_:B2da3347f2f14cb6cd36fa766a311facd "Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedi' 17 novembre 2009 nell'allegato B della seduta n. 248 All'Interrogazione 4-03653\n presentata da MARCO GIOVANNI REGUZZONI Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, delegata a questo ministero in data 7 settembre 2009, si forniscono i seguenti elementi di risposta. Preliminarmente si precisa che, la politica degli accordi aerei rimane improntata al perseguimento del pubblico interesse in una ottica complessiva del sistema, che tenga conto delle esigenze dei vettori, degli aeroporti, del turismo e, ove necessario, anche di interessi pubblici in settori non aeronautici. La politica del trasporto aereo nazionale e' finalizzata al perseguimento di obiettivi afferenti l'estensione della rete nazionale e dei collegamenti che interessano il Paese nella prospettiva politica, economica, turistica e commerciale con particolare riguardo alla tutela dell'utenza e valorizzazione del mercato, allo sviluppo dell'industria del trasporto aereo nazionale e comunitario, in relazione alle potenzialita' del mercato ed alla promozione di un ambiente competitivo e pluralistico. Il trasporto aereo intracomunitario e' stato liberalizzato ai sensi del regolamento n. 2408/92 CE e prevede che i collegamenti con origine o destinazione al di fuori dello spazio economico europeo siano sottoposti alla regolamentazione degli Stati membri dell'Unione Europea ed alla stipula di accordi di traffico con gli Stati terzi interessati, previsti dall'articolo 6 della Convenzione di Chicago del 7 aprile 1944 nonche' dalla normativa comunitaria di cui al regolamento 847/2004 CE, che attribuisce, in taluni casi, competenze esclusive negoziali nel settore del trasporto aereo alla Commissione Unione Europea, su mandato del Consiglio. Gli accordi aerei e le consultazioni aeronautiche, sia bilaterali sia tra l'Unione Europea e gli stati terzi, costituiscono la base del sistema del trasporto aereo mondiale. La disciplina degli accordi concerne: il quadro normativo; gli scali da operare su territori delle parti, contraenti o degli stati terzi; la capacita' da offrire in termini di frequenza dei servizi e di tipologia degli aeromobili; la designazione del numero dei vettori per ciascuna parte. Recentemente, in materia di accordi aerei bilaterali, a seguito dell'emanazione della legge 2 del 2009 che, tra l'altro, contiene l'emendamento cosiddetto «salva Malpensa», e' stato ulteriormente ampliato il precedente assetto di reciprocita' aeronautica con una logica di maggiore concorrenza e liberalizzazione. In particolare l'articolo 9, comma 5-bis stabilisce che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministero degli Affari Esteri ed in collaborazione con Enac promuova la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo nonche' la modifica di quelli vigenti. In relazione a quanto esposto, le amministrazioni sopra citate, nell'ottica di una collaborazione congiunta, hanno stilato una lista prioritaria di 39 Paesi con i quali rivedere gli accordi vigenti concordando l'invio di una nota verbale di carattere generale. Cio' posto viene di seguito precisato quanto richiesto relativamente alla ridefinizione degli accordi bilaterali in tema di collegamenti aerei con il Ghana. In tema di collegamenti aerei con il Ghana, il vigente accordo gia' prevede la possibilita' di operare da parte di una o piu' compagnie aeree designate da ciascun Paese (multidesignazione). In particolare possono essere operati fino a 4 servizi settimanali in ciascuna direzione sulle rispettive rotte. L'intesa prevede anche flessibilita' operative. Il quadro giuridico, pertanto, consentirebbe un incremento dei collegamenti aerei la cui attivazione rientra, peraltro, nell'ambito delle valutazioni commerciali e della discrezionalita' delle compagnie aeree interessate. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Altero Matteoli." . _:B2da3347f2f14cb6cd36fa766a311facd "20091117" . _:B2da3347f2f14cb6cd36fa766a311facd "MINISTRO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI" . _:B2da3347f2f14cb6cd36fa766a311facd . . "1"^^ . "4/03653" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03653 presentata da REGUZZONI MARCO GIOVANNI (LEGA NORD PADANIA) in data 20090721"^^ . _:B2da3347f2f14cb6cd36fa766a311facd . . . . "20090721-20091117" . "REGUZZONI MARCO GIOVANNI (LEGA NORD PADANIA)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03653 presentata da REGUZZONI MARCO GIOVANNI (LEGA NORD PADANIA) in data 20090721" . . . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03653 presentata da MARCO GIOVANNI REGUZZONI martedi' 21 luglio 2009, seduta n.205 REGUZZONI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che: il Governo ha accolto in data 10 giugno 2008 l'ordine del giorno a firma Cota, Reguzzoni, Dal Lago (ac 9/1094-A-R/2) che recita, tra l'altro: «il traffico aereo di linea fra due Stati e' regolamentato da accordi bilaterali, articolati in base a schemi fissi, sottoscritti dai Governi dei due Paesi interessati; attraverso la stipula di un accordo bilaterale viene sancito un regime regolamentare che definisce la quantita' di voli offerti, il numero dei soggetti ammessi ad operare e il numero di destinazioni servite tra i due Paesi; tali accordi, sottoscritti non soltanto secondo puri criteri commerciali, possono essere di due tipi: open sky: consentono a tutti i vettori delle due parti di collegare qualsiasi punto del proprio territorio con tutti i punti della controparte, in genere senza limitazioni di frequenze (ad esempio Italia/USA e da marzo 2008 UE/USA); accordi tradizionali: prevedono il numero di vettori designabili da ciascuna parte e abilitati ad operare i collegamenti tra i due Paesi (designazione singola, designazione multipla); prevedono i punti d'accesso di ciascuna parte presso i quali i vettori designati possono atterrare (ogni compagnia e' invece generalmente libera di partire da qualsiasi punto all'interno del proprio Paese); prevedono il numero di frequenze operabili tra i due Paesi, i posti offerti e le tariffe; l'area di Milano e del Nord Italia, ad esempio, subisce al momento forti limitazioni in termini di accessibilita' aerea dovute all'attuale configurazione degli accordi bilaterali vigenti che, di fatto, ostacolano o impediscono il concreto sviluppo del trasporto aereo in tale area, attraverso la predeterminazione del vettore designato (monodesignazione), la limitazione delle frequenze e dei punti di accesso; il riposizionamento su Roma della maggior parte dei servizi extra europei di Alitalia accentua pesantemente queste limitazioni soprattutto, ma non solo, con riferimento all'aeroporto di Malpensa al quale non sono al momento garantite paritarie condizioni di accessibilita' con l'altro principale scalo nazionale pur in presenza di richieste di vettori italiani e stranieri intenzionati ad attivare, nel breve-medio termine, nuovi collegamenti e/o ad incrementare il numero delle frequenze su detto aeroporto; tali richieste, il cui accoglimento e' ostacolato dai vigenti accordi bilaterali o dalla concreta attuazione data agli stessi, riguardano: 1) l'accesso su Milano dei seguenti vettori: Belavia (Bielorussia), Malaysia Airlines (Malesia), Korean Air Asiana (Corea del Sud), Biman (Bangladesh), Air Moldova (Moldova), Gulf Air (Bahrain), Air Astana (Kazakistan), Kuwait Airways (Kuwait), China Airlines/Eva Air (Taiwan); 2) l'incremento di frequenze nei seguenti collegamenti: Riyadh/Milano (Saudi Arabia - Arabia Saudita), Amman/Milano (Royal Jordanian - Giordania), Tripoli/Milano (Lybian Arab/Afriqiyah - Libia), Tunisi/Milano (Tunis Air - Tunisia); 3) l'attivazione di nuovi collegamenti da Milano o incremento degli attuali da parte dei seguenti vettori nazionali: Air Italy, Blue Panorama, Eurofly/Meridiana, Livingston, Neos verso i seguenti paesi: Argentina, Brasile, Egitto, Ghana, Giappone, Israele, Nigeria, Russia, Tunisia, Venezuela; inoltre, con riferimento agli altri aeroporti, risultano inevase numerose e fondate richieste miranti a ristabilire per tutti gli aeroporti del Paese regole di libero mercato e condizioni di parita' di accesso; alla luce del riposizionamento di Alitalia sullo scalo di Roma, i vigenti accordi aeronautici bilaterali determinano su Milano e sugli altri aeroporti notevoli elementi di criticita' in quanto: nella maggior parte dei casi il numero delle frequenze previste, pur un presenza di pluridesignazione, e' interamente, o quasi interamente, operato da Alitalia (ad esempio Argentina, Algeria, Ghana, Brasile); le previsioni di monodesignazione limitano alla sola Alitalia il diritto di operare (ad esempio Egitto e Venezuela); le eventuali previsioni di limitazione dei punti di accesso sono state finora attuate unicamente a favore di Roma»; il citato ordine del giorno ha impegnato il Governo «ad adottare ogni possibile iniziativa ed impartire ogni necessaria istruzione affinche' si pervenga ad un'urgente revisione/ridefinizione dei vigenti accordi bilaterali in modo da garantire, anche su Malpensa e sugli altri aeroporti, l'effettiva liberalizzazione dei diritti di traffico con riguardo al numero dei vettori designati, al numero delle frequenze consentite e al numero dei punti di accesso»; la fusione Alitalia-Air One con la contestuale privatizzazione della prima, ha creato non solo una situazione di monopolio su alcune rotte, ma anche il pericoloso e non accettabile ruolo di una compagnia privata cui viene affidato in esclusiva il collegamento del nostro paese con alcuni paesi terzi; tra i paesi citati nell'Ordine del Giorno vi e' il Ghana, paese verso il quale e' stato richiesto un incremento del numero di collegamenti aerei; un nuovo collegamento aereo internazionale da e/o verso il nostro Paese e' - tra l'altro - un elemento di positivita' economica importante nella congiuntura presente, sia per l'occupazione diretta che genera, sia per l'indotto, sia per l'aumento indiretto dell'attivita' economica -: se siano stati avviati colloqui finalizzati alla ridefinizione degli accordi bilaterali in tema di collegamenti aerei con il Ghana secondo quanto previsto dall'ordine del giorno Cota, Reguzzoni, Dal Lago sopra citato; quali siano i contenuti di detti colloqui e i tempi per la loro conclusione. (4-03653)" . "2014-05-15T00:10:30Z"^^ .