"Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03920 presentata da RITA BERNARDINI lunedi' 14 settembre 2009, seduta n.213 BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: l'elemento fondamentale del trattamento intramurario e' sicuramente il lavoro (articolo 15, L. 354/1975) sia perche' permette ai detenuti di occupare il tempo in maniera costruttiva, sia perche' consente loro di garantirsi un minimo di indipendenza economica. Per gli stranieri questo aspetto diventa ancora piu' rilevante, anche perche' spesso si trovano soli ad affrontare la carcerazione ed in tal senso necessitano di una sia pur limitata occupazione lavorativa capace di potergli fruttare un minimo di reddito, necessario per la loro sussistenza in carcere e per affrontare spese legali e di giustizia; la normativa vigente detta i criteri per l'ammissione all'attivita' lavorativa intramuraria stabilendo che occorre assicurare tale possibilita' prima ai condannati e agli internati, poi ai ricorrenti ed appellanti ed infine agli imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere. In pratica vi e' una sorta di graduatoria che tiene conto della posizione giuridica del detenuto nonche' del periodo di pena da scontare e considerato che i periodi di attesa sono molto lunghi e che gli stranieri, nella maggior parte dei casi, hanno pene piuttosto brevi, risulta alquanto difficile, gia' in partenza, assicurare loro un'attivita' lavorativa; oltre a questa difficolta' di ordine generale, gli stranieri extracomunitari reclusi in carcere e privi del permesso di soggiorno, per poter lavorare durante il periodo di detenzione, devono superare l'ulteriore ostacolo rappresentato dal mancato possesso del codice fiscale, documento senza il quale non e' pensabile svolgere una qualsiasi attivita' lavorativa, ne' autonoma, ne' dipendente e che puo' essere rilasciato allo straniero extracomunitario solo dietro presentazione di un valido permesso di soggiorno; attesa la centralita' del lavoro rispetto al trattamento intramurario, il Ministero della giustizia - con la circolare emanata in data 12 aprile 1999 n. 547671/10 ad oggetto «Detenuti extracomunitari, avviamento al lavoro e rilascio codice fiscale» - ha stabilito che, a seguito di intese con il Ministero delle finanze, puo' essere rilasciato il codice fiscale a coloro che non siano in possesso di un valido documento di identita' e di un regolare permesso di soggiorno, attraverso la presentazione della richiesta, per conto del detenuto, da parte del direttore dell'istituto di pena. Tale richiesta deve essere accompagnata da una attestazione della direzione del carcere recante i dati anagrafici del detenuto che e' stato identificato dall'autorita' giudicante; in pratica la circolare richiamata prevede che in questi casi, ai fini del rilascio del codice fiscale, non occorre ne' il possesso del permesso di soggiorno, dal momento che lo spazio di detenzione costituisce gia' di per se' una condizione di soggiorno obbligatorio, ne' un documento di identita' valido, visto che il fatto che lo straniero detenuto sia stato sottoposto a procedimento penale e soggetto a condanna implica, di per se', il superamento di ogni dubbio circa la sua identita' (e quindi la mancanza di valido documento puo' essere superata tramite, appunto, la presentazione della richiesta di codice fiscale, intestato al detenuto, da parte del direttore del carcere o di un suo delegato); nonostante la predetta circolare, a seguito dell'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n. 94 recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e della coeva introduzione del reato di immigrazione clandestina (perseguibile d'ufficio), in alcuni istituti di pena non viene piu' rilasciato - alle persone recluse non in grado di esibire i documenti inerenti al soggiorno ex articolo 6, comma 2, D.lgs n. 286/1998 - il codice fiscale necessario allo svolgimento dell'attivita' lavorativa intramuraria e/o extramuraria (articolo 21 Legge n. 354/1975); sicche' l'unico modo che questa categoria di reclusi ha per poter svolgere una qualche attivita' lavorativa e' quello di ricorrere all'ausilio dei volontari; le innovazioni al codice penale e al testo unico sull'immigrazione introdotte dalla legge n. 94 del 2007 rischiano pertanto di spogliare della sua identita' il clandestino ristretto in carcere: gia' prima, infatti, era molto difficile per l'extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno poter ottenere qualche documento dall'interno del penitenziario, ora e' diventato quasi impossibile; il preminente valore costituzionale della funzione rieducativa della pena, sotteso alla possibilita' riconosciuta ad ogni singolo detenuto di lavorare all'interno o all'esterno del carcere, deve costituire la necessaria chiave di lettura delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, sicche' l'interpretazione costituzionalmente orientata della richiamata normativa consente di affermare che la possibilita' di svolgere attivita' lavorativa negli istituti non puo' essere, a priori, esclusa nei confronti degli stranieri privi del permesso di soggiorno, cio' perche' deve essere senz'altro negata la possibilita' di introdurre discriminazioni tra cittadini (e stranieri muniti di permesso di soggiorno) e stranieri in condizione di clandestinita', per la decisiva ragione che le relative disposizioni di legge sono dettate a tutela della dignita' della persona umana, in se' considerata e protetta indipendentemente dalla circostanza della liceita' o meno della permanenza nel territorio italiano (sotto questo profilo un'eventuale disparita' di trattamento normativo risulterebbe indubbiamente contraria ai principi di uguaglianza e al canone della ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione); il mancato rilascio del codice fiscale, impedendo la possibilita' per il detenuto di svolgere attivita' lavorativa fuori dal carcere, appare totalmente contrastante non solo con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, ma anche con quella consolida prassi amministrativa (e giurisprudenziale) tesa a riconoscere anche allo straniero privo del permesso di soggiorno la possibilita' di accedere alle misure alternative alla detenzione. Ed invero, con circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 23 marzo 1993, trasmessa alle questure con circolare del Ministero dell'Interno n. 8 del 2 marzo 1994, e' stato precisato che i cittadini stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno «sono tassativamente obbligati in forza di una decisione giurisdizionale a permanere sul territorio italiano ed a svolgere attivita' lavorativa in alternativa alla pena detentiva». Le medesime regole sono state ribadite, anche successivamente all'entrata in vigore del D.lgs n. 286/1998, con circolari del ministero della giustizia del 16 marzo 1999, prot. 547899, e del ministero dell'Interno n. 300 del 2 dicembre 2000: in quest'ultima e' dato atto che «riguardo alla posizione di soggiorno dei cittadini stranieri detenuti ammessi alle misure alternative previste dalla legge, quali la possibilita' di svolgere attivita' lavorativa all'esterno del carcere, si rappresenta che la normativa vigente non prevede il rilascio di un permesso di soggiorno ad hoc per detti soggetti. In dette circostanze non si reputa possibile rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di giustizia ne' ad altro titolo, ben potendo l'ordinanza del magistrato di sorveglianza costituire ex se un'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale»; peraltro la possibilita', per gli stranieri privi del permesso di soggiorno, di svolgere attivita' lavorativa all'esterno del carcere e' stata disciplinata dalla circolare n. 27/93 del Ministero del lavoro con la quale e' stato chiarito che e' sufficiente un apposito atto di avviamento al lavoro rilasciato dagli uffici provinciali del lavoro, e cio' «prescindendo dalla iscrizione nelle liste di collocamento, dal possesso del permesso di soggiorno e dall'accertamento di indisponibilita'»; il predetto atto deve avere «validita' limitata al tipo di attivita' lavorativa e al periodo indicati nel provvedimento giudiziario di ammissione al beneficio di cui trattasi e non costituira' titolo valido per la iscrizione nelle liste di collocamento alla cessazione del rapporto di lavoro per il quale e' stato concesso»; a giudizio dell'interrogante occorre urgentemente rimuovere gli ostacoli di carattere burocratico che - successivamente alla entrata in vigore del reato di immigrazione clandestina e delle modifiche apportate al testo unico sull'immigrazione dalla legge n. 94/2009 - incontrano i detenuti extracomunitari privi del permesso di soggiorno che intendono svolgere un'attivita' lavorativa, sia dentro che fuori le mura; cio' anche alla luce di quanto recentemente dichiarato dal capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dott. Franco Ionta, il quale alla fiera di Rimini ha definito il lavoro all'interno del carcere «una formidabile opportunita'», visto e considerato che «un detenuto che lavora probabilmente non delinque piu' e che senza il lavoro l'uomo si riduce a bestia» -: se e quali provvedimenti intendano adottare il Ministro della giustizia e quello dell'economia e delle finanze affinche' sia chiarito, anche mediante circolari ministeriali esplicative dirette al personale dell'amministrazione penitenziaria e delle Agenzie delle Entrate regionali, che anche successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 94 del 2009 e del reato di immigrazione clandestina, nulla inibisce il rilascio del codice fiscale ai detenuti extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno che intendono svolgere attivita' lavorativa all'interno o all'esterno del carcere secondo quanto previsto e stabilito dalle norme dell'Ordinamento Penitenziario; se e quali provvedimenti intendano adottare il Ministero del Lavoro e quello dell'Interno affinche' sia chiarito, anche mediante apposita circolare ministeriale esplicativa diretta agli Uffici Provinciali del Lavoro e alle Questure, che anche successivamente alla introduzione del reato di immigrazione clandestina e delle modifiche apportate al Testo Unico sull'Immigrazione dalla legge n. 94 del 2009, nulla osta al persistere dell'applicabilita' della apposita procedura di avviamento al lavoro delineata nella circolare n. 27 del 15 marzo 1993.(4-03920)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03920 presentata da BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090914" . . . . "2014-05-15T00:12:14Z"^^ . . "BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "MECACCI MATTEO (PARTITO DEMOCRATICO)" . _:Bc2161bfec66c6853982af7ff949ac656 . . . "1"^^ . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03920 presentata da BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090914"^^ . . . . "4/03920" . "ZAMPARUTTI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "BELTRANDI MARCO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "20090914-20100614" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . _:Bc2161bfec66c6853982af7ff949ac656 "Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedi' 14 giugno 2010 nell'allegato B della seduta n. 336 All'Interrogazione 4-03920\n presentata da RITA BERNARDINI Risposta. - Con l'interrogazione in esame l'interrogante chiede chiarimenti in merito al rilascio del codice fiscale a detenuti extracomunitari, alla luce della legge 15 luglio 2009, n. 94 che, in tema di disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto il reato di immigrazione clandestina. In particolare il documento di sindacato ispettivo in parola, fa espresso riferimento ai detenuti extracomunitari privi del permesso di soggiorno che intendono svolgere un'attivita' lavorativa all'interno o all'esterno del carcere, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme dell'ordinamento penitenziario. Al riguardo si fa presente che l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 56/E del 5 dicembre 2003, ha dato soluzione alle richieste del Ministero della giustizia nei casi in cui nel dare seguito all'iscrizione a ruolo delle spese di giustizia, la richiesta del codice fiscale riguardava soggetti debitori stranieri, noti alla sola autorita' giudiziaria. La circolare n. 56/E sopra richiamata e' tuttora in vigore e trova applicazione laddove ne ricorrano i presupposti in essa riportati. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate, pertanto, attribuiscono il codice fiscale se la richiesta e' motivata e sottoscritta dal direttore del penitenziario. Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora." . _:Bc2161bfec66c6853982af7ff949ac656 "20100614" . _:Bc2161bfec66c6853982af7ff949ac656 .