. "1"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03570 presentata da CALDEROLI ROBERTO (LEGA NORD) in data 19940922" . "2014-05-14T19:24:45Z"^^ . . . "19940922-19950317" . . "4/03570" . . _:Bf5359d92c85086eac3568fcd272b2d70 . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03570 presentata da CALDEROLI ROBERTO (LEGA NORD) in data 19940922"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "Ai Ministri della sanita' e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il signor Angelo Magrini, presidente della politrasfusi italiana, contraeva, in seguito a trasfusione, l'epatite virale C, malattia che puo' degenerare in cirrosi epatica e nei casi piu' gravi, in tumore al fegato; il 19 ottobre scorso Angelo Magrini e l'ematologo Eugenio Sinesio avevano denunciato lo scandalo del sangue inizialmente sieropositivo, i cui emoderivati venivano poi resi innocui con un trattamento disattivante del virus HIV, procedimento che pero' non elimina il virus dell'epatite C, e che circolava senza prima esser stati effettuati gli opportuni test contro l'epatite stessa; in seguito a tale segnalazione il Ministro Garavaglia faceva ritirare la circolare di Costa che consentiva ancora di commerciare sangue potenzialmente sieropositivo; in seguito a tale decisione il Magrini si recava in data 6 novembre 1993 all'ospedale Molinette di Torino, dove riusciva a dimostrare, prelevando un campione di emoderivati, che questi non si presentavano ancora formalmente in regola con quanto stabilito dalla circolare del Ministro Garavaglia; dopo tale fatto i Nas sequestravano una quantita' ingente di emoderivati equivalente ad un numero di circa 1.010 provenienti da sei diversi ospedali torinesi e di ditte diverse; gli emoderivati, nonostante parte della stampa abbia cercato di sminuire e ridimensionare il tutto, sono ancora sotto sequestro cautelativo sanitario in attesa che l'attuale Ministro della sanita' dia indicazioni precise sul da farsi; il Magrini, per paradosso, e' stato ora condannato dalla pretura circondariale di Torino, a scontare 15 giorni di reclusione e 75.000 di multa oppure a pagare una pena pecuniaria di 1.200.000, riconoscendogli delle attenuanti generiche, per essersi impossessato di una confezione di \"Endobuklin\" al fine di trarne profitto, con l'aggravante di aver commesso il fatto su oggetto esistente in ufficio pubblico -: come sia possibile che a tutt'oggi non esistano dei controlli da effettuarsi sistematicamente per appurare che vengano rigorosamente attuati i test contro l'epatite C e contro l'HIV in qualsiasi tipo di immunoglobina usata; se in realta' non si verifichi una sorta di insabbiamento di fatti che invece dovrebbero avere massimo risalto su tutto il territorio, concretizzandosi in reali lesioni ai danni dei cittadini costretti a convivere oltre che con la preoccupazione della malattia anche con quella di poter contrarre ulteriori virus proprio nel curarla e tutto con il probabile fine di agevolare biechi interessi economici a scapito totale del senso del dovere e di responsabilita' che dovrebbero essere imperanti in un settore cosi' delicato come quello dell'assistenza sanitaria; come sia possibile che la macchina della giustizia abbia pronunciato una condanna contro una persona che si trova, nei momenti di necessita' di intervento, costretta a sottoporsi a sistematiche trasfusioni e proprio da queste ultime abbia contratto il virus dell'epatite C, dovendo quindi ricorrere a terapie di interferone, senza apparentemente tenere in alcun conto che in realta' il Magrini aveva sollevato un caso che ha probabilmente permesso di salvaguardare altre decine di malati e senza che a tutt'oggi sia ancora perfettamente chiarita e risolta la questione dei sieri infetti permettendo cosi' di appurare quanti emoderivati non avessero effettivamente i requisiti per esser posti in commercio e quante trasfusioni siano state effettuate con sangue infetto. La malattia di cui parliamo infatti, ovvero l'epatite C, e' una malattia molto pericolosa, considerato che nel 50 per cento dei casi, l'epatite C si evolve in cirrosi epatica che a sua volta favorisce l'insorgere del cancro al fegato, si puo' quindi ben capire l'ansia del Magrini di fermare una prassi altamente nociva per coloro che debbono ricorrere a trasfusioni senza previ controlli specifici; come sia possibile che per un verso le presunte responsabilita' del Magrini nella vicenda siano gia' state esattamente delineate mentre dall'altro non si abbiano ancora notizie certe sugli esiti dei controlli da effettuarsi sui campioni sequestrati dai Nas, rimanendo pertanto ancora nebulosa la situazione reale delle trasfusioni infette; se tutto questo, ancora una volta non sia frutto dei giochi di potere delle case farmaceutiche, che hanno tutto l'interesse a che la situazione non giunga ad una chiara definizione e se quindi non sia possibile individuare chi sia competente a far luce una volta per tutte su un episodio aberrante della nostra sanita'; se non si configuri opportuno, alla luce di quanto verificatosi, per il futuro, prevedere una visita medica psico-fisica-attitudinale volta ad accertare l'idoneita' all'esercizio della professione di magistrato. (4-03570)" . "CALDEROLI ROBERTO (LEGA NORD)" . _:Bf5359d92c85086eac3568fcd272b2d70 "In merito alla interrogazione parlamentare summenzionata, questo Ministero risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri anche per conto del Ministero di grazia e giustizia. La normativa che disciplina la raccolta, la distribuzione e l'utilizzazione del sangue umano attualmente in vigore in Italia e' particolarmente attenta al problema dei controlli da effettuarsi sia nei confronti del sangue stesso sia del plasma e di ogni tipo di emoderivato (immunoglobuline, fattori della coagulazione, albumina umana). Proprio in attuazione della normativa vigente, ed in particolare ai sensi e per gli effetti della legge 4 maggio 1990, n. 107, articolo 9, comma 1, punti d) ed e), l'Istituto superiore di sanita' ispeziona e controlla sistematicamente le aziende di produzione di emoderivati, estendendo il proprio compito di vigilanza anche alle specialita' farmaceutiche emoderivate prodotte dagli stabilimenti industriali. I controlli dell'Istituto superiore di sanita', intesi ad evitare il rischio di trasmissione di agenti infettanti tramite prodotti derivati dal sangue umano e dal plasma, si uniformano alle strategie adottate in campo internazionale e si basano su una serie di provvedimenti continuamente aggiornati sulla base delle piu' recenti acquisizioni scientifiche. Tali misure trovano attuazione a livello del materiale di origine (sangue o plasma, sangue di origine placentare); nell'ambito dei metodi usati per il frazionamento e la produzione (inattivazione virale e validazione di laboratorio dei metodi di inattivazione virale) ed a livello di prodotto finito. In particolare, tutti gli emoderivati prodotti e commercializzati in Italia devono essere preparati da plasma controllato e risultato negativo per i seguenti marcatori di infezione virale: a) antigene di superficie del virus dell'epatite B (HBsAG), secondo quanto indicato dalla Direzione generale del servizio farmaceutico di questo Ministero, cui spetta - tra le altre competenze - l'esercizio dei controlli tecnico-ispettivi da effettuare per verificare l'integrita' del sangue e degli emoderivati, come da indicazioni tecniche diramate con lettera-circolare 800/1/EM/7992 del 24 luglio 1978; b) anticorpi anti-HIV, secondo le indicazioni contenute nella lettera-circolare ministeriale n. 800.2/AG 665 del 30 aprile 1986; c) anticorpi anti-HIV 2, come stabilito dal decreto di questo Ministero in data 30 dicembre 1992, recante \"misure dirette ad escludere il rischio di infezione da HIV2 da trasfusioni di sangue ed emoderivati\"; d) anticorpi anti-HCV, con riferimento alla normativa contenuta nel decreto ministeriale 21 luglio 1990, che ha reso obbligatoria, su ogni unita' di sangue, la ricerca degli anticorpi anti-HCV, per combattere il rischio di infezioni epatiche da trasfusione di sangue (documento CEE III/3401/91 del 2 luglio 1991 - test di screening), a cui ha fatto seguito il telegramma esplicativo. n. 800.7/310 diramato in data 7 novembre 1992 dalla direzione generale del Servizio farmaceutico di questo Ministero. Le aziende produttrici hanno l'obbligo di conservare la documentazione relativa ai saggi analitici suindicati per ogni singola donazione che entra nel pool destinato al frazionamento (bleeding list). Inoltre, secondo quanto stabilito a livello comunitario, a partire dal 1^ novembre 1994 le stesse aziende sono obbligate ad effettuare anche sui pool di plasma gli stessi saggi previsti per ogni singola donazione (documento CEE III/5193/94: \"Plasma pool testing\"). Per quanto riguarda le misure concernenti l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue, e' tuttora vigente il decreto ministeriale 15 gennaio 1991. A livello di controlli sul prodotto finito, l'Istituto superiore di sanita' e' tenuto ad esprimere parere sui protocolli RIA per la ricerca di HBsAg in tutti gli emoderivati, ed esegue la ricerca di anticorpi anti HCV ed anti-HIV 1-2 sulle immunoglobuline sottoposte a controllo \"di Stato\" o prelevate dal commercio per controlli d'istituto. Inoltre, allo stato attuale, qualsiasi lotto di immunoglobulina posto in commercio in Italia deve essere accompagnato da una dichiarazione del direttore responsabile dell'officina di produzione, con cui si attesta espressamente, sotto la propria responsabilita', che tutti i prodotti facenti parte del lotto da commercializzare sono stati preparati utilizzando il pool di plasma proveniente da prelievi risultati negativi alla ricerca degli anticorpi anti-HIV 1-2 e sottoposti a screening per il livello ALT. Il controllo viene eseguito, per ogni singolo prelievo, con sistemi conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 133. I risultati dello screening dei prelievi devono essere registrati da parte di ogni officina farmaceutica. Tale registrazione riflette l'esigenza di poter risalire in tempi brevi, in qualunque momento e per qualsiasi evenienza, dal numero di lotto di un prodotto presente sul mercato, ad individuare ogni singolo prelievo che ha contribuito alla formazione del pool da cui e' stato preparato il lotto in questione. Il direttore responsabile dell'officina di produzione e' tenuto a dichiarare, inoltre, che i prodotti trattati sono preparati con plasma controllato anche riguardo all'assenza di anticorpi anti-HCV, mediante sistemi ufficialmente approvati. Peraltro, occorre precisare che, mentre nel caso dell'Epatite B la ricerca di HBsAg evidenzia direttamente l'agente eziologico, nel caso dell'HIV e dell'HCV i saggi disponibili evidenziano, al contrario, gli anticorpi dell'infezione, e, quindi, indicano soltanto il pregresso contatto dell'organismo con i rispettivi agenti infettanti. In particolare, proprio per quanto riguarda l'HCV, l'esclusione dal frazionamento di tutte le donazioni anti-HCV positive non elimina completamente il rischio di infezione, come e' stato dimostrato da accurati studi internazionali sull'infettivita' di pool di plasma anti-HCV negativi condotti sugli scimpanze'. In tal senso, e' doveroso sottolineare che, sebbene possano oggi ritenersi assai elevate le garanzie offerte dall'insieme dei controlli analitici dianzi ricordati (screening del plasma di partenza e procedimenti di rimozione/inattivazione virale durante il processo produttivo), l'uso terapeutico del sangue e dei suoi derivati - non potendosi parlare in biologia di certezze assolute e di \"rischio zero\" - comporta sempre un minimo margine di rischio, per cui andrebbe limitato ai casi di effettiva necessita'. Infine, per quel che concerne gli aspetti giudiziari della vicenda prospettata nelle interrogazioni si e' appreso dal Ministero di Grazia e Giustizia che il provvedimento penale in esse citato e' un decreto emesso dalla pretura circondariale di Torino a carico del signor Angelo Magrini, imputato di furto aggravato per essersi arbitrariamente impossessato, presso una struttura pubblica e nonostante l'espresso divieto dei medici, di una confezione di EndobuKlin. Con tale decreto penale, emesso il 20 aprile 1994, il pretore di Torino, nel concedere all'imputato le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle \"aggravanti\", ha applicato la sanzione sostitutiva di una multa di lire 1.200.000. Contro tale decisione l'imputato ha proposto opposizione in data 6 settembre 1994. Presso la stessa pretura circondariale di Torino non risultano in corso, invece, indagini relative al sequestro di prodotti emoderivati operato dai NAS. Riguardo, infine, alle perplessita' espresse nella parte conclusiva dell'interrogazione, il Ministero di grazia e giustizia ha rilevato di non poter ravvisare, nella vicenda, alcun profilo, suscettibile di qualche rilievo in sede disciplinare, relativo al comportamento tenuto dai magistrati inquirenti e giudicanti assegnatari del processo. Il Ministro della sanita': Guzzanti." . _:Bf5359d92c85086eac3568fcd272b2d70 "19950307" . _:Bf5359d92c85086eac3568fcd272b2d70 "MINISTRO MINISTERO DELLA SANITA'" . _:Bf5359d92c85086eac3568fcd272b2d70 .