_:B1bc50e527c3ca467e1db69ee30c75aa3 "Con sentenza depositata il 1^ ottobre 1996 il T.A.R. Liguria ha pronunciato l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica, in data 12.5.1995, di scioglimento del consiglio comunale di Sanremo, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lett. b, n. 2, della legge n. 142 del 1990. Per effetto del provvedimento di scioglimento, al tempo impugnato, in ordine al quale il TAR con pronuncia cautelare del 15.6.1995 aveva rigettato l'istanza di sospensione della esecuzione, nel comune di Sanremo si sono svolte le consultazioni amministrative in data 19 novembre - 3 dicembre 1995 con l'elezione del sindaco e del consiglio. In ordine alla problematica conseguente alla decisione del TAR, con particolare riguardo alla esecuzione della sentenza, questo Ministero ha espresso l'avviso che la medesima non possa incidere sulla \"legitimatio ad officium\" della nuova amministrazione, atteso che le consultazioni elettorali si sono regolarmente svolte ed il loro esito non ha formato oggetto di alcuna impugnativa. L'unico rimedio per inficiare il risultato elettorale sarebbe stato quello previsto dalle vigenti norme di legislazione elettorale in tema di contenzioso, che nella fattispecie non sono state azionate, mentre potevano essere invocate davanti al competente Tribunale in due diversi momenti, e cioe' sia all'atto dell'indizione dei comizi elettorali, sia al momento della proclamazione degli eletti. L'orientamento assunto dall'amministrazione tiene pur conto del principio della portata caducante dell'annullamento di un provvedimento amministrativo, in virtu' del quale, se un provvedimento costituisce l'unico presupposto rispetto ad un atto conseguenziale, l'annullamento del primo non determina, a carico del secondo, un semplice vizio di illegittimita' da far valere in sede giurisdizionale, ma l'impossibilita' che l'atto susseguente possa spiegare un qualsiasi effetto, in quanto privato del suo oggetto. (Si tratta della nota distinzione tra invalidita' che importa la caducazione diretta degli atti successivi e invalidita' invalidante che vizia gli atti consecutivi ma che richiede, per essere dichiarata, un'apposita impugnativa degli stessi). Nel rapporto decreto di scioglimento del consiglio comunale - procedimento elettorale per il rinnovo degli organi, la conseguenzialita' e' in linea teorica soltanto eventuale. A dire il vero, si potrebbe parlare piu' correttamente di \"procedimenti\" a collegamento eventuale, atteso che l'atto introduttivo del procedimento elettorale - decreto di convocazione dei comizi elettorali - viene attivato al concretarsi oggettivo della necessita' di rinnovo degli organi e prescinde dalle cause che hanno indotto quella necessita': scadenza naturale della consiliatura, annullamento delle elezioni, scioglimento del consiglio comunale. Come tale, il decreto \"de quo\" e' atto autonomo, la cui vitalita' non puo' essere travolta dalla caducazione di un atto presupposto, quale il provvedimento di scioglimento, che ha determinato in via meramente occasionale la situazione di necessita' di avvio della procedura elettorale. Conforta la opinione espressa il carattere affatto \"speciale\" del giudizio elettorale. Nel procedimento giurisdizionale elettorale sono state riscontrate con chiarezza (parere Consiglio di Stato Sez. I, n. 3007/75 del 25 maggio 1979) particolarita' che attengono non solo agli aspetti formali bensi' ad elementi che costituiscono la manifestazione esteriore di una specialita' propria della sostanza del giudizio: termini-procedure-autorita' giudicante-conclusione del giudizio. La peculiarita' del giudizio, per la quale la legge ha approntato uno speciale sistema di tutela giurisdizionale, non consente di poter accedere alla tesi della invalidita' caducante che travolge automaticamente gli effetti prodotti dall'atto presupposto annullato. Le considerazioni che inducono a ritenere che la sentenza non tocchi in alcun modo le nuove elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Sanremo sono suffragate dalla giurisprudenza amministrativa piu' recente (Consiglio di Stato - Sez. V, n. 447 del 7.5.1994), la quale si e' espressa nel senso che la sentenza di annullamento di un atto presupposto non comporta la caducazione automatica degli effetti di un atto conseguenziale che abbia conferito ad un soggetto un'utilita' od uno status. Infatti, i nuovi eletti, a seguito di un procedimento elettorale autonomo, sono titolari di un diritto alla \"carica\" che scaturisce direttamente dalla volonta' popolare e che non puo' essere intaccato se non in virtu' di una espressa pronuncia giurisdizionale che censuri direttamente e specificatamente tale investitura. Infine, a fugare ogni ulteriore perplessita' va considerata la vigenza del decreto legge 550/96 che ha previsto, da un lato, l'immediata efficacia delle dimissioni e, dall'altro, la possibilita' della surrogazione subordinata alla composizione del consiglio comunale nel quorum strutturale di meta' dei consiglieri assegnati. L'ipotetico reinsediamento della precedente compagine amministrativa, nella residua composizione di 13 consiglieri su 30 assegnati, concretizzerebbe in ogni caso l'ipotesi disciplinata dall'articolo 1 del predetto decreto con il conseguente scioglimento del medesimo organo. Al quadro sin qui delineato ben si attaglia anche la recente posizione del Consiglio di Stato che, in sede cautelare, ha sospeso l'esecuzione delle sentenze di annullamento rispettivamente di un decreto di scioglimento, del decreto di indizione dei comizi elettorali e della proclamazione degli eletti (tutti atti autonomamente e separatamente impugnati) ritenendo, \"quanto al periculum in mora, che in attesa del necessario approfondimento nella sede del merito, nella attuale sede cautelare non puo' non tenersi conto, ai fini della gestione del comune nel periodo interinale, della volonta' popolare\". Si e' in attesa della decisione di merito del Consiglio di Stato, in sede di appello. Il Ministro dell'interno: Napolitano." . _:B1bc50e527c3ca467e1db69ee30c75aa3 "19970509" . _:B1bc50e527c3ca467e1db69ee30c75aa3 "MINISTRO MINISTERO DELL'INTERNO" . _:B1bc50e527c3ca467e1db69ee30c75aa3 . . . "1"^^ . _:B1bc50e527c3ca467e1db69ee30c75aa3 . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "ZACCHERA MARCO (ALLEANZA NAZIONALE)" . "Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il comune di Sanremo (IM) si ritrova con due presunti sindaci alla sua guida, due consigli comunali e due giunte, per una tardiva sentenza della magistratura a seguito di ricorso dell'ex sindaco Davide Otto; nel frattempo si sono svolte nuove elezioni comunali con la vittoria del candidato del polo per le liberta', Lino Bottini; nelle predette elezioni, il candidato Bottini ha superato il 36 per cento al primo turno ed il 57 per cento al ballottaggio; contro un modesto 6 per cento del candidato Otto; vi e' comunque una situazione di sfiducia ed incertezza su chi debba considerarsi attualmente il sindaco della citta' -: come intenda regolarsi nel caso di specie; se non si ritenga regolamentare la materia, onde le sentenze su eventuali ricorsi a nomine e/o scioglimenti siano trattati e decisi in tempi rapidissimi, al fine di garantire continuita' e certezza alle amministrazioni interessate. (4-03960)" . "2014-05-15T10:32:01Z"^^ . "19961008-19970520" . "4/03960" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03960 presentata da ZACCHERA MARCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19961008" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03960 presentata da ZACCHERA MARCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19961008"^^ .