"TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "BELTRANDI MARCO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "20090729-" . . . "BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO)" . . "2014-05-15T00:11:37Z"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03828 presentata da BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090729"^^ . "ZAMPARUTTI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "MECACCI MATTEO (PARTITO DEMOCRATICO)" . . . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03828 presentata da RITA BERNARDINI mercoledi' 29 luglio 2009, seduta n.211 BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: secondo quanto riportato venerdi' 24 luglio 2009 dal quotidiano online di Lecce e del Salento, Lecceprima.it, il signor Antonio Borrello, di anni 52, residente in Morciano di Leuca, sarebbe stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Tricase con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti per aver coltivato, all'interno della propria abitazione, due piante di marijuana; il giudice per le indagini preliminari, dottoressa Annalisa De Benedictis, avrebbe convalidato l'arresto, rigettando pero' la richiesta del pubblico ministero di applicare nei confronti del prevenuto la misura della custodia cautelare in carcere; nel nostro ordinamento giuridico, nonostante la rilevanza penale del consumo personale di sostanze stupefacenti sia stato abrogato con il referendum del 1993, la condotta di coltivazione non autorizzata di piante da stupefacenti continua a costituire sempre e comunque un illecito penale (previsto dall'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), con esclusione di qualsivoglia spazio per un intervento punitivo solo in via amministrativa ex articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e cio' pur in presenza di coltivazioni di modestissima dimensione, rispetto alle quali inconcepibile sarebbe una destinazione al mercato del ricavato; anche dopo l'incisivo intervento di riforma della disciplina sanzionatoria delle sostanze stupefacenti realizzato nel 2006 con il decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, il legislatore ha finito con l'aderire a quella opinione giurisprudenziale senz'altro prevalente, fatta propria anche dalla Corte costituzionale (sentenza 24 luglio 1995, n. 360), secondo cui la condotta di coltivazione, in quanto potenzialmente in grado di aumentare il quantitativo di droga circolante, sarebbe intrinsecamente piu' grave rispetto a quella di mera detenzione, cosi' da meritare un trattamento punitivo diverso e piu' severo; ne deriva che tale condotta continuerebbe ad essere vietata e sanzionata penalmente anche qualora la finalita' dell'agente sia di destinare il prodotto della coltivazione a mero consumo personale; il divieto generale ed assoluto di coltivare le piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (fra le quali e' annoverata la cannabis indica) appare davvero eccessivo, perlomeno a quelle condotte di coltivazione rudimentale e domestica di poche piantine, destinate cioe' a consentire il ricavo di modestissimi quantitativi di principio attivo, giacche' in casi del genere il rischio di destinazione a terzi della sostanza stupefacente e' pressoche' nullo e parimenti nullo e' il rischio per la salute individuale del coltivatore-assuntore; l'interrogante ha recentemente depositato un progetto di legge per modificare innanzitutto gli articoli 26 e 28 del Testo unico sulle sostanze stupefacenti, cosi' da cogliere la reale diversita' di situazione che caratterizza la coltivazione in senso tecnico da attivita' solo naturalisticamente rientranti in tale nozione, rispetto alle quali e' preferibile non operi il divieto di coltivazione in assenza di autorizzazione; l'altra importante modifica della citata proposta di legge consiste nel richiamare espressamente la condotta di coltivazione sia nell'articolo 73, comma 1-bis, che nell'articolo 75 del Testo unico citato, in modo da attribuire alla stessa, qualora emerga che il ricavato della coltivazione sia destinato ad un uso esclusivamente personale, una rilevanza meramente amministrativa; e' opinione dell'interrogante che solo estendendo gli effetti del referendum abrogativo del 1993 anche a tutte quelle attivita' di coltivazione cosiddetta «domestica» delle piante da stupefacenti, e' possibile evitare le irragionevoli conseguenze che discendono dall'applicazione della disciplina di rigore attualmente vigente che, da un lato, impone di sanzionare penalmente il modesto coltivatore di qualche piantina di canapa indiana, mentre, dall'altro, punisce solo in via amministrativa le condotte di detenzione per uso personale di sostanza stupefacente anche in quantitativi di significativa consistenza -: se il Governo sia a conoscenza di quante siano, nell'ultimo anno, le persone arrestate per coltivazione di piante stupefacenti, quante di queste coltivazioni siano riconducibili ad attivita' meramente domestica e quale sia stato l'andamento del fenomeno negli ultimi 5 anni; se il Governo non ritenga necessario un urgente ripensamento della politica fino ad oggi adottata per combattere il problema legato al consumo delle sostanze stupefacenti, prevedendo in particolare che anche l'attivita' di coltivazione di sostanza stupefacente il cui ricavato sia destinato ad uso esclusivamente personale sia depenalizzata in conformita' a quanto previsto dal referendum del 1993. (4-03828)" . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03828 presentata da BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090729" . . "FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA (PARTITO DEMOCRATICO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "4/03828" . "0"^^ . . .