INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03564 presentata da BOCCHINO ITALO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960925
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_03564_13 an entity of type: aic
Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: gli intestatari di licenze di pubblica sicurezza concernenti l'esercizio del commercio e la fabbricazione di oggetti in metallo prezioso, in base ad una interpretazione restrittiva delle norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono costretti ad essere sempre presenti in azienda, in quanto, sempre a mente del testo unico della legge di pubblica sicurezza, non verrebbe loro consentito di farsi rappresentare, in caso di assenza, da un institore; in casi di malattia, viaggi di aggiornamento o acquisti in occasione di mostre-mercato, nonche' infiniti altri casi di esigenze personali o aziendali, ai preposti o titolari di licenze di pubblica sicurezza nel settore del commercio e della fabbricazione di oggetti in metallo prezioso non e' consentita, dalle questure locali, la possibilita' di farsi rappresentare da un institore, figura giuridica prevista dal nostro ordinamento positivo per una serie di categorie commerciali; e' chiaro, pertanto, che tutte le aziende orafe, in base a questa interpretazione delle norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in assenza del titolare intestatario della licenza di pubblica sicurezza, sia pure per breve periodo e per le necessita' o incombenze personali e/o aziendali, o sono obbligate alla chiusura dell'esercizio o a trasgredire la legge; tale ragionamento, com'e' ovvio, vale sia per le aziende individuali che per le societa', i grandi magazzini o gli artigiani del settore orafo; e' capitato spesso, infatti, che in caso di controlli amministrativi effettuati dalle forze dell'ordine, in assenza del titolare-intestatario della licenza di pubblica sicurezza, si sia proceduto alla chiusura dell'esercizio ed al ritiro della licenza al titolare o al preposto trovato assente nell'esercizio; non si capisce bene in base a quale ragionamento giuridico e, soprattutto, facendo leva su quali precise ed inconfutabili norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le questure locali impongano la presenza del preposto o del titolare della licenza di pubblica sicurezza nel settore della commercializzazione e della fabbricazione di metalli preziosi; il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, all'articolo 8, esplicita che "le autorizzazioni di polizia sono personali" e non possono essere trasmesse ad altri "salvo i casi espressamente previsti dalla legge"; l'articolo 127 del medesimo testo impone ai rivenditori di oggetti preziosi di "munirsi di licenza del questore"; messa in questi termini la questione, si configurerebbe l'impossibilita' di rappresentanza in quanto la stessa non viene espressamente prevista; tuttavia si puo' rilevare che il regolamento di attuazione del piu' volte citato testo unico, all'articolo 243, comma 2, testualmente recita che "non ricorre obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata"; pertanto, esplicitamente, viene riconosciuta la possibilita' di rappresentanza, in alcune fattispecie, del titolare della licenza -: se sia a conoscenza dei fatti in premessa esposti; se non si ritenga - nel rispetto dei princi'pi legali, morali e costituzionali - che problemi come quelli accennati in premessa necessitino di urgenti chiarimenti ministeriali, da sostanziarsi in circolari da inviare alle questure d'Italia. (4-03564)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03564 presentata da BOCCHINO ITALO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960925
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03564 presentata da BOCCHINO ITALO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960925
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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2014-05-15T10:30:09Z
4/03564
BOCCHINO ITALO (ALLEANZA NAZIONALE)