. "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03672 presentata da LAURA FRONER martedi' 21 luglio 2009, seduta n.205 FRONER. - Al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono state disposte modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'ordinamento dei connessi albi, ordini o collegi, di tredici professioni (dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo), al fine di rendere tali disposizioni legislative coerenti con i titoli universitari introdotti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare con la nuova laurea di primo livello (cosiddetta europea), introducendo per i possessori di dette lauree apposite sezioni B degli ordini professionali; sempre con il citato decreto sono state statuite le competenze degli ingegneri (juniores) iscritti alla sezione B dei relativi albi professionali e dal 2002, anno in cui si sono tenuti i primi esami di Stato per l'accesso alla professione di ingegnere junior, tali professionisti di primo livello esercitano la libera professione attraverso la citata normativa ed in tutti gli ambiti professionali non esplicitamente da essa esclusi; la normativa di riferimento ed, in particolare, l'articolo 46, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, prevede che le attivita' professionali che formano oggetto della professione di ingegnere del settore civile ed ambientale sono, in generale, «la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio», mentre, in particolare, per l'attivita' professionale degli iscritti alla sezione B del settore civile ed ambientale, alla lettera a) comma 3 sempre dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, si prevede il seguente ambito professionale: 1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attivita' di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilita' e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura»; la sentenza n. 01791 del 2003 della I sezione del TAR Lazio in merito al ricorso proposto dal consiglio nazionale degli ingegneri per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 ha respinto, in primo grado, tale ricorso ritenendolo «infondato in toto»; la sentenza n. 1314 del 2006 della I sezione del TAR Campania, relativa al ricorso presentato nei confronti di un iscritto alla sezione B dell'albo degli ingegneri, oltre a far prevalere, nel merito, le ragioni dell'ingegnere junior in relazione alla possibilita' di assumere l'incarico pubblico oggetto di contenzioso ha ribadito, relativamente alla paventate limitazioni di competenze imposte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, che «...la censura e' infondata poiche' siffatta limitazione non e' sancita chiaramente dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, e quindi, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della liberta' di lavoro, non puo' evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva...»; la recente sentenza n. 1473/2009 del Consiglio di Stato del 27 gennaio 2009 relativa al ricorso, proposte in secondo grado, dal consiglio nazionale degli ingegneri per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, ha nuovamente rigettato il ricorso del consiglio nazionale degli ingegneri, condannandolo, oltretutto, al risarcimento di 26.000 euro di spese in favore degli appellati ed interventori, eccependo, inoltre, in tema di competenze professionali degli ingegneri, che in tale normativa le «attivita' maggiormente caratterizzanti la professione» sono elencate a mero «titolo esemplificativo e non tassativo»; il recente parere del 28 febbraio 2009 del comitato giuridico consultivo della Regione Calabria, da quest'ultima interpellata per dirimere un contenzioso in atto proprio in materia di competenze professionali degli ingegneri juniores, ha stabilito che si devono poter «presumere in capo all'ingegnere che presenta il progetto, ancorche' ingegnere junior, le necessarie competenze secondo il principio sancito dal punto 1.4 del codice deontologico degli ingegneri secondo cui \"l'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione\", mentre dovra' essere negata agli ingegneri juniores la possibilita' di presentare propri progetti solo nei casi di particolare complessita', tali da escludere metodologie standardizzate, ferma la possibilita' di collaborare con gli ingegneri anche per la stesura di tali progetti»; la provincia di Macerata ha recentemente inviato all'organo preposto per la determinazione del riparto delle competenze degli ingegneri, ovvero al Ministero della Giustizia, una nota di chiarimento (Cfr. nota del Dirigente del X Settore n. 31829 del 5 maggio 2009) in merito alle competenze dell'ingegnere junior e, solo per conoscenza, anche al consiglio nazionale degli ingegneri; a seguito di tale richiesta della Provincia di Macerata il consiglio nazionale degli ingegneri ha emanato, nella sua ordinaria composizione costituita a maggioranza di ingegneri iscritti alla sezione A (piu' precisamente 14 appartenenti alla sezione A ed 1 alla sezione B), il recente parere (si confronti la circolare n. 3251 del 17 giugno 2009, inviata al Ministero della Giustizia oltre che, per conoscenza, a tutti gli ordini degli ingegneri), palesemente restrittivo e gravemente lesivo dei diritti degli ingegneri iscritti alla sezione B dell'albo degli ingegneri, e, pur ammettendo che «l'unica Autorita' competente a rilasciare interpretazioni ufficiali del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e' il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Universita'», il Consiglio Nazionale degli ingegneri ha formulato un parere secondo il quale «il calcolo, la verifica e la direzione dei lavori di strutture in zona sismica non rientrano tra le attivita' professionali di cui all'articolo 46, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, in quanto non trattasi di costruzioni semplici con l'uso di metodologie standardizzate e, pertanto, tali attivita' sono di competenza esclusiva dell'ingegnere iscritto alla Sezione A settore a) civile e ambientale dell'albo»; a seguito di tale parere del consiglio nazionale degli ingegneri e' stata praticamente inibita agli ingegneri juniores qualsiasi attivita' di progettazione e direzione lavori su tutto il territorio nazionale essendo l'Italia a prevalenza zona sismica, con gravi conseguenze, quindi, di immagine ed economiche per gli ingegneri juniores che vedono impedito, di fatto, l'esercizio dei propri diritti professionali; ulteriori circolari del consiglio nazionale degli ingegneri (si confronti la circolare n. 227 dell'11 maggio 2009 e successive) in merito al reclutamento di ingegneri volontari per le operazioni di verifica statica degli edifici danneggiati dal sisma dell'Abruzzo del 6 aprile scorso hanno esplicitamente previsto la richiesta «esclusivamente di iscritti alla sezione A», benche' sia ben noto che sul posto hanno operato, con competenza, anche geometri, periti industriali ed architetti juniores; la formazione universitaria impartita presso le facolta' di ingegneria italiane, anche successivamente alle intervenute riforme dell'universita' (decreto ministeriale n. 509 del 1999 e decreto ministeriale n. 270 del 2004), oltre che gli esami di Stato per l'accesso alla professione di ingegnere junior, contemplano sempre la trattazione di prove di selezione in ambito strutturale; vige in giurisprudenza il principio secondo cui cio' che non e' espressamente vietato dalla norma e' consentito; a seguito del richiamato parere del consiglio nazionale degli ingegneri varie federazioni e consigli territoriali degli ordini degli ingegneri si sono pronunciati contro il recepimento di tale parere non ritenendolo adeguatamente motivato; risulta in materia essere stata attivata dall'assemblea dei presidenti degli ordini degli ingegneri d'Italia una specifica commissione sulle competenze professionali (mista di iscritti alla sezione A e alla sezione B dell'albo) al fine di dirimere congiuntamente e bonariamente il contenzioso fino ad oggi solo interno alla categoria, e che ad oggi tale commissione non si e' ancora pronunciata nel merito; il parere del consiglio nazionale degli ingegneri sembra contraddire un suo stesso parere di solo qualche mese fa (parere n. 2008/02/27 del 17 dicembre 2008), oltre che le ricerche n. 58/2004 e n. 103/2008 effettuate dal Centro Studi dello stesso Consiglio Nazionale degli Ingegneri; e' ben noto che in talune realta' territoriali e' consentita la progettazione e la direzione lavori, seppur con limitazioni di ordine quantitativo, anche alle categorie professionali dei geometri e periti industriali (si veda la nota del dirigente del Servizio Tecnico n. 7 di Vibo Valentia del 5 giugno 2007, prot. n. 2874/06, nonche' la circolare del consiglio nazionale dei periti industriali del 9 giugno 2009, prot. n. 3800/FF/dr); e' stata inviata dal coordinamento universitari e professionisti triennali (CUP3) richiesta di parere in materia al ministero della giustizia per un urgente ed improcrastinabile intervento che ponga fine alle conflittualita' interne generate dal parere del consiglio nazionale degli ingegneri e consenta agli ingegneri juniores il regolare svolgimento della professione; il tema della definizione delle regole di ingresso nel mondo delle professioni regolamentate e di funzionamento successivo degli Organi istituzionali a cio' preposti e' particolarmente sentito, dal punto di vista dell'equita' e della concorrenza, soprattutto riguardo ai giovani professionisti, ed ancor piu' nell'attuale delicata fase economica nazionale, come spesso piu' volte sottolineato dalla stessa Commissione europea per la concorrenza oltre che dall'Autorita' nazionale garante per la concorrenza; quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano adottare al fine di garantire in Italia l'effettivo, concreto e corretto esercizio della professione di ingegnere junior cosi' come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001; se intenda assumere iniziative per chiarire che la citata interpretazione si pone in contrasto con i principi sanciti dal vigente codice deontologico degli ingegneri secondo cui: articolo 1.1) l'ingegnere e' personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei riguardi della collettivita'; articolo 1.4) l'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguata potenzialita' per l'adempimento degli impegni assunti; quali iniziative intendano assumere per evitare che un semplice parere interpretativo ancorche' non vincolante, non esplicitamente richiesto e apparentemente in conflitto di interesse, di un consiglio nazionale arrechi danni irreparabili di immagine e, quindi, economici per migliaia di giovani professionisti.(4-03672)" . "2014-05-15T00:10:37Z"^^ . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03672 presentata da FRONER LAURA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090721" . "0"^^ . . . "20090721-" . "4/03672" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03672 presentata da FRONER LAURA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090721"^^ . "FRONER LAURA (PARTITO DEMOCRATICO)" . .