. "Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: la SADAR-INCOP S.p.A., societa' specializzata in lavori di edilizia marittima e portuale, rimorchio e salvataggio navi, e' stata posta con decreto del Ministro dell'industria del 19 giugno 1984 in amministrazione straordinaria, atteso il rapporto di collegamento con la societa' ITAVIA, ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1979, n. 95. Commissario veniva nominato l'ingegner Bruno Velani. L'impresa occupava 207 dipendenti ed aveva importanti commesse di lavoro (impianti ferroviari, posa tubature marittime), nonche' la concessione fino al 1993 del rimorchio nel porto di Ancona; nel 1989, deceduto l'ingegner Velani, veniva nominato commissario l'avvocato Antonio Cospito il quale, in virtu' di autorizzazione del Ministro dell'industria del 22 novembre 1988, cedeva l'azienda SADAR-INCOP S.p.A. alla SADARINCOP costruzioni generali S.p.A., avente il medesimo oggetto sociale e lo stesso ambito di attivita'. Ed infatti, il commissario, con accordo con le organizzazioni sindacali del 21 aprile 1989, si impegnava a procedere al passaggio dei dipendenti dalla SADAR-INCOP S.p.A. alla SADARINCOP costruzioni generali S.p.A. con modalita' descritte nel contratto di cessione di azienda. La societa' acquirente si impegnava a proseguire nell'esercizio dell'attivita' per almeno due anni mantenendo i livelli occupazionali. La SADAR-INCOP S.p.A. autorizzava la societa' acquirente ad alienare alla coop. a r.l. CO.RIM.A. di Ancona il ramo aziendale relativo al servizio di rimorchio portuale e di altura; l'intera operazione veniva conclusa per il prezzo complessivo di lire 7.201 milioni, comprensivi del costo della flotta della SADAR-INCOP S.p.A., composta da 5 pontoni e 6 rimorchiatori; la procedura di amministrazione straordinaria della SADAR-INCOP S.p.A. e' tuttora pendente. Risulta effettuato un parziale riparto dell'attivo disponibile in favore dei creditori privilegiati e fra questi gli ex dipendenti. Non e' stata ritenuta applicabile ai lavoratori la cosiddetta legge Lauro che prevede il riconoscimento del diritto di prededuzione. Allo stato appaiono assai remote per i lavoratori le possibilita' di recuperare le somme residue, posto che il commissario straordinario ha dichiarato di aver realizzato tutto l'attivo disponibile, salvo ulteriori crediti nei confronti dell'erario di incerto destino. Tra gli ex lavoratori, particolarmente pregiudicata risulta la posizione del signor Giuseppe Adesso, marittimo gravemente infortunato nel corso di lavori nel porto di Palermo nel 1982, con conseguente inabilita' ed invalidita' permanenti al 100 per cento, stante il mancato rispetto delle norme antinfortunistiche da parte della societa' SADAR-INCOP giudizialmente accertato; in dettaglio, in data 14 novembre 1982, mentre si trovava imbarcato sul pontone AD7, di proprieta' della SADAR-INCOP S.p.A., il primo ufficiale di macchina signor Giuseppe Adesso, nel corso di lavori di posa in mare di pesanti catene presso il porto di Palermo, veniva colpito al volto da un frammento del verricello utilizzato nelle operazioni. Ricoverato immediatamente in ospedale, gli veniva diagnosticato shock traumatico e spappolamento con asportazione dei tessuti molli del naso e della bocca. Nonostante le gravissime lesioni riportate, il signor Adesso veniva giudicato guaribile in 25 giorni con certificato medico rilasciato dalla cassa marittima: con tale espediente si evitava l'immediato fermo del pontone da parte della Capitaneria di porto. Interrogato in data 27 novembre 1982 da personale della Polizia di Stato, l'Adesso riferiva che tre giorni prima del sinistro aveva fatto presente al comandante Nazareno Spina ed al direttore dei lavori che il verricello era inidoneo a quel tipo di lavoro. A risarcimento del danno subi'to il marittimo richiedeva l'ammissione del proprio credito in via privilegiata al passivo della SADAR-INCOP S.p.A., nelle more ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria. A fronte dell'inopinato rigetto della richiesta da parte del commissario straordinario, il signor Giuseppe Adesso proponeva opposizione allo stato passivo, chiedendo al tribunale civile di Roma di riconoscere la sussistenza di un suo credito per risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di lire 926.676.148, in privilegio generale ex articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile e privilegio speciale ex articolo 552, n. 5, codice navale. La SADAR-INCOP si costituiva in giudizio, asserendo essersi il sinistro verificato per fatto e colpa del marittimo; al contrario, dall'istruttoria emergeva che il pontone AD7, sul quale l'infortunio si era verificato, non era idoneo ai lavori ai quali la societa' SADAR-INCOP lo aveva adibito, risultando iscritto nel registro navale italiano come natante e non come pontone, come tale idoneo ed abilitato soltanto al trasporto di merci nella stiva ed in coperta, non era in regola con nessuna delle norme antinfortunistiche ed era sprovvisto di qualsiasi attrezzatura di pronto soccorso; dall'attivita' istruttoria emergeva pure che il verricello utilizzato dalla S.p.A. SADAR-INCOP non solo non era di potenza adeguata, ma addirittura non risultava iscritto nel registro delle apparecchiature di bordo, ne' sottoposto ai collaudi di legge ed era stato collocato sul pontone in maniera difforme a quanto prescritto dalle istruzioni d'uso; a tutela delle proprie ragioni creditorie, il signor Giuseppe Adesso richiedeva il sequestro conservativo del pontone AD7: a fronte dell'opposizione della SADAR-INCOP - che argomentava come tale sequestro avrebbe ostacolato l'imminente cessione dell'azienda - il tribunale rigettava la richiesta e disponeva l'ammissione al passivo della SpA SADAR-INCOP in amministrazione straordinaria di un credito in privilegio generale del signor Giuseppe Adesso, nella misura di lire 200 milioni circa, elevata dalla Corte di appello di Roma a lire 420 milioni circa. Avverso tali quantificazioni, assolutamente non rispondenti alla gravita' del danno patrimoniale e non patrimoniale, il signor Giuseppe Adesso ha proposto ricorso in Cassazione, allo stato pendente; le gravi carenze tecniche del pontone AD7 venivano accertate pure dal pretore penale di Palermo, il quale con sentenza 18 febbraio 1987 riteneva la penale responsabilita' del comandante Nazareno Spina, individuando nella condota di questi - per avere consentito lo svolgimento delle operazioni nonostante le note carenze tecniche del pontone - un nesso di casualita' con l'incidente occorso al marittimo. La Corte di cassazione, con sentenza del 14 maggio 1990, ha confermato la pronuncia del tribunale penale di Palermo, di condanna dello Spina a due mesi di reclusione per il reato di lesioni colpose; del danno subi'to il signor Giuseppe Adesso chiamava a rispondere dinanzi il tribunale civile di Palermo la AGIP Petroli SpA, la SNAM Progetti SpA e la Padana Assicurazioni SpA, nella qualita' di societa' assicuratrice dell'AGIP, del danno subi'to, in quanto committenti dei lavori eseguiti dalla SADAR-INCOP con le gia' descritte violazioni e carenze dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti, nonche' in quanto esercenti attivita' pericolose; sottolineava il marittimo come sul pontone AD7 fossero stabilmente imbarcati due tecnici dell'AGIP-SNAM: dunque la SpA SADAR-INCOP svolgeva l'attivita' commissionata dall'AGIP Petroli con un galleggiante non idoneo ne' autorizzato, con una copertura assicurativa per un massimale di lire 60 milioni, come tale del tutto inadeguato al tipo di infortuni verificabili sul pontone, e tali circostanze erano perfettamente note alla societa' committente; stante il carattere pericoloso dell'attivita' d'impresa esercitata dalla SpA SADAR-INCOP per conto dell'AGIP Petroli, inoltre, risultavano del tutto inadempiute le prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, in materia di misure antinfortunistiche; con sentenza depositata il 16 novembre 1992, il tribunale civile di Palermo rigettava la descritta domanda risarcitoria, ritenendo che dell'adeguatezza o inadeguatezza delle apparecchiature utilizzate rispondesse soltanto la SpA SADAR-INCOP, e che la valutazione di pericolosita' dell'attivita' svolta potesse riguardare soltanto le operazioni poste in essere dalla SpA SADAR-INCOP; tutte le complesse vicende esposte conducono ad una sola conclusione: il danno subi'to dal signor Giuseppe Adesso non trova ancora alcuna forma adeguata di risarcimento, nonostante il decorso di 12 anni; fino a qualche settimana fa, il commissario giudiziale della SADAR-INCOP in amministrazione straordinaria, avvocato Cospito, si era detto disposto alla transazione della questione, con pagamento in favore del marittimo di una somma pari a circa lire 700 milioni. Tale importo - pur di gran lunga inferiore al danno sofferto - avrebbe consentito al marittimo un qualche minimo ristoro; di recente, al contrario, il commissario straordinario ha comunicato che il credito del signor Adesso non puo' trovare soddisfazione in quanto la procedura di amministrazione straordinaria ha immotivatamente omesso l'impugnazione di una sentenza della Corte di appello di Roma in favore della Cassa di risparmio di Ancona per l'importo di lire 820.000.000 in via ipotecaria, con cio' determinandone il passaggio in giudicato -: se le narrate circostanze siano a conoscenza del Ministro competente; quale sia il giudizio del medesimo Ministro, e quali responsabilita' intende accertare in relazione ai criteri, modalita' e garanzie attraverso cui, ieri ed oggi, la SpA AGIP e SNAM hanno affidato e affidano appalti di opere rilevanti a societa' ed imprese come la SpA SADAR-INCOP; se alla (apparentemente) nuova SADARINCOP Costruzioni Generali SpA siano state affidate delle commesse per opere pubbliche o di interesse pubblico; se ritenga, nell'esercizio della funzione che gli compete, di accertare le ragioni e le responsabilita' dell'omessa impugnazione della sentenza della Corte di appello di Roma, sopra menzionata, che ha avvantaggiato una banca in danno degli altri creditori, quali i lavoratori marittimi; se ritenga, nell'esercizio della stessa funzione, di accertare in generale quali criteri e quali modalita' sono stati seguiti nella gestione della lunga procedura di amministrazione straordinaria; se, sempre nell'esercizio della funzione tutoria, non ritenga di intervenire per accelerare l'esito di tale amministrazione per la realizzazione di diritti fondamentali dei lavoratori marittimi, ed in particolare del signor Giuseppe Adesso, il cui infortunio i giudici italiani hanno definitivamente riconosciuto, anche in sede penale, essere imputabile alla negligenza, alla trascuratezza, al disinteresse di imprenditori, societa', professionisti, alcuni dei quali svolgono una funzione pubblica o di interesse pubblico con finanziamenti e contributi dello Stato. (4-03920)" . . . "2014-05-14T19:25:32Z"^^ . . . "NOVELLI DIEGO (PROG.FEDER.)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03920 presentata da BOLOGNESI MARIDA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19941006" . . "MUZIO ANGELO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI)" . . "SCALIA MASSIMO (PROG.FEDER.)" . "19941006-" . "BOLOGNESI MARIDA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI)" . "0"^^ . "VENDOLA NICOLA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03920 presentata da BOLOGNESI MARIDA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19941006"^^ . . "4/03920" .