"4/03299" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03299 presentata da SCALIA MASSIMO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19920713"^^ . . . "Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: il comprensorio sito in localita' Monte Gentile del comune di Castelnuovo di Porto ricade in una zona totalmente inedificata per un raggio di tre chilometri circa fino alla via Flaminia, ricco di valori naturalistici, paesistici e storico-archeologici, che rientra nell'ambito dell'istituendo Parco Regionale di Veio previsto dal piano-quadro dei parchi e delle riserve naturali in corso di approvazione da parte della giunta della regione Lazio; in considerazione della rilevanza delle presenze archeologiche dell'area di Monte Gentile, la soprintendenza per l'Etruria meridionale ha iniziato il procedimento per l'apposizione del vincolo archeologico; il comprensorio di Monte Gentile nel 1969 e' stato classificato nel piano regolatore generale di Castelnuovo di Porto, poi approvato dalla Giunta regionale nel 1975, come zona \"C\" ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 e destinato a \"villaggio turistico\"; il 14 maggio 1977 il consiglio comunale ha approvato, in \"variante\" di PRG, un aumento dell'indice di cubatura di un piano di lottizzazione per l'utilizzazione edilizia del comprensorio di Monte Gentile, gia' convenzionato dal 9 aprile 1976 sulla base di un precedente progetto; il 27 gennaio 1978 si e' proceduto alla adozione di una \"Variante\" alle norme tecniche di attuazione del PRG di Castelnuovo di Porto, che ha introdotto con l'articolo 38-bis una variazione della originaria destinazione da \"villaggio turistico\" a \"zona residenziale turistica\", sovrapponendo alle specifiche finalita' turistiche del soggiorno temporaneo destinazioni d'uso residenziale del tutto antitetiche per definizione e per tipi edilizi, senza peraltro prevedere nello strumento urbanistico il collegamento stradale con la via Flaminia; con la legge n. 59 del 3 maggio 1985 la regione Lazio ha dettato la disciplina dei complessi ricettivi definendo \"villaggi turistici\" quelli attrezzati a consentire ai turisti sprovvisti di mezzi propri il pernottamento, il soggiorno e la sosta in tende, caravans e altri manufatti in materiale leggero, non vincolati permanentemente al suolo e che comunque non posseggano caratteristiche proprie del ricettivo alberghiero; dopo l'approvazione della legge \"Galasso\" n. 431 del 1985, e' stato adottato il Piano territoriale paesistico n. 4 \"Valle del Tevere\" che fa ricadere il comprensorio di Monte Gentile nel vincolo dell'ambito di rilevante interesse paesistico denominato G/10, dentro il quale la tutela (finalizzata alla conservazione del quadro paesistico) si realizza tramite un grado di trasformabilita' limitata fissato dalle norme tecniche del piano secondo prescrizioni sia generali che specifiche; le prescrizioni generali delle zone di trasformabilita' limitata relative all'attivita' edilizia in zona turistica (B4) danno i valori cui essa deve adeguarsi, al fine di una riduzione del consumo di suolo per usi urbani; le norme specifiche per l'ambito di tutela G/10, che prevalgono sulle prescrizioni generali, riservano l'area a trasformabilita' limitata di Monte Gentile esclusivamente alla attivita' agricola; una parte del comprensorio di Monte Gentile e' interessata marginalmente dalla fascia di rispetto del fosso delle Rocchette, per il quale si impone in modo automatico il vincolo ai sensi della legge 1497/39 in applicazione dell'articolo 1, punto C, della legge n. 431/85; non risultando il comprensorio rimanente vincoltato ai sensi della legge 1497/39, la norma specifica del PTP che lo riserva esclusivamente all'attivita' agricola non ha valore di prescrizione obbligatoria, ma di \"direttiva\" rispetto al PRG di Castelnuovo di Porto e alla sua non conforme destinazione del comprensorio in questione; la strada di collegamento con la Flaminia, prevista dal piano di lottizzazione, attraversa con un ponte il fosso di S. Antonino-Pantanelle e successivamente le macchie di Quartarelle, per le cui fasce di rispetto si impone in modo automatico in vincolo ai sensi della legge 1497/39 in applicazione dell'articolo 1, punti C e G, della legge n. 431/85; la strada anzidetta attraversa altresi' dei terreni gravati da usi civici di proprieta' dell'Universita' agraria, per i quali il PTP n. 4 prevede la realizzazione di opere pubbliche, ma previa autorizzazione ex articolo 12 della legge n. 1766/27 e sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ed a condizione che non sia impedita la fruizione degli usi civici ne' lesa la destinazione naturale delle parti residue, e la tutela dell'assetto esteriore dei luoghi; la \"direttiva\" del PTP n. 4 specifica che si intende autorizzata la \"variante\" al PRG, per adeguare le destinazioni non conformi tanto della zona residenziale turistica quanto della strada di collegamento alla Flaminia, rilocalizzando la zona in contrasto con le previsioni di piano al di fuori delle aree vincolate;; il 25 febbraio 1988, in contrasto sia con la disciplina dei \"villaggi turistici\" regolamentata dalla citata legge regionale n. 59 del 1985 che con le previsioni e le direttive del vigente PTP n. 4, la regione Lazio approvava la variante alle NTA del PRG di Castelnuovo di Porto, adottato dal comune dieci anni prima; il 5 giugno 1989 il consiglio comunale approva un nuovo piano di lottizzazione, modificativo ed integrativo del progetto presentato nel 1977, sotto la denominazione di \"complesso residenziale turistico-sportivo ville nouvelle\", che su un'area di 76,6320 ettari prevede la realizzazione di 159.180 mc., pari a 1825 abitanti, e di un campo di golf da 18 buche; il progetto approvato non e' corredato di nessun elaborato relativo alla sua compatibilita' con le previsioni del vigente PTP n. 4 e risulta non del tutto conforme all'articolo 38-bis delle NTA del PRG perche' non riserva il 50 per cento della superficie territoriale a spazi per servizi e attrezzature pubbliche, ne' rispetta la distribuzione dei volumi destinati per il 70 per cento del totale a \"complessi unitari con unita' residenziali aggregate e per attrezzature ricettive\"; il 7 dicembre 1989 il sindaco di Castelnuovo di Porto procede alla stipula della convenzione senza il preventivo parere regionale ed il nulla osta ministeriale, obbligatori ai sensi della legge n. 431 del 1985; la convenzione stipulata, in contrasto con il PTP, consente alla societa' costruttrice la possibilita' di estendere il perimetro ai terreni confinanti, a destinazione agricola, per asservirli ad uso analogo a quello del verde privato, ed impegna il comune alla redazione della variante di Piano regolatore per inserire definitivamente la strada di collegamento prevista dal progetto nel sistema della viabilita' comunale; il 4 maggio 1990 il comune chiede l'autorizzazione ai sensi della legge n. 1497 del 1939 al progetto della strada di collegamento tra il comprensorio di Monte Gentile e la via Flaminia, denominata \"Francalancia-Fontanone\"; il 25 giugno 1990 l'assessorato all'urbanistica della regione Lazio, con determinazione n. 1525/I, da' parere favorevole al progetto della strada comunale \"Francalancia-Fontanone\" presentata dal comune; ai sensi dell'articolo I, 5^ comma, della legge n. 431 del 1985 la determinazione regionale anzidetta e' stata comunicata al Ministero per i beni culturali ed ambientali, ma non se ne conosce la risposta, se c'e' stata; il 7 novembre 1991 la \"Immobiliare Prati '82 a rl\" ha presentato, in variante al progetto approvato dal comune, un nuovo progetto per la revisione e l'adeguamento del tracciato della strada \"Francalancia-Fontanone\" con caratteristiche geometriche piu' rilevanti, senza una adeguata documentazione circa la compatibilita' urbanistica ed ambientale del nuovo progetto, e per tali motivi gli uffici regionali l'hanno respinto restituendolo il 3 aprile 1992; il 10 aprile 1992, ad appena una settimana di distanza, senza la documentazione richiesta ne' gli elaborati prescritti dal PTP n. 4, la \"Immobiliare Prati '82 a rl\" ha presentato alla regione l'intero piano di lottizzazione che e' stato accettato per il parere ai sensi della legge n. 1497 del 1939; con determinazione n. 2029/9 del 14 maggio 1992 l'assessorato all'urbanistica della regione Lazio ha ritenuto il progetto del comprensorio di Monte Gentile compatibile con il contesto paesaggistico e panoramico dei luoghi, perche' nel suo complesso rispetta la normativa del PTP n. 4, ed ha considerato strada di collegamento e relativo ponte di attraversamento del fosso di S. Antonino altrettanto compatibili con le norme di tutela del PTP sulla base di quanto prescritto dall'articolo 8 delle norme tecniche di attuazione del piano medesimo; dal 28 febbraio 1992 e' stata consegnata alle competenti autorita' una petizione pubblica firmata dal Comitato promotore del Parco di Veio, Lega per l'ambiente, WWF e LIPU, oltre che da migliaia di cittadini, con cui viene richiesto di vincolare tutta la zona per tutelarne i valori ai sensi delle leggi 1089/39, 431/85 e 1497/39 -: se non intendano attivarsi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per verificare in generale la legittimita' di tutta la procedura finora attivata per l'espletamento della convenzione predetta; se non ritengano nello specifico che il parere regionale ed il relativo nulla osta ministeriale vadano resi \"dopo\" e non \"prima\" della stipula della convenzione e che nel caso in questione l'atto contratto il 7 dicembre 1989 tra comune di Castelnuovo di Porto e \"Persichetti Immobiliare\" srl debba ritenersi nullo; se non ritengano, in particolare, che nella determinazione n. 2029/9 del 14 maggio 1992 non sia dimostrata la conformita' del progetto di lottizzazione alle norme del PTP n. 4, sia perche' gli elaborati mancanti ma prescritti obbligatoriamente non l'hanno consentita sia perche' non viene citata nessuna delle norme tanto generali quanto specifiche rispetto alle quali il progetto risulterebbe compatibile; se non ritengano, parimenti, che non sia dimostrata l'applicazione dell'articolo 8 delle norme tecniche del PTP n. 4, che classifica la strada di collegamento fra le \"grandi opere\", perche' non viene fornito nessun elemento su come sia stata effettuata una valutazione di impatto ambientale e perche' sulla base della documentazione obbligatoria richiesta ma non fornita non siano specificate le motivazioni e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se non ritengano che tale strada di collegamento, proprio perche' \"intervento di grande incidenza ambientale\", secondo il PTP, sia gravemente lesiva dei vincoli imposti in modo automatico per le fasce di rispetto del fosso di S. Antonino e delle macchie di Quartarelle; se non ritengano che la mancata valutazione circa i terreni gravati da usi civici e la conseguente inapplicazione delle verifiche di conformita', unitamente alla non richiesta autorizzazione preventiva per essi ex articolo 12 della legge n. 1766/27, sia fortemente omissiva ed infici tutto il parere di conformita' rilasciato per la strada di collegamento; se non ritengano, per tutti i motivi sopraddetti, che la determinazione n. 2029/9 del 14 maggio 1992 non appare affatto un atto \"certo e motivato\" come invece prescritto dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge n. 241/90; se non intendano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, attivarsi ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, della legge n. 431/85 affinche' la determinazione n. 2029/9 del 14 maggio 1992 venga urgentemente annullata nei tempi previsti dalla legge medesima, per non trasformare il parere in \"silenzio-assenso\"; se non intendano, ciascuno nelle proprie competenze, attivarsi onde l'istruttoria relativa all'apposizione dei vincoli richiesti con la petizione del 28 febbraio 1992 arrivi a produrre quanto prima i provvedimenti necessari alla tutela del territorio in questione, i cui valori verrebbero irreversibilmente compromessi dalla urbanizzazione inusitata di un comprensorio distante chilometri dal piu' vicino centro abitato. (4-03299)" . "GALASSO ALFREDO (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03299 presentata da SCALIA MASSIMO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19920713" . . "TESTA ENRICO (PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA)" . "RUTELLI FRANCESCO (FEDERAZIONE DEI VERDI)" . . . . "2014-05-14T19:42:16Z"^^ . "0"^^ . "19920713-" . . "MATTIOLI GIANNI FRANCESCO (FEDERAZIONE DEI VERDI)" . "SCALIA MASSIMO (FEDERAZIONE DEI VERDI)" .