INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03931 presentata da PILI MAURO (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) in data 10/03/2014

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03931 presentato da PILI Mauro testo di Lunedì 10 marzo 2014, seduta n. 186 PILI . — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che: il GUP del Tribunale di Sassari Carla Altieri ha dichiarato prosciolti per intervenuta prescrizione gli imputati Gianfranco Righi, rappresentante legale Syndial, Guido Safran, rappresentante legale Sasol, Diego Carmello e Francesco Maria Apeddu, rappresentante legale e direttore stabilimento Ineos; in caso di condanna gli imputati rischiavano pene superiori ai 15 anni di reclusione, perché, per la prima volta in Italia in questo tipo di processo, l'accusa sosteneva che ci fosse stato il dolo; a nessuno è stata imputata la responsabilità per le sostanze inquinanti scaricate in mare da alcuni impianti dell'ex petrolchimico della cittadina portuale del nord Sardegna, attraverso le fogne dello stabilimento; gli ex dirigenti del petrolchimico erano accusati di avvelenamento colposo del mare di La Marinella (lo specchio davanti allo stabilimento di Porto Torres), disastro ambientale colposo e violazione delle norme che fissano quali sostanze possano essere smaltite attraverso gli scarichi industriali; in mare – fu accertato – erano finiti per anni flussi di cadmio, mercurio, Pcb (il letale policlorobifenile), e ancora benzene, rame, zinco, cianuri. Sostanze che avrebbero avvelenato i pesci e la flora della darsena; sotto indagine erano finiti gli scarichi industriali immessi dalle fabbriche nella rete fognaria, ma soprattutto il sistema di depurazione. Un sistema che, secondo le accuse, sarebbe stato costruito in modo da realizzare «la mutua diluizione dei reflui immessi nell'impianto». Una sorta di miscelazione preventiva per confondere la provenienza e le responsabilità; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha competenza diretta e primaria in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; in particolar modo il Titolo I – articolo 299 del codice ambientale dispone in materia di Competenze ministeriali: «1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente, attraverso la Direzione generale per il danno ambientale istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dall'articolo 34 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.4, e gli altri uffici ministeriali competenti; 2. L'azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo; 3. L'azione ministeriale si svolge nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali con applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione; 4. Per le finalità connesse all'individuazione, all'accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, in regime convenzionale, di soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica operanti sul territorio, nei limiti delle disponibilità esistenti; 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, stabilisce i criteri per le attività istruttorie volte all'accertamento del danno ambientale e per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale ai sensi del titolo III della parte sesta del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico del responsabile del danno; 6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio»; all'articolo 300 della medesima disposizione si disciplina il danno ambientale: «1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima; 2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge dicembre 1991, n.394, e successive norme di attuazione; b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva; c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente»; appare evidente che tali condizioni di danno ambientale sono tuttora presenti, e in alcun modo attenuate, nell'ambito del sito oggetto di indagini e di prescrizione del reato; risulta, infatti, che nessun tipo di intervento di bonifica sostanziale sia stato messo in atto da parte dei soggetti titolari dell'onere e dell'obbligo alla bonifica; risulta, quindi, evidente che esistano tutti i presupposti non solo per la riapertura del procedimento giudiziario, proponendo eventualmente una nuova e reiterata denuncia sul grave danno compiuto e che reiteratamente viene messo in atto verso l'area industriale di Porto Torres e i compendi naturalistico-ambientali dell'area circostante; tale conferma si evince dalla situazione di stallo che esiste ormai da oltre dieci anni sulla questione relativa alle bonifiche di quell'area, considerato l'atteggiamento dilatorio messo in atto proprio dal soggetto responsabile delle bonifiche stesse e dell'inquinamento che ancor oggi persiste in quell'area; è evidente che il danno ambientale è in essere considerato che, non sono state avviate e tantomeno, conseguentemente, concluse le opere di messa in sicurezza e bonifica delle aree e degli specchi acquei interessati; le analisi compiute anche recentemente confermano il grave pericolo e la compromissione ambientale conseguente alla mancata bonifica del sito; tali analisi confermano che persiste l'inquinamento di specchi acquei, a partire dalla stessa darsena; in tal senso è in capo al Ministero competente la possibile reiterazione della denuncia per colpa nei confronti delle società resesi responsabili del danno e del reato stesso di inquinamento; dalla cronistoria delle procedure di attivazione delle bonifiche si evince poi un chiaro ed evidente intento dilatorio avvallato da più soggetti teso ad eludere l'obbligo alle bonifiche stesse; in tal senso si ricorda che il primo atto disposto al fine dell'attivazione delle bonifiche fu siglato il 14 luglio 2003 nella sede della Presidenza del Consiglio dei ministri, a Palazzo Chigi, attraverso l'accordo di programma tra la regione Sardegna, il Governo e numerosi altri soggetti istituzionali, datoriali, sociali e privati per la qualificazione dei poli chimici della Sardegna e le relative bonifiche; l'accordo veniva sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero per le attività produttive, Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla regione autonoma della Sardegna, Sviluppo Italia spa, Osservatorio nazionale per la Chimica, Osservatorio regionale per la Chimica, provincia di Cagliari, provincia di Nuoro, provincia di Sassari, comune di Assemini, comune di Ottana, comune di Porto Torres, comune di Sarroch, comune di Uta, organizzazioni sindacali Regionali: CGIL, CISL, UIL, organizzazioni sindacali territoriali: CGIL, CISL, UIL, FULC Nazionale, FULC Regionale, FULC Territoriale, Confindustria regionale, Confindustria Cagliari, Confindustria Nuoro, Confindustria Sassari, Api Sarda, Federchimica, Unionchimica, Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari, Consorzio per lo sviluppo industriale della Sardegna centrale, Area di sviluppo industriale di Sassari-Porto Torres, Syndial, Polimeri Europa, EVC (European Vinyls Corporation), Montefibre, AES, DOW, SASOL (Italy), Fluorsid, Lorica, Mini Tow, Territorio e Impresa, Endesa; nell'ambito dell'accordo, relativamente ai principali siti chimici di Assemini, Ottana e Porto Torres, si prendeva atto della presenza di vaste aree dismesse o sottoutilizzate, nonché dall'obsolescenza o assenza di molte infrastrutture primarie e da fenomeni di inquinamento che presupponevano l'avvio immediato di interventi di bonifica e riqualificazione in funzione delle previste politiche di reindustrializzazione e rinnovata promozione dei sistemi economici locali; in data 22 gennaio 2002 era stato sottoscritto il protocollo per gli interventi di risanamento ambientale dei siti EniChem SpA e Polimeri Europa Srl, sottoscritto dagli enti interessati, inerente le procedure da adottare nel rispetto del decreto legislativo n.22 del 1997 e del decreto ministeriale n.471 del 1999 ed in conformità alla delibera di giunta regionale n.34/22 del 10 ottobre 2001; nell'ambito di tali accordi e protocolli si prevedeva di risanare e tutelare l'ambiente attraverso azioni di disinquinamento, bonifica e messa in sicurezza dei siti, di riduzione delle emissioni in atmosfera e di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, non solo con riferimento a quelli previsti dai piani di caratterizzazione ai sensi del decreto legislativo n.22 del 1997 di competenza delle imprese, ma anche a quelli esterni interessati da fenomeni di inquinamento specifico; all'articolo 5 (Tutela dell'ambiente) dell'accordo del 14 luglio 2003 si prevedeva: «Le azioni a tutela dell'ambiente, funzionali alla attuazione degli interventi previsti dal presente Accordo, nel rispetto della vigente normativa regionale e nazionale, prevedono: lo smantellamento degli impianti dismessi e la messa in sicurezza e/o bonifica dei siti; l'individuazione dei piani di miglioramento sui temi dell'ambiente e della sicurezza»; all'articolo 10 (impegni delle imprese) era previsto: «Le Imprese firmatarie dell'Accordo si impegnano a creare le condizioni per rafforzare le proprie attività industriali nel quadro dei rispettivi piani strategici. Su tali basi, il contributo per il consolidamento possibile e la riqualificazione dei siti, finalizzata a favorire i processi di valorizzazione delle filiere esistenti e reindustrializzazione, anche nell'ottica della valorizzazione dell'imprenditoria locale, si articola in misure e tipologie diverse in rapporto alla specifica situazione industriale propria di ciascuna azienda, con riferimento a: investimenti per il miglioramento della sicurezza, anche in funzione delle recenti normative in materia e/o di riduzione dell'impatto ambientale; investimenti per la bonifica e messa in sicurezza dei siti produttivi anche in funzione dei previsti piani di reindustrializzazione delle aree di crisi»; l'articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n.179, concernente disposizioni in materia ambientale, su indicazione della regione Sardegna aveva precedentemente individuato il sito di interesse nazionale di «Aree industriali di Porto Torres»; il 7 febbraio 2003 ( Gazzetta Ufficiale n.94 del 23 aprile 2003), su richiesta del Presidente della regione Sardegna, è stato emanato il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale è stato perimetrato il sito di interesse nazionale di «aree industriali di Porto Torres»; il 22 settembre 2009 è stato stipulato a Roma l'accordo di programma tra la regione autonoma della Sardegna, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la provincia di Sassari, i comuni di Porto Torres e di Sassari per la definizione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza e bonifica nel sito di interesse nazionale di «Porto Torres»; la firma dell'accordo di programma segue il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 febbraio 2003 che ha perimetrato il sito di interesse nazionale di «Porto Torres»; il sito di interesse nazionale (SIN) «Aree industriali di Porto Torres» è situato nel comprensorio nord-occidentale della Sardegna, si sviluppa a ridosso del Golfo dell'Asinara (area protetta), a ponente della città di Porto Torres e si estende sul territorio dei comuni di Porto Torres e Sassari, per una superficie complessiva di oltre 4.500 ettari; l'area perimetrata si estende su oltre 1.800 ettari e comprende il Polo Petrolchimico (stabilimenti Syndial e discariche controllate e non interne agli stabilimenti medesimi quali l'area Minciaredda, la discarica «Cava Gessi», discariche industriali ed altre aree interessate dallo smaltimento di rifiuti, stabilimenti Ineos Vinyls-ex EVC, Sasol ed altri), il Polo Elettrico (centrale E.ON.-ex Endesa e impianti Terna), le aree del Consorzio ASI di Porto Torres; l'area marina antistante il nucleo industriale, già definita dalla perimetrazione di cui al citato decreto ministeriale 7 febbraio 2003, comprende il porto industriale di Porto Torres e si estende tra la foce del Rio Mannu (confine orientale) e lo Stagno di Pilo (confine occidentale) per una superficie complessiva di circa 2.700 ettari; nell'ambito della complessa situazione ambientale dell'area di Porto Torres risultano emblematici i dati relativi all'inquinamento riscontrato nella darsena del porto industriale di Porto Torres: il rapporto predisposto dalla Direzione per la tutela del territorio e dall'Ispra allegato al verbale della conferenza dei servizi rileva livelli di benzene 417 mila volte oltre i parametri consentiti dalla normativa, toluene 3300 volte, etilbenzene 226 volte, e altre decine di sostanze cancerogene – tutte riconducibili comunque alle lavorazioni dello stabilimento chimico e dell'area industriale – ben al di sopra dei limiti consentiti; il 5 settembre 2011 la provincia di Sassari attraverso un'ordinanza del settore ambiente intima alla Syndial di provvedere immediatamente alla messa in sicurezza di emergenza, alla predisposizione del piano di caratterizzazione e alle conseguenti attività di bonifica dello specchio d'acqua nella darsena servizi del porto industriale di Porto Torres; l'ordinanza della provincia di Sassari rileva una particolare recrudescenza del già grave fenomeno di inquinamento per la quale la capitaneria aveva chiesto all'Arpas di procedere alle verifiche del caso; le Indagini dell'Arpas avevano rilevato le anomalie di funzionamento del sistema di emungimento e barrieramento idraulico a causa delle quali le acque di falda contaminate, che circolano sotto l'area industriale, sono in diretta correlazione con lo stato di contaminazione dello specchio d'acqua antistante la darsena, constatando così un chiaro rapporto di causa-effetto fra lo stato di contaminazione a monte del sistema di barrieramento e quello della darsena; il 10 novembre 2011 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, firma il decreto che autorizza l'avvio dei lavori previsti dal progetto operativo di bonifica e trattamento delle acque di falda. L'importo dell'intervento è stimato in circa 125 milioni di euro; i lavori di bonifica e trattamento delle acque di falda, come previsto dal decreto, sarebbero dovuti iniziare entro quattro mesi; il cronoprogramma delle bonifiche che Syndial prevede ad oggi, una spesa totale di circa 530 milioni di euro; in data 15 novembre 2011 (cinque giorni dopo la firma del decreto del Ministro) la Syndial presentò ricorso avverso le ordinanze della provincia di Sassari relativamente alle bonifiche e all'urgente intervento di messa in sicurezza della darsena; il comportamento della Syndial, società del gruppo ENI, risulta essere per l'interrogante non solo dilatorio ma inaccettabile sia sul piano amministrativo, politico e istituzionale considerato che la società del gruppo Eni non solo è responsabile del più imponente inquinamento della Sardegna ma con questo ulteriore ricorso reitera la strada perversa dei ricorsi per bloccare il ripristino di aree a terra e a mare dall'inquinamento provocato negli anni; nel ricorso presentato dalla Syndial per bloccare la bonifica della darsena di Porto Torres appare all'interrogante palese il tentativo di sviare le responsabilità che appaiono evidenti rispetto all'inquinamento di benzene registrato nell'area; il tentativo, ad avviso dell'interrogante pretestuoso, che l'Eni persegue attraverso il nuovo ricorso risulta essere inaccettabile in considerazione della gravissima crisi ambientale dell'intera area e sul fatto che i livelli di inquinamento registrano ancora livelli insostenibili e inimmaginabili; la richiesta di annullamento delle ordinanze emesse dalla provincia di Sassari rivolta dalla Syndial al TAR Sardegna appare all'interrogante l'ennesima dimostrazione di un atteggiamento dilatorio dell'ente di Stato che attraverso la Syndial continua a sfuggire alle responsabilità di una devastazione ambientale gravissima; le misure di messa in sicurezza richieste per la darsena di Porto Torres sono una priorità assoluta e il ricorso dell'Eni che si oppone a tale intervento rappresenta un grave elemento che rischia di pregiudicare gli interventi di bonifica che ancora non sono stati avviati; il Governo in data 28 giugno 2012 rispondendo ad analogo atto di sindacato ispettivo sulla questione (interrogazione n.5-05905) riguardante, in particolare, la bonifica delle aree di proprietà della Syndial SpA all'interno del sito di bonifica «Aree industriali di Porto Torres», sostenne quanto segue: «L'area di proprietà Syndial SpA, di circa 1.144 ettari, occupa la quasi totalità dell'area del Polo Petrolchimico e comprende l'Area Parco Serbatoi Aromatici, ubicata all'interno del Settore A, con una superficie di circa 7 ettari. Per tale area, ritenuta critica per la contaminazione del terreno insaturo al disotto del piano di posa del serbatoio, la Conferenza di Servizi decisoria del 14 ottobre 2011 ha già approvato, con prescrizioni, il Piano di caratterizzazione; Il predetto Settore A, esteso per circa 310 ettari, ospita gli impianti produttivi e i serbatoi in esercizio e delimita, a sud, l'area della darsena servizi del porto industriale, che conta una superficie complessiva di circa 38.000 mq. Proprio in quest'area sono state rilevate criticità ambientali, citate anche nelle premesse dell'interrogazione, dovute alla presenza di valori di concentrazione di benzene nelle acque dello specchio marino della darsena, nell'aria sovrastante la darsena e nelle aree limitrofe, superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa per le rispettive matrici ambientali certificati dall'ARPA Sardegna – Dipartimento Provinciale di Sassari; la presenza delle criticità ambientali suddette ha indotto il comune di Porto Torres ad emettere varie ordinanze contingibili e urgenti: la prima, in data 18 agosto 2010 e l'ultima in data 6 aprile 2012, con le quali è stata interdetta e successivamente reiterata l'interdizione all'accesso all'area della darsena servizi e alle zone limitrofe; con la prima ordinanza, è stato ordinato alla Syndial anche: “di procedere all'attività di monitoraggio delle matrici aria e acqua della Darsena servizi del Porto Industriale di Porto Torres, secondo la specifica di THEOLAB SpA inviata in data 13 agosto 2010, e alla redazione di un piano di indagine del suolo e sottosuolo che sarà illustrata dalla medesima società nell'ambito di una Conferenza di Servizi che verrà all'uopo convocata dal Sindaco di Porto Torres”; a seguito di tale ordinanza, la Syndial SpA, in data 31 agosto 2010, ha trasmesso il “Piano di indagine della Darsena Servizi del porto industriale di Porto Torres”, che è stato approvato con prescrizioni dalla Conferenza di Servizi tenutasi in sede locale e dalla Conferenza di Servizi decisoria del 18 novembre 2010; nonostante ciò, con ricorso ritualmente notificato al TAR Sardegna, la Syndial SpA ha chiesto l'annullamento del verbale della predetta Conferenza di Servizi decisoria, lamentando che le prescrizioni indicate circa il Piano di indagine della Darsena Servizi si inserirebbero in uno speciale procedimento di esclusiva competenza dell'autorità comunale, adottato nell'ambito dell'emergenza sanitaria e di igiene pubblica, del tutto svincolato dal procedimento di bonifica di competenza ministeriale; in ordine al suddetto contenzioso, il Ministero dell'ambiente ha già fornito i propri elementi all'Avvocatura distrettuale dello Stato al fine di una efficace difesa dell'amministrazione in sede di trattazione del merito in udienza pubblica, allo stato non ancora fissata; la Syndial SpA ha avviato le indagini previste dal piano approvato in sede locale ma, attualmente, risulta siano state interrotte in attesa dell'esecuzione di un incidente probatorio, disposto dalla Procura della Repubblica di Sassari, essendo in corso anche un'indagine giudiziaria da parte della stessa Autorità Giudiziaria; anche lo stato di contaminazione delle acque di falda sottostanti le aree del citato Settore A risulta particolarmente grave in quanto si tratta di contaminazione di tipo diffuso, con la presenza di metalli, Solventi organici aromatici (BTEXs), Solventi clorurati, Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), altri Idrocarburi e Clorobenzeni, nonché di notevoli spessori di prodotto surnatante e, talvolta, anche di sottonatante (concentrazioni di sostanze non mescibili con acqua in cui la fase liquida – surnatante – si sia separata da quella solida); anche se all'interno dell'area dello Stabilimento Petrolchimico sono presenti interventi di messa in sicurezza di emergenza, costituiti da una trincea drenante e da una barriera idraulica, la Conferenza di Servizi decisoria del 14 ottobre 2011 ha espresso una posizione decisamente critica nei confronti di tali attività poste in essere dalla Syndial SpA, in quanto non è garantita la chiusura idraulica della barriera e l'efficacia della trincea. Pertanto, a valle di tali interventi non è garantito il contenimento del flusso delle acque di falda contaminate, costituendo, così, la causa più probabile dei fenomeni gravissimi dal punto di vista ambientale verificatisi nella Darsena Servizi del Porto Industriale; la medesima Conferenza di Servizi decisoria del 14 ottobre 2011 ha ritenuto approvabile, con prescrizioni, il Progetto Operativo di Bonifica delle acque di falda dell'intero Stabilimento Petrolchimico Syndial SpA e con decreto ministeriale del 28 ottobre 2011, notificato alla Syndial SpA in data 8 novembre 2011, è stata concessa l'autorizzazione provvisoria all'avvio dei lavori; in ordine, poi, al ricorso presentato dalla Syndial SpA al TAR Sardegna in data 15 novembre 2011, si precisa che lo stesso è stato promosso avverso l'ordinanza della provincia di Sassari del 31 agosto 2011, emessa ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo n.152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale si è intimato alla Società Syndial di provvedere immediatamente alla messa in sicurezza di emergenza, alla predisposizione del piano di caratterizzazione e alle conseguenti attività di bonifica dello specchio d'acqua della Darsena Servizi. In risposta a tale ordinanza, la Syndial avrebbe dovuto ottemperare agli ordini contenuti nella stessa entro 30 giorni dalla notifica, avvenuta il 5 settembre 2011. La società intimata, non solo non ha provveduto a quanto richiesto con l'ordinanza di cui trattasi ma, il 15 novembre 2011, ha notificato alla Provincia il ricorso al TAR Sardegna avverso il predetto atto. A fronte di ciò, la provincia di Sassari ha nominato un legale di fiducia per essere rappresentata e difesa innanzi al TAR Sardegna; in relazione a ciò, anche il Ministero dell'ambiente sta predisponendo i propri elementi a supporto di quelli della Provincia di Sassari, che saranno trasmessi all'Avvocatura Distrettuale dello Stato; da quanto detto, appare chiaro che il procedimento amministrativo di bonifica di cui trattasi, è all'attenzione non solo del Ministero dell'ambiente ma anche delle altre Amministrazioni istituzionalmente coinvolte, compresa l'Autorità Giudiziaria; anche in pendenza di un giudizio, nonché di una indagine della magistratura, nel corso dei quali, come accennato, il Ministero dell'ambiente sta già esercitando ogni sua prerogativa, il Ministero non mancherà di assumere ogni altra iniziativa utile ad evitare ulteriori ritardi nello svolgimento delle necessarie attività di bonifica; da ultimo, appare utile ricordare che la procedura operativa ed amministrativa per la bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n.152 del 2006 per siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi anche del supporto dell'ISPRA, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, delle regioni interessate e dell'istituto Superiore di Sanità. Pertanto, da quando l'area è stata inserita tra i siti di interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha proceduto e procede alla conduzione del complesso e articolato procedimento amministrativo di bonifica ai sensi della normativa vigente, che prevede il ricorso all'istituto della Conferenza di Servizi»; dalla risposta del Ministero all'atto di sindacato ispettivo si evince che alla data del 28 giugno 2012 la situazione del danno ambientale e di rischio era in essere considerato che nella risposta si dice esplicitamente: «la Conferenza di Servizi decisoria del 14 ottobre 2011 ha espresso una posizione decisamente critica nei confronti di tali attività poste in essere dalla Syndial S.p.A., in quanto non è garantita la chiusura idraulica della barriera e l'efficacia della trincea. Pertanto, a valle di tali interventi non è garantito il contenimento del flusso delle acque di falda contaminate, costituendo, così, la causa più probabile dei fenomeni gravissimi dal punto di vista ambientale verificatisi nella Darsena Servizi del Porto Industriale»; tali affermazioni supportate, è evidente, da analisi e supporti scientifici costituiscono di fatto notizie di reato sulle quali è indispensabile procedere sia sul piano civile che penale; il Ministero ha l'obbligo di intervenire al fine di sanare sotto ogni punto di vista una situazione che rende di fatto impuniti i responsabili dell'inquinamento lasciando passare nell'opinione pubblica la convinzione che il reato ambientale sia raggirabile e che non sia perseguito con la necessaria e dovuta severità–: se non intenda il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denunciare alla magistratura ordinaria il reiterato inquinamento dell'area industriale di Porto Torres da parte dei soggetti che di tale reato si fossero resi artefici e responsabili, compresa la sostanziale denuncia già richiamata nella risposta all'atto di sindacato ispettivo citato; se non ritenga di dover mettere in essere tutte le procedure di competenza relative al danno ambientale e al suo risarcimento così come previsto dal codice ambientale, con particolare riferimento all'articoli 299-300 e seguenti; se non ritenga il Ministro dell'ambiente di dover procedere anche attraverso forme commissariali ad adottare atti tesi ad avviare le azioni di bonifica dell'area di Porto Torres e il suo pieno risanamento. (4-03931)
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