"COMINARDI CLAUDIO (MOVIMENTO 5 STELLE)" . . . "ROSTELLATO GESSICA (MOVIMENTO 5 STELLE)" . . . . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-04185 presentato da TRIPIEDI Davide testo presentato Martedì 25 marzo 2014 modificato Lunedì 16 giugno 2014, seduta n. 246 TRIPIEDI , COMINARDI , CHIMIENTI , BALDASSARRE , BECHIS , RIZZETTO , ROSTELLATO e CIPRINI . — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che: il Comitato provinciale Monza e Brianza per l'acqua pubblica, ora Comitato beni comuni Monza e Brianza, ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso al provvedimento del 1 o dicembre 2011 del Consiglio di amministrazione dell'ufficio d'ambito territoriale omogeneo della provincia di Monza e Brianza, con il quale si imponeva alle patrimoniali di sottoscrivere uno schema di convenzione con la società di gestione del servizio idrico integrato, Brianzacque; per tale ricorso, il cui numero di R.G. è 98/2013, in data 13 febbraio 2013, si è tenuta adunanza al Consiglio di Stato, seconda sezione, per la discussione; con ordinanza n.1/2014 il Consiglio di Stato ha poi chiesto parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito alla legittimità dell'affidamento avvenuto a favore di Brianzacque; la relazione n.46976 in data 10 dicembre 2010 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, firmata e spedita al Consiglio di Stato, pur non riconoscendo la legittimazione ad agire da parte del ricorrente, nel merito dichiara fondate le istanze del Comitato beni comuni Monza e Brianza affermando che: «È altresì condivisibile quanto sostiene il ricorrente, con il secondo motivo del ricorso, in ordine alla mancanza, da parte di Brianzacque srl, dei requisiti giuridici per essere affidatario diretta della gestione del servizio idrico integrato (...). Il conferimento in proprietà delle reti idriche, ad una società per azioni, anche se a capitale interamente pubblico, trasformerebbe le reti medesime in patrimonio aziendale privato e le renderebbe pertanto soggette a trasferimento in favore di un terzo o ad azioni esecutive, con violazione degli articoli 822, 823 e 824 del codice civile; il Comitato beni comuni Monza e Brianza ha inviato anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato medesima istanza e l'istruttoria dell'autorità ha confermato le tesi del Comitato; in data 17 ottobre 2012 l'autorità garante della concorrenza e del mercato si è convocata in adunanza e si è espressa in questi termini: «l'affidamento in house a Brianzacque è avvenuto in assenza dei necessari requisiti per tale forma di affidamento», «questi ultimi, infatti, devono logicamente essere integrati dalla società a ciò individuata, al momento stesso in cui le viene conferito l'affidamento del servizio senza che il possesso integrale degli stessi possa essere rimandato ad un momento successivo nel tempo»; in data 12 febbraio 2013, l'AGCM ha comunicato di aver riaperto una pratica per verificare l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n.287 del 1990, ovvero la possibilità di procedere, tramite l'Avvocatura dello Stato, alla presentazione del ricorso avverso ai provvedimenti adottati dalla provincia di Monza e Brianza; con nota del 3 maggio 2013, l'AGCM comunicava che: «ogni ulteriore atto di proroga del termine conclusione del necessario processo di riorganizzazione di Brianzacque integrerebbe una violazione dei principi e delle norme di concorrenza da rispettarsi, ai sensi della giurisprudenza europea, per un legittimo ricorso all'affidamento in house e sarebbe, pertanto suscettibile di un intervento della stessa Autorità ai sensi dell'articolo 21- bis della legge n.287 del 1990»; sul bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n.44 dell'11 novembre 2013, veniva successivamente pubblicata ulteriore segnalazione relativa all'illegittimo affidamento del servizio idrico avvenuto a favore di Brianzacque srl; l'AGCM ha segnalato gli effetti distorsivi della concorrenza che derivano dai vari atti con cui nel tempo il Servizio Idrico Integrato (SII) è stato oggetto di affidamento diretto a Brianzacque senza che ne ricorressero le condizioni, ha ribadito che i requisiti richiesti dalla giurisprudenza europea per ammettere affidamenti diretti devono preesistere all'affidamento ed ha auspicato che, a fronte delle perduranti irregolarità del regime di affidamento diretto del SII alla società Brianzacque, questa società, nel rigoroso rispetto del termine del 31 dicembre 2013, possa conformarsi al modello dell’ in house providing ; il consiglio di amministrazione dell'ufficio d'ambito territoriale omogeneo (ATO) della provincia di Monza e Brianza, con deliberazione del 27 dicembre 2013, n.28, adottava, ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del decreto-legge n.179 del 2012, la relazione sull'affidamento del servizio idrico integrato servizio idrico integrato in contrasto con i suddetti rilievi espressi dal Ministero dell'ambiente e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato; nonostante ciò, nell'ultima segnalazione sul bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n.44 dell'11 novembre 2013, si rileva che non sia mutato alcunché nell'assetto societario di Brianzacque e si sostiene che Brianzacque possiede i requisiti per un affidamento in house ; nell'ambito del processo di riorganizzazione che ha portato all'affidamento del servizio a Brianzacque, sono previsti progetti di fusione che prevedono l'incorporazione delle patrimoniali socie di Brianzacque in questa società (la fusione della società Alto Lambro Servizi Idrici (ALSI) in Brianzacque è stata approvata dalle rispettive assemblee) e il progetto di fusione è stato approvato già da diversi comuni soci delle patrimoniali; nella riunione del 19 febbraio 2014, l'AGCM deliberava di esercitare i poteri di cui all'articolo 21- bis della legge n.287 del 1990 (60 giorni per ottemperare, altrimenti impugnazione dell'atto entro i successivi 30 giorni tramite Avvocatura dello Stato) inviando un parere all'ATO di Monza e Brianza con riferimento alla «Relazione sul servizio idrico integrato» adottata, ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del decreto legge n.179 del 2012 e pubblicata dall'ATO a fine anno 2013, che sosteneva che Brianzacque fosse da considerarsi già in possesso dei requisiti per un affidamento in house ; l'AGCM, in una nota inviata al Comitato beni comuni Monza e Brianza nel mese di marzo 2014, comunicava che, con riferimento alla delibera adottata dal comune di Nova Milanese per la fusione (primo comune della provincia di Monza e Brianza ad impiegare tale atto), ha deliberato di esercitare i poteri di cui all'articolo 21- bis della legge n.287 del 1990, inviando un parere all'amministrazione interessata con riferimento alla «Relazione sul servizio idrico integrato» pubblicata dall'ATO a fine anno 2013; tuttavia con nota del 21 maggio 2014, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha poi inviato all'ATO una comunicazione con la quale, nel prendere atto dei progressi (fusione della patrimoniale ALSI in Brianzacque) per la ridefinizione della struttura societaria di Brianzacque finalizzata a far ottenere a questa società i requisiti per un legittimo affidamento in house , annunciava di non esercitare i poteri di cui all'articolo 21- bis della legge n.287 del 1990 rinunciando a presentare ricorso avverso l'affidamento del servizio idrico; così facendo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha pertanto palesemente smentito sé stessa dal momento che dapprima ha segnalato a più riprese che «l'affidamento in house a Brianzacque è avvenuto in assenza dei necessari requisiti per tale forma di affidamento», e che «i requisiti richiesti dalla giurisprudenza europea per ammettere affidamenti diretti devono preesistere all'affidamento», mentre poi ha auspicato che Brianzacque potesse proseguire nel percorso finalizzato a ottenere questi requisiti; nell'ultima comunicazione di fine maggio però, ad avviso degli interroganti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rinunciato ad esercitare i poteri che la vigente normativa gli attribuisce, riconoscendo implicitamente che Brianzacque non disponga ancora dei requisiti per un affidamento in house ; ciò pertanto non muta, ad avviso degli interroganti, il quadro della situazione; l'articolo 34, comma 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 prevede che: «Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. ... Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013»; l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150, convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n.15 (cosiddetto decreto legge «Milleproroghe») prevede che dalla deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014; con il decreto-legge «Milleproroghe» non è stato concesso a Brianzacque ulteriore tempo per acquisire i requisiti necessari per un affidamento in house ma, piuttosto, di continuare il servizio fino al 31 dicembre 2014, mentre la relazione prevista dall'articolo 34, comma 20, avrebbe dovuto riguardare l'avvio delle procedure per un nuovo affidamento; il comma 2 del citato articolo 13 del decreto-legge «Milleproroghe» prevede che: «... la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comporta l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014»; nel contempo sono accaduti fatti che possono comportare gravi sanzioni pecuniarie e interdittive per Brianzacque, quali: a) l'arresto dell'ex presidente Raho e di un funzionario di Brianzacque per episodi di corruzione legati all'inchiesta « clean city »; b) lo stesso Raho e un dirigente di Brianzacque sono indagati per truffa per aver ottenuto, a seguito del disastro provocato dalla Lombarda Petroli, un doppio rimborso dalla regione Lombardia e dall'ente assicurativo per gli stessi danni con disposizione del tribunale di Monza nei confronti di Brianzacque del sequestro di beni pari a 800 mila euro; ai sensi dell'articolo 2501 del codice civile gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere oltre al progetto di fusione anche la situazione patrimoniale delle società stesse, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio oltre ad una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione; tale relazione di fusione è stata redatta senza menzionare nessuno di tutti gli atti emanati da pubbliche amministrazioni indipendenti e di controllo le quali evidenziano l'illegittimità dell'affidamento a Brianzacque, oltre alla sottoposizione a misure interdittive, rendendo secondo gli interroganti di fatto la fusione deliberata in violazione di norme di legge; la situazione patrimoniale è redatta ad avviso degli interroganti senza tenere conto del grave atto cautelare e di sequestro disposto dalla procura di Monza con la conseguente possibile condanna ad una ingente pena pecuniaria, oltre a diversi atti conseguenti ad azioni civili ed amministrative che rendono la situazione patrimoniale non coerente con la reale situazione dell'attivo e passivo; gli enti locali hanno deliberato su atti ad avviso degli interroganti non adeguatamente motivati e gli atti della procura di Monza presi successivamente alle delibere dei consigli comunali, rendono necessario un procedimento di revisione di quanto deliberato–: se il prefetto della provincia di Monza e Brianza abbia allo studio iniziative, per quanto di competenza, in relazione alla grave situazione venutasi a creare nell'ambito della gestione del servizio idrico della provincia interessata; quali iniziative intenda intraprendere il Ministro visto l'approssimarsi della scadenza del termine del 30 giugno 2014, scaduto il quale l'autorità prefettizia sopra indicata sarà tenuta a esercitare i poteri sostitutivi previsti dal citato articolo 13, comma 2 del decreto-legge n.150 del 2013. (4-04185)" . "20140325" . . "0"^^ . . "2018-05-16T15:08:54Z"^^ . . "CHIMIENTI SILVIA (MOVIMENTO 5 STELLE)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "CIPRINI TIZIANA (MOVIMENTO 5 STELLE)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04185 presentata da TRIPIEDI DAVIDE (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 25/03/2014" . . . "RIZZETTO WALTER (MOVIMENTO 5 STELLE)" . . . . "TRIPIEDI DAVIDE (MOVIMENTO 5 STELLE)" . "http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=17&ramo=camera&stile=9&idDocumento=4/04185" . . . "Camera dei Deputati" . . . . . . . "20140325" . "http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=sicross&idlegislatura=17&ramo=camera&stile=6&idDocumento=4/04185" . . . "4/04185" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04185 presentata da TRIPIEDI DAVIDE (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 25/03/2014"^^ . . "BECHIS ELEONORA (MOVIMENTO 5 STELLE)" . "BALDASSARRE MARCO (MOVIMENTO 5 STELLE)" . .