_:B9b2abcb76c22ebd58afcbf1bfdce8c12 "Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue. Nella controversia tra l'ENI e la Societa' Montedison, relativa alla gestione della Societa' Enimont, l'Avvocatura dello Stato ha prestato la propria assistenza, in sede consultiva, al Ministro delle Partecipazioni Statali che l'aveva interpellata ed, in sede contenziosa, all'ENI. L'assistenza legale, prestata dall'Avvocatura dello Stato all'ENI, trova il proprio fondamento normativo nel R.D. 30.10.1933, n. 1611 (articolo 43, 1^ co.) secondo il quale l'Avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa, nei giudizi innanzi le Autorita' giudiziarie, di amministrazioni pubbliche non statali e di enti sovvenzionati sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, purche' vi siano disposizioni di legge, di regolamento o di altro provvedimento, approvato con R.D., che autorizzino l'Avvocatura stessa a svolgere la suddetta attivita'. Ed infatti, la legge 10.2.1953, n. 136, istitutiva dell'ENI, prevede, all'articolo 25, che l'ente stesso possa affidare all'Avvocatura dello Stato la propria rappresentanza e difesa dinanzi a qualsiasi giurisdizione. Il Ministro delle Partecipazioni Statali, visto il rilevante interesse pubblico coinvolto nella controversia, aveva fatto presente all'ENI l'opportunita' di raccordarsi con l'Avvocatura dello Stato per garantire in sede giurisdizionale la tutela del suddetto interesse. L'Avvocatura dello Stato, quindi, una volta ottenuto il conferimento delle funzioni di assistenza legale da parte dell'ENI, provvedeva ad introdurre, con atto di citazione in data 2.4.1990, avanti al Tribunale di Milano, giudizio di impugnazione delle delibere adottate il 28.3.1990 dall'Assemblea ordinaria dell'Enimont. Con le suindicate delibere, infatti, si era provveduto ad aumentare il numero di consiglieri di amministrazione da 10 a 12, in violazione di quanto previsto nell'atto costitutivo della societa' (modificabile solo dall'assemblea straordinaria della societa' stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 2365 Cod. Civ.). L'Avvocatura, successivamente, in data 8.11.1990, presentava istanze di sequestro giudiziario delle azioni Enimont possedute da Montedison, richiedendo, vista la natura cautelare del provvedimento stesso, la nomina di un custode giudiziario delle azioni stesse. Detta misura cautelare era prodromica ad una domanda di esecuzione specifica, volta ad ottenere la conclusione di un contratto di acquisto-vendita delle azioni Enimont possedute da ENI o da Montedison, secondo gli accordi intervenuti, in conformita' alle direttive del Ministro delle Partecipazioni Statali, il 12.9.90 tra i Presidenti dell'Ente e della Societa', ma che la Montedison aveva dimostrato di non volere osservare. Il Presidente del Tribunale di Milano, con decreto in data 8.11.1990 convocava le parti per il 30.11.1990 e disponeva il fermo provvisorio delle azioni di proprieta' Montedison ed ENI, nominando un custode provvisorio. Nel frattempo l'ENI, in data 26.11.1990, comunicava all'Avvocatura dello Stato che il procedimento di compravendita delle partecipazioni Enimont, contemplato nei sopracitati accordi del 12.9.90, aveva avuto attuazione. Infatti con contratto 19-22 novembre 1990, la Montedison aveva venduto all'ENI le propria quota partecipativa nel gruppo Enimont, rifiutando l'offerta di acquisto della partecipazione Enimont posseduta dall'ENI. Pertanto all'udienza del 30.11.1990, il Tribunale, verificata la rinunzia al ricorso per sequestro giudiziario da parte dell'ENI e la dichiarazione di accettazione della rinunzia da parte della Montedison, dichiarava l'estinzione del procedimento, compensando le spese. Conclusa la vicenda giudiziaria, quindi, l'ENI corrispondeva all'Avvocatura dello Stato gli onorari dovuti in base all'articolo 21 del R.D. 30.10.1933, n. 1611 nella misura di L. 400.000.000; detto importo e' da ritenersi congruo considerati il valore della controversia (circa L. 2.800 miliardi) e le vigenti tariffe professionali. In relazione poi alle richieste formulate nell'interrogazione, si puo' precisare: che l'azione cautelare, volta ad ottenere il provvedimento di sequestro delle azioni Enimont possedute da Montedison era stata ipotizzate dall'ufficio legale dell'ENI e comunicata da questo all'Avvocatura dello Stato, rappresentando la necessita' di adottare tutte le iniziative opportune a garantire la tutela della partecipazione pubblica in Enimont; che la determinazione a presentare ricorso fu frutto di un accordo intervenuto tra l'Avvocato Generale dello Stato e l'avvocato dello Stato in servizio presso l'Avvocatura Distrettuale di Milano, nelle rispettive autonomie e responsabilita' professionali; che l'ipotesi di contrasto di interessi tra amministrazioni pubbliche non statali e lo Stato, ravvisata nell'interrogazione, e' espressamente prevista dal citato R.D. 1611/1933 (articolo 43), ma non si e' realizzata nel caso in esame, vista la coincidenza degli interessi dell'ENI e dello Stato (si volevano infatti contrastare le pretese della Montedison volte ad estromettere l'ENI dalla gestione Enimont); che l'intera vicenda, infine, e' stata oggetto di esame da parte della Corte dei Conti ed in particolare della Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinarie, nelle adunanze plenarie del 12 febbraio e del 26 marzo 1991. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Letta." . _:B9b2abcb76c22ebd58afcbf1bfdce8c12 "19941209" . _:B9b2abcb76c22ebd58afcbf1bfdce8c12 "SEGRETARIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO" . _:B9b2abcb76c22ebd58afcbf1bfdce8c12 . "4/04032" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04032 presentata da MURATORI LUIGI (FORZA ITALIA) in data 19941010" . . "19941010-19941222" . . "MURATORI LUIGI (FORZA ITALIA)" . _:B9b2abcb76c22ebd58afcbf1bfdce8c12 . . "2014-05-14T19:25:49Z"^^ . . . . "Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere: se risponde a verita': che vi sia stato un coinvolgimento dell'Avvocatura dello Stato nella vicenda ENI; che l'Avvocatura dello Stato avrebbe assunto, su sollecitazione politica, il patrocinio legale dell'ENI nel procedimento di sequestro delle azioni sociali; che l'Avvocatura avrebbe accettato - inusualmente - un ricorso predisposto precedentemente da professionisti estranei alla Avvocatura stessa; che sarebbe stato convocato a Roma un avvocato in servizio presso l'Avvocatura distrettuale di Milano - competente per territorio - e gli sarebbe stato consegnato dall'Avvocatura Generale il ricorso stesso, perche' provvedesse a depositarlo; se l'avvocato di Milano - in oggetto - si sia incontrato, prima di presentare tale ricorso, con il giudice Curto', giudice chiamato a decidere in merito; durante tale incontro sia stato inserito nel ricorso la richiesta di nomina del custode giudiziario (che fu poi chiamato ad esercitare un ruolo decisivo); questa procedura, probabilmente anomala, abbia fruttato all'Avvocatura dello Stato un compenso di notevole consistenza; se il Governo abbia gia' promosso o intenda promuovere, nei confronti degli eventuali responsabili le opportune azioni per il risarcimento del danno all'erario pubblico e se di tali fatti sia stata interessata la Procura della Corte dei conti; infine in quali casi siano previsti contrasti di interessi tra il ruolo dell'Avvocatura dello Stato e patrocini legali con interesse statale e se si ritiene che in questo caso tali gravi contrasti siano stati evidenti. (4-04032)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04032 presentata da MURATORI LUIGI (FORZA ITALIA) in data 19941010"^^ . "1"^^ .