INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03479 presentata da LONGHI ALEANDRO (MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO) in data 03/05/2007

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-03479 presentata da ALEANDRO LONGHI giovedì 3 maggio 2007 nella seduta n.151 LONGHI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la legge n. 29 del 7 febbraio contiene la disciplina più completa della ricongiunzione: viene cioè riconosciuta a tutti i lavoratori, dipendenti ed autonomi la facoltà di ricongiungere in tutti gli ordinamenti i contributi accreditati in gestioni diverse; sulla base di tale normativa, la riunificazione dei periodi assicurativi diviene onerosa (mentre secondo la disciplina precedente era esclusivamente gratuita) quando la gestione nella quale i contributi confluiscono fornisce una prestazione più vantaggiosa di quella che li trasferisce; la legge ha reso possibile anche il trasferimento dei contributi dall'INPS presso un altro ente previdenziale dove il lavoratore risulta iscritto nel momento in cui presenta la domanda; in questo caso viene posta a carico del richiedente, da parte della gestione accentratrice, il 50 per cento della differenza tra la riserva matematica e le somme versate dalle gestioni contributive di appartenenza. Generalmente, pertanto, la trasmigrazione dei contributi fuori dall'INPS risulta per il richiedente a carattere oneroso; se questa è la situazione paradigmatica, non si escludono casi in cui si registra, invece un'eccedenza rispetto al quantum contributivo necessario per la ricongiunzione di periodi a fini pensionistici, cioè casi nei quali la somma versata dall'INPS alla gestione accentratrice risulta superiore alla riserva matematica con conseguente gratuità della ricongiunzione per il richiedente; in tali ipotesi si pone quindi il problema della eventuale restituzione dei contributi versati e risultati eccedenti dopo la ricongiunzione ex legge 29/79, o comunque della loro valorizzazione nel calcolo della pensione; la legge 29/79 prevede (articolo 8) che la contribuzione afferente ad effettive prestazioni di lavoro prevalga rispetto alla contribuzione volontaria coincidente dal punto di vista temporale; al secondo comma del medesimo articolo la legge dispone poi che ove la ricongiunzione avvenga ai sensi dell'articolo 1 gli importi dei versamenti volontari siano restituiti agli interessati, mentre qualora la ricongiunzione avvenga ai sensi dell'articolo 2, gli importi dei versamenti volontari vadano a scomputo dell'onere a carico del richiedente; la Corte dei conti sezione contr. ha avuto modo di chiarire (sent. 10 dicembre 1990, n. 83) che in ipotesi di eccedenza di contributi volontari rispetto alle somme da portare a scomputo dell'onere a carico del richiedente le relative somme eccedenti non possono essere incamerate dal Tesoro, ma devono essere restituite all'interessato in forza di un principio desumibile dallo stesso articolo 8, dal momento che lo scomputo ivi disciplinato introduce un concetto sostanzialmente non diverso dalla restituzione; l'applicazione di tale principio (che induce a ritenere che in assenza di una specifica norma che legittimi l'incameramento, si debba prevedere la restituzione) ai contributi versati ma non necessari ai fini ricongiuntivi ne imporrebbe appunto la restituzione; accade tuttavia che la restituzione automatica non venga applicata in alcun caso, e che le somme di fatto incamerate dallo Stato non vengano nemmeno valutate per la valorizzazione del trattamento pensionistico, ciò che determina una forte sperequazione e diversità di trattamento tra lavoratori dipendenti, nonché un indebito arricchimento per lo Stato, che tra l'altro omette di segnalare formalmente, nei decreti di ricongiunzione, la possibilità ed i termini per esercitare il diritto a richiedere la restituzione; risulta paradigmatico l'esempio di un insegnante di una scuola pubblica il quale, avendo ricongiunto i contributi pensionistici versati nel privato presso lo Stato (e segnatamente nel settore scuola, ovvero in un settore nel quale non esiste una vera e propria carriera, ma l'avanzamento è meramente legato all'anzianità di servizio) per complessivi 19 anni e sei mesi veda lo Stato «incamerare» un notevole surplus di versamento (si tratta di una cifra che, attualizzata, ammonta a quasi 50.000,00 euro) e, soprattutto, in virtù dell'omessa valutazione di tali importi nel calcolo della pensione, si trovi altresì un conteggio della mensilità del trattamento previdenziale basato esclusivamente sugli importi delle retribuzioni percepiti nell'ultimo decennio di servizio, con un ulteriore danno e una ovvia iniquità; trattandosi di una situazione che risulta riguardare un numero estremamente ridotto di soggetti, penalizzati economicamente - e paradossalmente - proprio da una scelta compiuta a favore del settore pubblico e senza ambizioni di carriera -: se non si possa ritenere opportuna e sufficiente l'emanazione di una disposizione amministrativa, che dirima le diverse possibili interpretazioni della norma e consenta a tali soggetti di godere, per esempio, di un'integrazione nel trattamento pensionistico; quali iniziative si intendano concretamente adottare per assicurare la parità di trattamento tra i cittadini che abbiano chiesto la ricongiunzione contributiva ed evitare indebiti arricchimenti.(4-03479)
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