_:B84a440fbd6cc800eda17e3ef1f0d40d1 "In merito alle iniziative intraprese dall'Amministrazione finanziaria per accertare l'attivita' svolta dagli amministratori di condominio, nonche' per individuare quei soggetti che, esercitano abusivamente tale professione, occorre premettere che il condominio, come tale, non ha personalita' giuridica, ne' e' soggetto passivo d'imposta; pertanto non ricorrono le condizioni per l'assegnazione del codice fiscale secondo le previsioni di cui all'articolo 6 del decreto del presidente della Repubblica n. 784 del 1976). Tuttavia, per effetto dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), si e' avuta un'emersione dei condomi'ni e dei relativi amministratori, stante l'obbligo per questi ultimi di presentare la dichiarazione relativa alle parti comuni degli edifici condominiali, con la conseguente attribuzione del codice fiscale al condominio. Riguardo all'attivita' di controllo svolta dall'Amministrazione nei confronti degli amministratori di condominio, si rileva che tali lavoratori autonomi sono stati compresi nel programma di accertamento di cui al decreto del Ministro delle finanze del 6 settembre 1994, relativo alle tre categorie dei dentisti, degli odontotecnici e, appunto, degli amministratori di condomini; gli Uffici distrettuali e la Guardia di finanza hanno svolto detto programma secondo le direttive a suo tempo impartite, ottenendo risultati soddisfacenti. Successivamente, con decreto ministeriale 26 aprile 1995, sono stati previsti, tra l'altro, ulteriori controlli nei confronti dei medesimi soggetti. A tal fine, sono stati predisposti elenchi di soggetti (persone fisiche) qualificatisi, in sede di richiesta del codice fiscale del condominio, quali rappresentanti di piu' condomini. La predisposizione di tali elenchi, aventi carattere indiziario, ha avuto riguardo ad elementi quali l'assenza di dichiarazioni dei redditi per il periodo 1990-1993; il presunto svolgimento dell'attivita' di amministrazione di condominio in modo prevalente e non dichiarato (desumibile dalla mancata compilazione del quadro C e del quadro E del mod. 740); nonche' il numero di condomi'ni rappresentati. In ogni caso, si rileva che gli uffici distrettuali provvedono sistematicamente ai controlli nei confronti dei contribuenti per i quali sussistono elementi rilevanti, ai fini dell'accertamento delle singole posizioni reddituali, al di la' della loro inclusione in liste selettive o programmi di accertamento concernenti intere categorie professionali. Riguardo alla posizione tributaria dell'avvocato Margiotta il quale, ad avviso del- la S.V. Onorevole, avrebbe omesso di dichiarare i compensi relativi all'attivita' di amministratore di condomini, svolta in Roma, con la collaborazione del signor Sammarini, dipendente pubblico, risulta che i competenti uffici si sono tempestivamente attivati provvedendo all'acquisizione di dati e notizie utili ai fini di una eventuale attivita' di accertamento, mediante accesso conoscitivo presso lo studio del professionista in questione. Da tali indagini e' emerso che, negli anni 1994 e 1995, l'avvocato Margiotta ha svolto l'attivita' di amministratore per (n. 10 condomini, situati nella zona del Labaro - Prima Porta in Roma, tra i quali, fatta eccezione per l'immobile sito in Via Rubra 168, sono compresi tutti i condomini citati dalla S.V. Onorevole. Risulta inoltre che, per gli anni d'imposta dal 1989 al 1993, l'avvocato Margiotta ha presentato istanze di condono, rispettivamente, ai sensi della legge n. 413 del 1991 e del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564 (convertito con modificazioni dalla legge n. 656 del 1994) e che tali istanze sono tutt'ora in corso di liquidazione da parte degli Uffici. Per quanto concerne il signor Sammarini dipendente del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, tale dicastero ha comunicato che il predetto dipendente ha dichiarato di non essere mai stato amministratore del condominio di Via Valbondione. Il Ministero di grazia e Giustizia, inoltre, ha comunicato che il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, interessato in merito ai fatti in questione, ha riferito che \"con le notizie fornite, nulla si e' reperito agli atti di quell'ufficio\". Per quel che attiene, in particolare, la posizione reddituale del Signor Sammarini, il competente ufficio finanziario ha riferito che, a seguito dell'accesso conoscitivo eseguito presso lo studio dell'Avvocato Margiotta, il predetto contribuente si e' spontaneamente presentato all'ufficio stesso dichiarando di non aver mai svolto attivita' di amministratore di condomi'ni, ma di aver collaborato con l'avvocato Margiotta, a titolo di amicizia, per il ritiro e la consegna di documenti ai condo'mini. Detta attivita' sarebbe stata svolta nelle ore serali, senza alcun compenso, ma soltanto con il rimborso delle spese sostenuta, per l'importo complessivo di lire 1.500.000 annue. Tali dichiarazioni sono state confermate dall'avvocato Margiotta. Poiche' le somme percepite dal signor Sammarini non risultano indicate nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente per gli anni 1994 e 1995, l'ufficio accertatore, valutera' l'opportunita' di procedere alla rettifica dei redditi dichiarati alla luce del criterio di proficuita' dei controlli recato dall'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 30 dicembre 1993. Il Ministro delle finanze: Visco." . _:B84a440fbd6cc800eda17e3ef1f0d40d1 "19970521" . _:B84a440fbd6cc800eda17e3ef1f0d40d1 "MINISTRO MINISTERO DELLE FINANZE" . _:B84a440fbd6cc800eda17e3ef1f0d40d1 . _:B84a440fbd6cc800eda17e3ef1f0d40d1 . "Ai Ministri delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'universita' e ricerca scientifica e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti: secondo l'articolo 53 della Costituzione, tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva; l'attivita' da chiunque svolta di amministratore condominiale rientra tra le prestazioni di servizi disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto ed in quanto tale ad esso assoggettata; l'omessa presentazione sia della dichiarazione Iva che delle scritture contabili obbligatorie costituiscono reato contesualmente ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n. 516; il secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) stabilisce che \"l'impiegato deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attivita' incompatibili con l'anzidetto dovere\"; secondo l'articolo 60 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, \"l'impiegato non puo' esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro\"; a titolo pruamente esemplificativo si fa presente che il dottor Giampiero Margiotta, avente lo studio in Roma in Corso Trieste, 185 e' amministratore di numerosi condomini nella capitale, molti dei quali ubicati nel quartiere di Labaro; e' al riguardo di tutta evidenza l'inerzia e l'inefficienza degli organi preposti, che non risulta abbiano assunto allo stato attuale fattive iniziative per verificare i problemi sotto esposti e che anzi sembrano colpevolmente inerti di fronte all'esigenza di tutelare gli interessi generali sopra menzionati -: se gli organi preposti non ritengano opportuno intervenire urgentemente per verificare se corrisponde a verita' che: 1) tra gli innumerevoli condomini amministrati a Roma dal dottor Giampiero Margiotta vi sono quelli di via Costantiniana, 33, via Costantiniana, 74, via Monti della Valchetta, 79, via del Labaro, 82, via Giulio Frascheri 67/69, via Giulio Frascheri 77 e via Rubra, 168; 2) la professione di amministratore condominiale del dottor Margiotta sia svolta senza la regolare emissione delle fatture e senza l'osservazione degli altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 con conseguente occultamento di ricavi; 3) il dottor Giampiero Margiotta, per tutti i condomini da lui amministrati, abbia omesso di presentare le dichiarazioni che e' obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; 4) il dottor Margiotta, avendo effettuato prestazioni di servizi, abbia omesso l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e abbia omesso di annotare i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale; 5) nei predetti condomini, il dottor Margiotta abbia omesso la presentazione delle relative fatture negli ultimi tre anni; 6) nei predetti condomini siano state emesse precedentemente delle fatture intestate dalla Domus Trieste; 7) il dottor Margiotta si avvale, per l'amministrazione condominiale dei sopracitati immobili, del signor Augusto Sammarini, residente a Roma in via del Labaro, 201 e dipendente statale presso il ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica; 8) il signor Augusto Sammarini svolga la professione di amministratore condominiale e se risulti amministratore di un condominio di via Valbondione; 9) il dottor Giampiero Margiotta sia socio della Domus Trieste e, qualora risultasse vero, se la societa' ha emesso regolari fatturazioni e abbia presentato regolare dichiarazione Iva negli ultimi cinque anni; se non ritengano urgente intervenire al fine di accertare l'elenco dei singoli condomini amministrati, sia direttamente che indirettamente, dal dottor Margiotta; se gli organi preposti non ritengano opportuno intervenire al fine di effettuare degli accertamenti patrimoniali nei confronti del dottor Giampiero Margiotta; se non ritengano necessario intervenire per accertare eventuali responsabilita' da parte dell'impiegato statale Augusto Sammarini e, in caso affermativo, se non ritengano opportuno diffidarlo per aver, eventualmente, contravvenuto ai divieti posti dagli artt. 60 e 62 del D.P.R 10 gennaio 1957, n. 3 (e succ. mod.); se ritengano opportuno, accertata eventualmente l'incompatibilita' degli incarichi, trasferire il signor Sammarini; se gli organi competenti, accertate eventuali responsabilita', intendano trasmettere tutti gli atti alla magistratura; se gli organi preposti abbano con la loro palese inerzia e inefficienza violato precise disposizioni cui per legge sono obbligati; se siano allo studio delle iniziative e dei provvedimenti al fine di censire tutti i condomini presenti nel territorio nazionale per avere una mappa dettagliata dei vari ammininistratori che sfuggono ai controlli fiscali; per quali ragioni non si e' ritenuto necessario e non si e' proceduto ad effettuare gli opportuni accertamenti fiscali nei confronti del dottor Giampiero Margiotta e del signor Augusto Sammarini; quali iniziative intendano assumere per far chiarezza sulla vicenda e quali provvedimenti verranno assunti al fine di impedire che tali incresciosi episodi abbiano a ripetersi. (4-03974)" . "4/03974" . "1"^^ . . . "STORACE FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE)" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03974 presentata da STORACE FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19961008" . . . _:B84a440fbd6cc800eda17e3ef1f0d40d1 . . "2014-05-15T10:32:05Z"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "19961008-19970612" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03974 presentata da STORACE FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19961008"^^ .