. . . "Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti: in data 22 giugno 1996, protocollo n. 6275/95R, modello 21, la procura della Repubblica di Palermo ha rinviato al giudice per l'udienza preliminare, per l'udienza fissata il 2 ottobre 1996, il procuratore della Repubblica di Oristano, Walter Basilone, e il sostituto Mariangela Passanisi, per ipotesi di reato di cui agli articoli 110 e 323 del codice penale (procurato vantaggio al Banco di Sardegna e in danno dell'artigiano Carmine Carta, come da istruttoria del pubblico ministero Maurizio De Lucia); la procura di Oristano aveva, negli anni scorsi, chiesto il rinvio a giudizio di alcuni cittadini per vari reati: ebbene, in quattro di questi casi e' stata riconosciuta l'innocenza ed e' stato loro concesso il risarcimento del danno per ingiusta detenzione (Pietro Carta di Baratili, 231 giorni di carcere - indennizzo di otto milioni di lire; Francesco Urru di Busachi, 120 giorni - dieci milioni di lire; Michele Massa di Morgongiori, 453 giorni - trentuno milioni di lire; Antonio Piga di Chilarza, 73 giorni - cinque milioni di lire; Angelo Palmas, Peppino e Tonino Mele, indagati per omicidio dalla procura della Repubblica di Oristano per la vicenda denominata \"faida di Busachi\", sono stati dichiarati innocenti, nel primo grado di giudizio, per non aver commesso il fatto, dopo ventisei udienze, tre mesi di processo e due ore di camera di consiglio; un dirigente politico di Oristano, il ragioniere Antonello Masili, rinviato a giudizio su richiesta della procura della Repubblica di Oristano (pubblico ministero Mariangela Passanisi), e' stato assolto in appello per non aver commesso il fatto; una cliente dell'avvocato Cova, del foro di Oristano, il cui marito perse la vita nel 1991 in un infortunio sul lavoro, dopo quattro anni attende ancora l'udienza preliminare per il rinvio a giudizio dell'imputato, il datore di lavoro della vittima; il relativo processo penale sarebbe stato fissato per il 1999, mentre il risarcimento in sede civile non potra' avvenire prevedibilmente prima del 2030; i genitori di una bambina cerebrolesa, i coniugi Faddeo, conseguentemente a un grave caso di incuria sanitaria, avrebbero avviato un'azione civile per il risarcimento del danno e, a distanza di quattro anni, non si e' ancora approdati alla trattazione di prima udienza; in una lettera del sindaco di Macomer, Giuseppe Ledda, indirizzata, tra gli altri, al Ministro interrogato, inviata in data 6 dicembre 1995, protocollo 12/Ris, si fa riferimento a un contenzioso tra l'amministrazione comunale di Macomer e l'attuale sostituto procuratore della Repubblica di Oristano, Mariangela Passanisi, in relazione all'utilizzazione, come abitazione, di una parte degli uffici giudiziari di Macomer; l'avvocato incaricato dalla stessa amministrazione comunale di dare un parere legale su quest'ultima vicenda avrebbe ipotizzato l'esistenza di \"un grave danno erariale per responsabilita' del magistrato in questione, in concorso con il sindaco e il segretario comunale dell'epoca...\", cosi' come si legge dalla citata lettera, per il quale sarebbe stata aperta una vertenza di 103 milioni di lire per adeguamento canoni -: se sia a conoscenza dei fatti citati in premessa, e se abbia effettivamente ricevuto la lettera citata; se non ritenga opportuno intervenire con un'ispezione ministeriale affinche' negli uffici giudiziari di Oristano sia garantita una corretta amministrazione della giustizia; se non intenda promuovere un'apposita inchiesta sui fatti riportati. (4-03727)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03727 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) in data 19961001"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03727 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) in data 19961001" . "2014-05-15T10:30:56Z"^^ . "19961001-19980513" . "1"^^ . "4/03727" . "PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO)" . _:B8af9e81c47690a426b9c2eb1a61680f4 . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . _:B8af9e81c47690a426b9c2eb1a61680f4 "Con riferimento agli specifici fatti dedotti dall'interrogante, sulla base degli elementi acquisiti dalle Autorita' Giudiziarie interpellate, si comunica e si osserva quanto segue. 1. Procedimento penale a carico dei dottori Walter Basilone e Mariangela Passanisi, rispettivamente Procuratore e Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, per il reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p. in danno di Carta Carmine. Il GUP presso il Tribunale di Palermo, con sentenza in data 10.1.1997 (depositata il 10.2.1997), ha assolto i due magistrati per insussistenza del fatto, condannando il Carta per il reato di calunnia in danno dei medesimi. A seguito dell'assoluzione in sede penale, la Sezione Disciplinare del C.S.M., con sentenze del 9.5.1997, ha escluso la sussistenza di ulteriori profili disciplinarmente rilevanti, dichiarando non farsi luogo al rinvio a dibattimento nei confronti dei dottori Basilone e Passanisi. Considerata la logica coerenza dell'iter argomentativo seguito dalla Sezione, il Ministro non ha ritenuto di proporre impugnazione avverso la suddetta decisione, immune da vizi censurabili in sede di legittimita' e peraltro conforme alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della Cassazione. 2. Riparazione per l'ingiusta detenzione subita da Pietro Carta, Francesco Urru, Michele Massa e Antonio Piga. A norma dell'articolo 314 c.p.p. ha diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita - qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave - chi e' stato prosciolto con sentenza irrevocabile perche' il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perche' il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato. Il riconoscimento del diritto in questione non ha, quindi, per presupposto un giudizio di negligenza della condotta dei magistrati che hanno richiesto e/o disposto la custodia nell'ambito del processo poi definito con sentenza irrevocabile di proscioglimento. Ne' la circostanza pura e semplice dell'assoluzione dell'imputato, in contrasto con le richieste del PM, puo' comportare di per se' un giudizio negativo sull'operato di quest'ultimo, essendo del tutto fisiologica, in un sistema processuale come il nostro, una diversa valutazione dei fatti da parte dei vari soggetti del processo; va, altresi', tenuto presente che ciascuna delle parti ha la facolta' di esperire adeguati rimedi endoprocessuali per l'affermazione della propria tesi. Cio' premesso, si osserva che in tutti i casi richiamati dall'interrogante le decisioni assolutorie degli organi giudicanti sono scaturite da una valutazione degli elementi di prova diversa - e, per quanto gia' detto, fisiologica - rispetto alle prospettazioni dell'accusa, con particolare riguardo al profilo dell'univocita' degli elementi addotti dal PM a sostegno delle richieste di condanna. Ne' dalle sentenze in parola puo' evincersi che i provvedimenti restrittivi a carico degli imputati poi prosciolti siano stati adottati fuori dai casi consentiti dalla legge o in assenza di congrua motivazione. 3. Processo relativo alla c.d. \"Faida di Busachi\": assoluzione di Angelo Palmas, Peppino e Tonino Mele dall'accusa di omicidio volontario. Anche in questo caso i giudici sono pervenuti all'assoluzione non ritenendo univoci gli elementi di prova raccolti dall'accusa: valgono, pertanto, al riguardo, le stesse considerazioni svolte a proposito dei casi richiamati sub 2. Il Procuratore della Repubblica di Oristano ha, dal canto suo, ritenuto di voler precisare che l'indebolimento del quadro probatorio nel giudizio in questione e' dipeso dall'esito sfavorevole di una perizia balistica che lo stesso PM aveva richiesto, per una \"doverosa esigenza di lealta' processuale\", nella fase dibattimentale. Avverso la sentenza di primo grado il PM ha, comunque, interposto appello. 4. Vicenda di Antonello Masili. La competente Corte d'Appello ha assolto il Masili, ribaltando la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Oristano. Si tratta, in tal caso, di diversita' di valutazioni di merito - incensurabili in sede amministrativa - tra due organi giudicanti, fisiologicamente riconducibili al principio del doppio grado di giudizio vigente nel nostro ordinamento. 5. Procedimento n. 386/96 R.G.N.R. a carico di Giovanni Novelli ed altri per omicidio colposo di Franceschino Gioia, risalente al 1991. Il PM in data 26.3.1996 ha emesso decreto di citazione a giudizio degli imputati per il 31.10.1996 (non vi e' udienza preliminare trattandosi di giudizio pretorile) e non, come sostenuto, per il 1999. Il procedimento e' stato definito, in primo grado, con sentenza di assoluzione di tutti gli imputati per insussistenza del fatto, emessa in data 26.3.1998 dal Pretore di Oristano. 6. Caso Faddeo. Trattasi di causa civile per risarcimento danni di particolare complessita', poiche' involge la responsabilita' professionale di medici. La causa ha avuto inizio il 18.1.1993. Alle udienze del 7.6.1993, 28.3.1994 e 10.1.1995 vi e' stata la costituzione delle altre parti chiamate in giudizio. L'udienza del 25.6.1995 (gia' anticipata dal Giudice Istruttore) non si e' tenuta a causa dell'astensione degli avvocati del foro di Oristano, protrattasi per circa otto mesi. All'udienza del 16.5.1996 e' stato ammesso l'interrogatorio dei convenuti, assunto alla successiva udienza del 17.10.1996. Gli ulteriori successivi rinvii istruttori subiti dalla causa sono dipesi da concorde richiesta dei procuratori delle parti. 7. Contenzioso tra la dottoressa Mariangela Passanisi, attualmente sostituto procuratore della Repubblica di Oristano, e il Comune di Macomer per l'uso dell'alloggio di servizio sito nell'edificio della pretura di Macomer. Il contenzioso civile, incentrato sulla natura del rapporto tra la dottoressa Passanisi ed il Comune di Macomer in dipendenza dell'uso dell'alloggio in questione e sull'entita' della controprestazione, si e' risolto sia in primo grado (sentenza Pretore di Macomer del 9.7.1996) che in appello (sentenza Tribunale di Oristano del 25.3.1997) in senso pienamente favorevole al magistrato, ne' risulta che sia pendente a suo carico un'azione di responsabilita' per danno erariale. Va, altresi', tenuto presente che le ipotesi di illecito disciplinare contestate alla dottoressa Passanisi - per taluni aspetti della vicenda relativa all'uso dell'alloggio di servizio - con azione del 13.12.1996 ad iniziativa del Ministro, sono state ritenute infondate dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che, con decisione del 19.7.1997 (divenuta irrevocabile dal 15.11.1997), ha dichiarato non farsi luogo al rinvio a dibattimento nei confronti del predetto magistrato per essere risultati esclusi gli addebiti. A tale conclusione la sezione e' pervenuta osservando che \"... sulla base delle risultanza dell'ulteriore istruttoria condotta dalla Procura Generale, della documentazione acquisita, dell'interrogatorio dell'incolpata, e dagli ulteriori documenti dalla stessa esibiti...e' emersa l'infondatezza di entrambi gli addebiti contestati al magistrato\". La sentenza, correttamente e congruamente motivata, conforme alle risultanze processuali ed alle richieste del Procuratore Generale della Cassazione, e' risultata immune da vizi censurabili in sede di legittimita' e per tale ragione il Ministro ha ravvisato, nel caso di specie, l'insussistenza delle condizioni e dei presupposti per il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione. Conclusioni. Alla stregua degli elementi di conoscenza acquisiti ed alla luce di quanto gia' osservato in relazione ai singoli episodi oggetto della presente interrogazione, non paiono, allo stato, sussistere i presupposti per il ricorso allo strumento ispettivo o dell'inchiesta amministrativa \"affinche' negli uffici giudiziari di Oristano sia garantita una corretta amministrazione della giustizia\". Ed invero, nessuna delle vicende giudiziarie evocate dall'interrogante rivela aspetti dell'operato di magistrati deontologicamente riprovevoli (v. quanto detto sub 1., 2., 3., 4. e 5.) ovvero evidenzia ritardi nella trattazione di procedimenti ascrivibili a negligenza di magistrati piuttosto che a circostanze obiettive o riconducibili alle caratteristiche del sistema in vigore (v. sub 6.). D'altra parte, va evidenziato che nei casi in cui il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed il Ministro hanno ritenuto di assumere iniziative disciplinari nei confronti di magistrati operati ad Oristano (v. sub 1. e 7.), la Sezione Disciplinare del C.S.M., con sentenze immuni da vizi censurabili in sede di legittimita', ha sempre deciso per l'insussistenza degli addebiti. Il Ministro di grazia e giustizia: Giovanni Maria Flick." . _:B8af9e81c47690a426b9c2eb1a61680f4 "19980429" . _:B8af9e81c47690a426b9c2eb1a61680f4 "MINISTRO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA" . _:B8af9e81c47690a426b9c2eb1a61680f4 .