_:Ba3956014b29980377da6acc7c790ac68 "Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 4 febbraio 2003 nell'allegato B della seduta n. 258 all'Interrogazione 4-03935 presentata da VENDOLA Risposta. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in discorso, concernente l'avvio di un procedimento disciplinare in capo al dottor Damiani, si comunica quanto segue. Il dottor Saverio Damiani, Consigliere di Stato, già consigliere del Tribunale amministrativo regionale presso il TAR della Calabria all'epoca dei fatti, è stato rinviato a giudizio il 16 maggio 2002 dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma, X Sezione Penale, dr.ssa Finiti, per il reato di concussione continuata, in relazione a due appalti pubblici aggiudicati all'impresa del sig. Masciari dall'IACP di Catanzaro, la costruzione di 62 alloggi popolari nel territorio del Comune di Soverato (Catanzaro) e di 18 alloggi popolari nel territorio del Comune di Montepaone (Catanzaro). Tali atti sarebbero stati commessi nel periodo compreso tra il luglio del 1987 e il dicembre del 1989. A tale riguardo si sottolinea che in base all'ordinamento vigente non vi è alcun obbligo per la pubblica amministrazione di iniziare il procedimento disciplinare, anzi vi è l'obbligo della sospensione di tale procedimento, se per i fatti addebitati all'impiegato sia stato iniziato un giudizio penale (con la citazione dell'imputato nel processo direttissimo o quando il pubblico ministero formuli richiesta di rinvio a giudizio; cfr. Con. St., IV, 7 maggio 1998, n. 780; Cons. St., V, 31 marzo 1995, n. 503), principio questo che non è stato implicitamente abrogato dagli articoli 2 e 3 del nuovo c.p.p., che hanno introdotto il principio della separazione dei procedimenti (cfr. Cons. St., VI, 29 ottobre 1999, n. 1635, Cons. St., VI, 18 maggio 1998, n. 311). Ciò si ricava sia dal fatto che, in ogni caso, l'Autorità amministrativa è vincolata dal giudicato penale, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità e che l'imputato lo ha commesso (articolo 653 comma 1- bis c.p.p. introdotto dall'articolo. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97 «Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti di dipendenti delle amministrazioni pubbliche»), sia dal fatto che il procedimento disciplinare deve avere inizio o deve proseguire (se già iniziato) entro il termine di 90 giorni dalla convocazione all'amministrazione della sentenza penale irrevocabile di condanna (articolo 5, comma 4, legge n. 97/2001), oppure, per i procedimenti disciplinari per fatti commessi - come nella specie - anteriormente all'entrata in vigore della succitata legge, «entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile» (articolo 10, comma 3, legge n. 97/2001). Quanto alle misure cautelari applicabili, va osservato che nel caso di specie certamente non trova applicazione la sospensione obbligatoria dal servizio, la quale richiede che il dipendente sia colpito da misura restrittiva della libertà personale (articolo 91 decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57) oppure, anche in difetto di misura restrittiva, che l'impiegato abbia riportato una condanna, ancorché non definitiva, per determinati reati contro la P.A. (fra cui peculato, concussione, corruzione articolo 4, legge n. 97/2001). Neppure può avere applicazione nella specie la misura accessoria prevista dall'articolo 3 della legge n. 97/2001. La predetta disposizione riguarda, infatti, l'ipotesi in cui il dipendente rinviato a giudizio, per i reati di cui si è detto, presti ancora servizio nella sede in cui svolgeva le sue funzioni al momento del fatto addebitatogli. Nel caso in esame, invece, il magistrato all'epoca dei fatti era giudice del TAR Calabria e successivamente ha prestato servizio presso il TAR Campania, sede di Napoli, per poi accedere a Roma al Consiglio di Stato. Infine per quanto riguarda l'eventuale adozione della misura cautelare della sospensione facoltativa, occorre rilevare che il cons. Damiani ha già subito un periodo di sospensione cautelare quinquennale, cessato il 29 aprile 1999, data in cui è stato riammesso in servizio a causa del superamento del limite massimo di cui all'articolo 9 della legge n. 19/1990 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti). In considerazione di questa circostanza, del lungo lasso di tempo trascorso e del fatto che due procedimenti penali, relativi a fatti dello stesso periodo, sono stati definiti con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, confermata in sede di appello, si è ritenuto di non adottare ulteriori misure cautelari provvisorie a carico del cons. Damiani, il quale attualmente presta servizio presso la III sezione consultiva del Consiglio di Stato. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi." . _:Ba3956014b29980377da6acc7c790ac68 "20030204" . _:Ba3956014b29980377da6acc7c790ac68 "MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO" . _:Ba3956014b29980377da6acc7c790ac68 . "4/03935" . "1"^^ . . . "2015-04-29T00:21:47Z"^^ . "Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03935 presentata da NICHI VENDOLA martedì 24 settembre 2002 nella seduta n. 191 VENDOLA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: il 18 marzo 1997 l'imprenditore edile Giuseppe Masciari, di Serra San Bruno (VV), iniziava a rendere dichiarazioni ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, ai quali, nel corso di innumerevoli verbali, rappresentava le gravi vicende estorsive delle quali era stato vittima in relazione alla propria attività imprenditoriale; a seguito delle proprie dichiarazioni all'autorità giudiziaria, il sig. Masciari, come risulta all'interrogante, veniva sottoposto a speciale programma di protezione quale testimone di giustizia, qualifica che egli riveste a tutt'oggi; sulla scorta delle dichiarazioni rese dal sig. Masciari, la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro otteneva l'emissione di numerose misure cautelari nei confronti degli esponenti dei più pericolosi clan 'ndranghetistici operanti nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone e Reggio Calabria, [(cfr. richiesta di rinvio a giudizio c/ Scerbo Pietro + 15)ed il 13 luglio 2000 (cfr. richiesta di rinvio a giudizio c/ Vallelunga Damiano + 26) la stessa Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro chiedeva il rinvio a giudizio, per i reati di associazione mafiosa, estorsione ed altro, con udienza preliminare ancora in corso presso il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro e fissata per il giorno 7 ottobre 2002 (cfr. verbale di udienza preliminare)]; a seguito delle dichiarazioni rese dal sig. Masciari, così come risulta all'interrogante la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro sottoponeva a indagini anche il dottor Saverio Damiani, già giudice presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, per il reato di concussione continuata, in relazione a due appalti pubblici aggiudicati all'impresa del sig. Masciari dall'IACP di Catanzaro, per la costruzione di 62 alloggi popolari nel territorio del comune di Soverato (CZ) e di 18 alloggi popolari nel territorio del comune di Montepaone (CZ); a seguito di provvedimento della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, sollecitata dai difensori del dottor Damiani, così come risulta all'interrogante, veniva determinata la competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a procedere nei confronti del dottor Damiani, disponendosi, pertanto, la trasmissione degli atti a quell'Ufficio del p.m; in data 18 maggio 2001 il pubblico ministero dottor Vincenzo Roselli, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, chiedeva il rinvio a giudizio del dottor Saverio Damiani, con l'accusa di concussione continuata in concorso ai danni del sig. Giuseppe Masciari; in data 16 maggio 2002, all'esito dell'udienza preliminare, il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma, dr.ssa Marina Finiti, disponeva il rinvio a giudizio del dottor Saverio Damiani, innanzi al Tribunale di Roma, Decima Sezione Penale, per l'udienza del 23 settembre 2002; nonostante la pendenza a suo carico di un'imputazione così grave e per fatti commessi, secondo l'accusa, durante l'esercizio delle sue funzioni di giudice del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2001, dietro deliberazione del Consiglio dei Ministri, il dottor Saverio Damiani veniva nominato componente del Consiglio di Stato, presso il quale organo di giurisdizione amministrativa superiore tutt'oggi egli svolge le proprie funzioni -: se non ritenga che ricorrano anche, nei fatti oggetto del processo pendente innanzi al Tribunale di Roma, a prescindere dall'esito che quel processo avrà, i presupposti per l'avvio di un procedimento disciplinare in capo al dottor Saverio Damiani.(4-03935)" . . "VENDOLA NICHI (RIFONDAZIONE COMUNISTA)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "20030204" . "20020924" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03935 presentata da VENDOLA NICHI (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 24/09/2002"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03935 presentata da VENDOLA NICHI (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 24/09/2002" . "Camera dei Deputati" . _:Ba3956014b29980377da6acc7c790ac68 . . . "20020924-20030204" . .