbe, in caso di incidente, con o senza innesco di effetto domino, avere effetti catastrofici sugli abitanti e le strutture, non quantificabili allo stato odierno; inoltre non e' molto lontano dalla base militare di Sigonella, probabilmente ad alto rischio nucleare; l'area nella quale si vorrebbe collocare l'impianto e' zona sismica di primo grado, dichiarata «zona ad alto rischio sismico (S12)» ai sensi della legge 10 dicembre 1981, n. 741; il territorio dell'area industriale di Melilli-Priolo-Augusta e' stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale con decreto ministeriale del 30 novembre 1990, ed assoggettato a piano di risanamento ex decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998; nel dare parere positivo per la valutazione di impatto ambientale (VIA), il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare non ha considerato la vicinanza del rigassificatore ad industrie classificate a rischio secondo la direttiva Seveso (direttive 82/501/CE, 96/82/CE), oltre che la vicinanza a citta', strade, ferrovia, porto nonche' la quantita' e tipo di sostanze che vi transitano, soprattutto in previsione di rischio da «effetto domino», di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 334 del 1999 (la previsione e' che il rigassificatore comporterebbe la movimentazione fino a 8 miliardi di metri cubi l'anno e la presenza annua di circa 110 navi da 130-140 tonnellate); propedeuticamente al rilascio della VIA, non e' stata consultata la popolazione interessata come, invece, prevede la Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 e la legge di recepimento della stessa, n. 108 del 2001, nonche' le normative Seveso (decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 - «Seveso bis» e decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 in attuazione delle direttive 96/82/CE e 2003/105/CE); esiste una sentenza del TAR Puglia n. 1628, nella quale l'autorizzazione ministeriale viene giudicata «titolo inidoneo per l'inizio dei lavori in quanto, contrariamente a quanto dettato dalla direttiva 96/82/CE e dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, articolo 23, la popolazione non e' stata consultata»; come gia' detto pare non sia stata considerata la vicinanza del progettato rigassificatore, ad industrie classificate a rischio di incidente rilevante, secondo le direttive «Seveso» (direttiva n. 82/501/CE, ora 96/82/CE «Seveso II», direttiva 2003/105/CE o Seveso 3 e relativi decreti legislativi di attuazione), oltre che la vicinanza alle citta', alla strada, alla costruenda autostrada Siracusa-Catania, alla ferrovia che, di fatto, attraversa lo stabilimento ERG, al porto e la quantita' e tipo di sostanze che vi transitano, anche al fine del rischio «effetto domino», di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 334 del 1999; secondo la normativa nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' rilasciare la VIA solo dopo aver acquisito il parere della regione interessata, cosi' come prescritto dalla legge 8 luglio 1986, n. 349 articolo 6, comma 4, non risulta da alcun documento, che la Regione Sicilia abbia mai dato alcun parere in merito; il decreto di VIA e' stato emanato, preso atto che il CTR (Comitato tecnico regionale) con delibera n. 78 del 20 giugno 2006 ha rilasciato il nulla osta di fattibilita' (NOF) ai sensi del decreto legislativo n. 34 del 1999; lo stesso CTR, a seguito di sopralluogo, non effettuato propedeuticamente al rilascio del NOF, ma solo successivamente ad esso, con delibera n. 111 del 2008, peraltro firmata dagli stessi firmatari del precedente NOF; ha constatato come la realta' dei luoghi non corrispondesse a quanto dichiarato dalla ERG, nel rapporto di sicurezza sul quale si baso' il rilascio del NOF; il CTR ha giudicato pericoloso il progettato impianto, per rischio di effetto domino, e dichiarato che non potranno essere prese in considerazione istanze relative a progetti di ampliamento degli impianti esistenti o che, comunque, comportino un incremento dell'attuale livello di rischio; la ERG e' stata, pertanto, invitata a sanare tempestivamente le gravissime inadempienze che hanno indotto il CTR ad esprimere parere negativo sulla sicurezza dello stabilimento; a tutt'oggi non risultano sanate le inadempienze contestate dal CTR; e' evidente che il NOF concesso nel 2006 fu rilasciato sulla base di insussistenti presupposti, e il CTR, conseguentemente, fu tratto in errore da un rapporto di sicurezza presentato dalla ERG, nel quale la reale condizione di pericolosita' dello stabilimento in relazione al rischio di effetto domino venne sottaciuta e solo nel 2008 portata alla luce a seguito di sopralluogo finalmente effettuato dal CTR; poiche' il rilascio della VIA, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' basato sul NOF prodotto in merito, e' chiaro che anche la VIA risulta fondata su errati e falsi presupposti; dalla delibera n. 111 del 2008 del CTR, risulta che il rischio di effetto domino e' gia' incombente e verrebbe amplificato in misura improponibile dalla realizzazione del rigassificatore; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 1990, l'area Priolo-Melilli-Augusta e' stata dichiarata area ad elevato rischio di crisi ambientale (come risulta dal quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1/2000-2006); l'area all'interno della Raffineria ISAB Impianti Nord, che insiste nel territorio del comune di Melilli, rientra tra le aree che secondo l'articolo 74 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono «...caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione...»; per le suddette aree, lo stesso articolo 74, al quarto comma, prevede testualmente che «...le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale...»; ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 112 del 1998, l'area sulla quale si dovrebbe realizzare il cosiddetto rigassificatore e' quindi un'area sulla quale si deve intervenire per rimuovere le situazioni di rischio e per procedere al ripristino ambientale; la localizzazione delle aree suindicate, per la realizzazione del cosiddetto rigassificatore, contrasta con quanto previsto dall'articolo 74 del decreto legislativo n. 112 del 1998; la prescrizione normativa dell'obbligo della rimozione delle situazioni di rischio, non e' in alcun modo conciliabile con la realizzazione - nel medesimo sito che per obbligo di legge si dovrebbe bonificare - di una attivita' ad elevatissimo rischio, il contrasto tra quanto previsto dalla norma e quanto si intenderebbe realizzare e' insanabile; la procedura seguita non appare conforme al diritto comunitario vigente in tema di valutazione d'impatto ambientale (direttiva 85/337/CEE e seguenti) e di rischio di incidenti rilevanti (direttiva 96/82/CE recepita dall'Italia con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334); in Italia esiste una delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la delibera n. 178/2005 che di fatto, «garantisce ai gestori degli impianti di rigassificazione, l'80 per cento dei ricavi di riferimento per 20 anni, anche in caso di inutilizzo dell'impianto» (evenienza resa assai probabile dal fatto che i Paesi liquefattori stentano, per carenza di gas liquido, a rifornire i 53 rigassificatori ad oggi esistenti sul pianeta ed e' logico aspettarsi che i 15 rigassificatori progettati in Italia avranno gravissimi problemi di rifornimento); l'area e' zona sismica di primo grado, infatti con la legge 10 dicembre 1981, n. 741 la Sicilia sud-orientale (ed in particolare Augusta) fu dichiarata «zona ad alto rischio sismico (S 12)»; in caso di sisma, qualunque precauzione tecnologica sarebbe inutile; a seguito di un evento sismico di proporzioni pari a quello del 1990 o superiori, i gas troverebbero sicuro «innesco» nelle fiaccole sempre attive del petrolchimico; un eventuale effetto domino determinerebbe eventi catastrofici con devastazione dei territori circostanti, perdita di un numero improponibile di vite umane e scarico, in atmosfera, di abnormi quantita' di tossici e cancerogeni che graverebbero sulla salute e sulla vita delle popolazioni, anche molto distanti dalla Sicilia, per decine di anni; tale rischio di incidente rilevante, derivante da cause naturali, trova ulteriore motivo di allarme nel fattore di rischio provocato dalla base militare navale italiana e del deposito NATO, dove, tra l'altro, non si sa con precisione quale tipo di armi siano stoccate; il pauroso incendio della ERG del 30 aprile 2006, e l'altro, non meno pericoloso, verificatosi presso la raffineria ESSO circa una settimana dopo il primo, sono avvenuti proprio nel sito in cui si vorrebbe realizzare l'impianto di rigassificazione -: sulla base di quali presupposti siano state rilasciate le autorizzazioni concesse sin ora e se esse siano conformi alle disposizioni di diritto comunitario ambientale, recepite dalla Repubblica italiana in materia di VIA, di rischio industriale e di tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alle direttive 96/82/CE e 2003/105/CE; se le citate autorizzazioni siano state rilasciate in conformita' al principio di partecipazione del pubblico interessato, di cui all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 96/82/CE e della legislazione nazionale di recepimento (articolo 23, decreto legislativo n. 334 del 1999) e alle disposizioni della Convenzione di Aarhus ratificata dall'Italia con legge n. 10 del 2001; se risultino essere stati rispettati, in tema di localizzazione di impianti a rischio di incidente rilevante, i dettami della direttiva 96/82/CE e del decreto legislativo n. 334 del 1999 di recepimento della stessa e della direttiva 2003/105/CE e del decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 di attuazione della stessa; se sia al corrente che la realizzazione dell'impianto di Melilli e' in grado di generare un notevole impatto ambientale sia per la sua dimensione che per la localizzazione; se l'area individuata per la realizzazione dell'impianto, non sia in contrasto con la natura delle aree del Parco archeologico Megara Iblea, del sito archeologico «Thapsos» e dell'area protetta «Saline di Priolo»; quali siano le ragioni che giustifichino un progetto cosi' rischioso, anche alla luce della delibera n. 111/2008. (4-04415)" . . . . . "1"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04415 presentata da SCILIPOTI DOMENICO (ITALIA DEI VALORI) in data 20091002" . . _:B97da0aadb9faced929908785a73973ed . . "2014-05-15T00:15:28Z"^^ . . "4/04415" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . _:B97da0aadb9faced929908785a73973ed "Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedi' 21 dicembre 2010 nell'allegato B della seduta n. 411 All'Interrogazione 4-04415\n presentata da DOMENICO SCILIPOTI Risposta. - Per quanto indicato nell'interrogazione in esame, concernente il terminale di rigassificazione di Gnl Ionio gas s.r.l. localizzato nel comune di Melilli (SR), si rappresenta quanto segue. Si ricorda, in premessa, che il decreto legislativo n. 334 del 1999 prevede che il gestore che vuole realizzare un nuovo stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose in quantita' uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, del decreto, o realizzare modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto, deve presentare all'autorita' preposta, ossia al comitato tecnico regionale (Ctr) territorialmente competente, un rapporto preliminare di sicurezza al fine di ottenere il nulla osta di fattibilita' (Nof), che costituisce condizione necessaria per il rilascio della concessione edilizia. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i Ctr hanno il compito di svolgere le istruttorie sui suddetti rapporti, esprimendo il proprio parere con eventuali prescrizioni per consentirne la realizzazione, o negando il Nof. A seguito del rilascio del Nof e prima di dare inizio all'attivita', il gestore deve ottenere il parere tecnico conclusivo (Ptc) presentando al Ctr un rapporto definitivo di sicurezza (Rdds) relativo al progetto particolareggiato ed ottenuto integrando eventualmente quello preliminare. A conclusione dell'istruttoria il Ctr esprime il parere tecnico conclusivo, positivo con eventuali prescrizioni integrative, o nega l'inizio di attivita'. Riguardo all'informazione della popolazione, la normativa Seveso in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose prevede la necessita' di un coinvolgimento della popolazione non solo come termine ultimo delle informazioni sugli stabilimenti soggetti alla norma e sul comportamento da adottare in caso di accadimento di incidente ma anche ai fini di una sua diretta consultazione nei casi di elaborazione/aggiornamento dei piani di emergenza esterna e nei casi in particolare di costruzione di nuovi stabilimenti. L'articolo 23 del decreto legislativo n. 334 del 1999, prevede infatti che la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei suddetti casi e, in particolare, al comma 2, e' previsto che il parere della popolazione deve essere espresso nell'ambito della formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale ove previsti. Ulteriori chiarimenti e modalita' attuative in merito alla informazione della popolazione interessata dalla presenza di attivita' a rischio di incidente rilevante vengono indicate dallo stesso Ministero dell'interno con propria nota circolare del 15 maggio 2006, con cui si distingue l'attivita' «informativa», a carico dei sindaci dei comuni interessati dalla presenza degli stabilimenti in questione, dall'attivita' «consultiva» di cui all'articolo 23 in questione e all'articolo 20 relativo ai piani di emergenza esterni, facendo riferimento ai contenuti minimi della scheda di informazione per i cittadini e i lavoratori di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 334 del 1999. Nella medesima circolare si rileva altresi' «che il diritto della popolazione ad essere correttamente informata sugli aspetti riguardanti gli stabilimenti a rischio presenti nel territorio costituisca un aspetto fondamentale imprescindibile per il successo della gestione delle azioni da intraprendere nel caso in cui si verifichi un incidente». Si ricorda, inoltre, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2005 concernente le «Linee guida per i Piani di emergenza esterni» di cui al citato articolo 20, conferma, al Cap. VII «Informazione alla popolazione» la competenza dei sindaci in merito alle campagne informative preventive ed alle relative modalita' di divulgazione, con riferimento anche a quanto stabilito nelle «Linee guida per l'informazione alla popolazione» pubblicate nel gennaio 1995 dal dipartimento della protezione civile, che articola l'informazione nelle tre fasi di informazione preventiva. Informazione in emergenza, ed informazione post-emergenza. Infine, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2007 «Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale» aggiorna le suddette ultime del 1995, dando concreta attuazione all'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo n. 334 del 1999; per completezza si ricordano i decreti del Ministero ambiente 26 maggio 2009 n. 138 in materia di «consultazione del personale sui piani di emergenza interni» e del 24 luglio 2009 n. 139 recante «disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni». Riguardo al cosiddetto effetto-domino in situazioni dove piu' probabili sono i rischi legati ad incidenti causati dall'interazione tra i diversi impianti, gli articoli 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 334 del 1999 dettano una disciplina speciale che prevede, tra l'altro, il potenziamento dei flussi informativi concernenti i rischi d'area, la redazione di studi di sicurezza integrati e la predisposizione di piani di intervento per l'individuazione delle misure urgenti per la riduzione dei rischi. In sostanza, la gestione a livello d'area dei poli industriali di cui sopra, richiede che siano preventivamente stabiliti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo produttivo, i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree stesse. In attuazione della suddetta normativa e' stata predisposta una bozza di decreto che dispone l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 334 del 1999 (in attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di trasferimento di competenze alle regioni), e attribuisce al Ctr il ruolo di valutazione e proposta ai fini dell'elaborazione del piano, ferma restando la responsabilita' dei gestori per l'elaborazione dello studio e per lo scambio di informazioni. A seguito dell'esame congiunto con le amministrazioni concertanti e gli organi tecnici interessati, il testo condiviso in sede tecnica e' stato trasmesso formalmente, in data 27 novembre 2009, a dette amministrazioni per l'espressione del previsto concerto. Poiche' i pareri di cui trattasi sono stati tutti acquisiti, salvo una marginale richiesta di integrazione dal Ministero dello sviluppo economico, a breve sara' predisposta la richiesta di convocazione della Conferenza Stato-regioni per l'espressione dell'intesa. Considerata la particolare criticita' dell'area industriale di Siracusa, gia' dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, e facendo seguito alle raccomandazioni e prescrizioni espresse fin dal 2001 da diverse iniziative istruttorie attivate per approfondire le cause di una serie di incidenti accaduti tra giugno e agosto del 2000, e' stato attivato il percorso di redazione e valutazione dello studio di sicurezza integrato dell'area interessata dagli insediamenti industriali della provincia di Siracusa, che ha costituito tra l'altro un prototipo sperimentale nell'ambito della suddetta elaborazione normativa. Nelle more dell'emanazione di detta normativa in materia di rischi d'area in corso di emanazione, la cooperazione tra gestori diretta a prevenire i possibili effetti-domino puo' essere attuata sono sulla base di accordi volontari tra i soggetti interessati. Tale attivita' ha condotto alla costituzione nell'agosto 2005 di una commissione istruttoria al fine di valutare lo studio di sicurezza integrato d'area, nonche' fornire gli elementi per la predisposizione del piano di intervento previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), ed individuare le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio, a cui hanno partecipato esperti delle diverse amministrazioni centrali e locali interessate e degli organi tecnici competenti. Nel corso dei lavori, gli eventi incidentali, di varia gravita', che si sono verificati nei mesi di aprile e maggio 2006 nell'area e che hanno coinvolto alcune condotte - o loro immediate vicinanze - hanno peraltro posto con forza l'esigenza di una forte attenzione su alcune peculiari caratteristiche dell'area; particolare rilevanza e' stata data pertanto alle raccomandazioni tecniche relative alla problematica del trasporto in condotta di sostanze pericolose. La commissione ha concluso i lavori con la redazione, nel maggio 2008, del rapporto finale nei quale sono riportate anche le raccomandazioni ed osservazioni formulate in merito sia all'adeguamento e integrazione dello studio e dei suoi strumenti, che a specifici aspetti tecnico-gestionali relativi ad impianti ed infrastrutture dell'area. Tale documentazione, resa poi disponibile anche sul sito dei Ministero, e' stata trasmessa con nota del Ministro del luglio 2009 ai vertici delle amministrazioni centrali, territoriali e locali interessate, con l'invito a trarre dagli esiti delle attivita' sopra descritte utili elementi volti alla gestione dell'emergenza ed ai relativi aspetti connessi con la pianificazione urbanistica e la gestione del territorio. Riguardo al caso specifico, si riportano di seguito gli elementi informativi relativi al procedimento di rilascio del nulla osta di fattibilita' (Nof) di cui agli articoli 9 e 21 del decreto legislativo n. 334 del 1999 ed alla procedura di consultazione della popolazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 334 del 1999, riguardanti il terminale Gnl di Melilli (SR). In data 14 settembre 2005 il comitato tecnico regionale (Ctr) per la Sicilia ha avviato l'istruttoria per il rilascio del Nof per l'impianto in oggetto. In data 20 giugno 2006 il Ctr per la Sicilia ha rilasciato il Nof, senza il preventivo coinvolgimento della popolazione previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 334 del 1999 e successive modifiche e integrazioni. In occasione dell'istruttoria tecnica per il rilascio del provvedimento di Via sul medesimo impianto, l'avviso sui quotidiani previsto, ai fini della consultazione del pubblico, dall'articolo 6 della legge n. 349 del 1986, ed avvenuto in data 16 aprile 2007, e' stato effettuato anche ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 334 del 1999. A seguito della pubblicazione sono pervenute diverse osservazioni da parte del pubblico. Con nota del 29 aprile 2008, protocollo DSA-2008-0011774, la direzione per le valutazioni ambientali ha provveduto a richiedere al Ctr per la Sicilia di esprimersi sulle osservazioni presentate dal pubblico, confermando od integrando, se del caso, il Nof gia' approvato. Con nota del 30 aprile 2008, protocollo 3470, il Ctr per la Sicilia, fornendo gli elementi informativi sul procedimento svolto, ha comunicato che le osservazioni presentate dal pubblico non apportano nulla di rilevante che non sia gia' stato esaminato e valutato nell'ambito dell'istruttoria prevista ai fini del rilascio del Nof ed ha confermato la validita' ed efficacia del Nof rilasciato. In data 19 settembre 2008 risulta emanato il decreto n. 912 di valutazione di impatto ambientale positivo con prescrizioni, con cui tra l'altro si da' atto dei suddetti adempimenti e delle modalita' attuate per il rispetto della normativa e delle direttive comunitarie in materia di Seveso e di Via ed alla relativa consultazione del pubblico, come richiesto dall'interrogante. Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare: Roberto Menia." . _:B97da0aadb9faced929908785a73973ed "20101221" . _:B97da0aadb9faced929908785a73973ed .