INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02948 presentata da CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 13/12/2013

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02948 presentato da CANCELLERI Azzurra Pia Maria testo di Venerdì 13 dicembre 2013, seduta n. 138 CANCELLERI . — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso: i buoni fruttiferi postali qui di seguito denominati B.F.P. – sono titoli emessi dalla Cassa depositi e Prestiti per propri fini istituzionali, garantiti dallo Stato Italiano e collocati in esclusiva da Poste Italiane. I relativi rendimenti sono stabiliti dall'emittente ed approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I rendimenti e le tabelle con il relativo calcolo sono stampati a tergo, sul retro, di ogni singolo B.F.P.; il Ministro del tesoro del Governo Amato con il decreto del 13 giugno 1986 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.148 del giugno 1986 – detto decreto-legge Gava Goria – ha istituito una nuova serie di buoni con la lettera «Q» e ha stabilito che tutti i buoni postali fruttiferi delle serie precedenti (le serie L, M, N, O) fossero convertiti in titoli della nuova serie Q; questa nuova serie Q rappresenta un vero e proprio «declassamento» delle serie interessate, presentando tassi di interesse notevolmente più bassi rispetto a quelli sottoscritti al momento dell'acquisto, comportando la perdita, ovvero la sottrazione di utili per valori compresi tra il 20 per cento e il 50 per cento; il nodo fondamentale della vicenda è che di questo declassamento realizzato medianti decreto-legge dallo Stato italiano non venne fatta alcuna comunicazione individuale ai possessori dei B.F.P.; nel 2002 il tribunale di Napoli sollevò la questione di legittimità costituzionale di quel decreto-legge sulla base del decreto legislativo n.284 del 1999 il quale prevedeva che un'eventuale variazione sfavorevole dei tassi di interesse andava comunicata direttamente a tutti i possessori di buoni postali cui sarebbe spettato il diritto di recesso, tutela non prevista nel 1986; nel 2003 la Corte Costituzionale con sentenza n.333 del 2003, dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Napoli, pur lasciando degli spiragli aperti facendo riferimento a una questione di metodo procedurale della contestazione e non tanto e non solo di merito; nel 2007 le sezioni riunite della Corte di Cassazione in seguito a denuncia di altri cittadini con sentenza n.13979 del 2007, ha stabilito che nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono; la Corte di Cassazione ha precisato che nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, il rapporto tra Poste Italiane Spa e il sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta acquistati; il contrasto tra le condizioni indicate sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva remissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali che le condizioni alle quali le Poste si obbligano possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione–: se intenda, per quanto di competenza, verificare sulla scorta della sentenza n.13979 del 2007 delle Sezioni Riunite della Corte di Cassazione quanti dei cittadini che, ad oggi, hanno proposto ricorso sono stati rimborsati di quanto realmente dovuto in base alle tabelle riportate a tergo dei B.F.P; se si sia già proceduto al rimborso e in che misura percentuale; in virtù della privatizzazione di Poste Italiane avvenuta nel 1998 – quale figura sia oggi preposta all'erogazione e restituzione di quanto sottratto ai possessori dei B.F.P. declassati con decreto-legge n.148 del 1986. (4-02948)
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