INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02825 presentata da PETRELLA GIUSEPPE (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 07/05/2002

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Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02825 presentata da GIUSEPPE PETRELLA martedì 7 maggio 2002 nella seduta n. 139 PETRELLA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: la commissione superiore di avanzamento dell'arma dei carabinieri nell'attribuzione del punteggio di merito assegnato ai tenenti colonnelli del ruolo speciale promossi al grado superiore per l'anno 2002, a giudizio dell'interrogante ha operato le proprie valutazioni in aperto contrasto e palese dissidio delle modalità e dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 571 del 1993, atteso che gli ufficiali risultano promossi esclusivamente in base all'età anagrafica prescindendo dalle loro pregresse posizioni; l'avanzamento in questione è a scelta e non ad anzianità ai sensi del decreto ministeriale n. 571 del 1993; n. 28 ufficiali su 36 interessati all'aliquota di avanzamento del corrente anno risultano già valutati nei decorsi anni allorquando appartenevano al ruolo normale prima di transitare nel ruolo speciale, e per essi si era già cristallizzata la relativa graduatoria ora definitivamente stravolta in modo arbitrario dalla commissione di avanzamento (i tenenti colonnelli Pighin, Santaniello, Guidoni, Bodio, Montinaro, Barbara, Milillo, Perrone risultano ora posposti ai loro colleghi avanzati pur possedendo maggiori titoli ed avendo avuto migliori piazzamenti nelle precedenti valutazioni nel ruolo normale); le posizioni reciproche, ben note a tutti gli ufficiali, non avrebbero dovuto subire variazioni, a meno di significativi nuovi elementi e ciò sia perché lo stesso comando generale dell'arma dei carabinieri nell'illustrare l'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 lo abbia chiarito diffusamente nelle sedi dei più importanti comandi dell'arma a seguito di specifiche domande da parte di ufficiali interessati al transito nel ruolo speciale e sia perché positivamente stabilito dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria con la decisione n. 5 del 1998; per tale motivo molti ufficiali hanno scelto di transitare nel ruolo speciale in base alle proprie posizioni relativamente elevate nella certezza della loro conferma nelle medesime posizioni nel nuovo ruolo mentre altri per le loro posizioni più modeste non hanno aderito al nuovo ruolo; l'arma dei carabinieri in un precedente contenzioso, 34 giorni prima della valutazione in argomento, ha sostenuto la liceità della prassi costantemente seguita del mantenimento delle posizioni reciproche in assenza di un quid novi che giustifichi eventuali variazioni tra graduatorie successive, come peraltro previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 571 del 1993; il comando generale, pur affermando di voler fare applicazione dell'orientamento del Consiglio di Stato, in realtà ha agito in modo autonomo nell'attribuzione del punteggio di merito spettante a ciascuno dei candidati, contraddicendo in tal modo proprio a quell'orientamento che affermava di condividere; n. 3 dei 7 ufficiali avanzati nel ruolo speciale pur avendo minor anzianità di grado rispetto a quelli posposti in graduatoria, risultano promossi al grado superiore nonostante abbiano avuto un riduttivo profilo di impiego per non aver frequentato l'accademia militare, per non aver comandato il gruppo ed il battaglione da ufficiale superiore ai sensi della circolare n. 349/1990-1979 del 1 o ottobre 1990, per aver ricoperto minori incarichi di comando e per non essere stati impiegati in aree sensibili e disagiate ove è richiesto, a norma della suddetta circolare n. 349/1990-1979, del 1 o ottobre 1990 punto 1, lettera C 4) l'invio dei migliori ufficiali dell'arma. I suddetti ufficiali promossi sono inoltre sprovvisti di diploma di laurea ai fini istituzionali posseduto invece per quegli ufficiali non promossi che è strumento culturale di estrema utilità per militari colleghi, nelle loro funzioni, all'espletamento di compiti di giustizia (cfr. Consiglio di Stato Sezione n. 3489/2000). Tali incidenze negative, paradossalmente, per questi ultimi ufficiali del ruolo speciale hanno costituito motivo di vantaggio di carriera solo perché più anziani anagraficamente; eppure la stessa commissione inspiegabilmente lo stesso giorno adottando un diverso criterio nel valutare i tenenti colonnelli del ruolo normale privilegiava tutti i più giovani ossia quelli con minore anzianità anagrafica; negli ultimi anni sono stati promossi al grado di colonnello ufficiali «plurinquisiti e con precedenti penali». Emblematico è il caso di un ufficiale condannato per omicidio colposo con sentenza irrevocabile per aver causato durante una esercitazione di tiro in bianco la morte di un maresciallo istruttore. La commissione di avanzamento che ha il precipuo dovere di apprezzare l'intera personalità degli scrutinandi tanto più per gli aspetti che proprio per essere stati oggetti di giudizio penale possono potenzialmente rappresentare un motivo di riserva per la progressione di carriera, ha per contro sottaciuto l'incidenza negativa del suddetto grave episodio per cui tale elemento di sfavore è stato paradossalmente motivo di accelerazione di carriera dell'ufficiale in parola; la mancata applicazione di leggi, nonché il mancato recepimento di sentenze passate in giudicato del Consiglio di Stato, continua a creare forti malumori e diverse perplessità nella categoria degli ufficiali dei carabinieri, i quali, in assenza di un univoco e certo criterio di valutazione, provano incertezza per il loro futuro, dovendo purtroppo rilevare sempre più spesso il prevalere dell'arbitrio della pubblica amministrazione sul diritto e la meritocrazia -: per quali motivi la Commissione Superiore d'Avanzamento abbia operato nei modi descritti in premessa; se non ritenga doveroso promuovere le procedure per annullamento del giudizio della commissione d'avanzamento nel contempo ed al più presto la riunione di una nuova commissione.(4-02825)
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