"INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02771 presentata da MEREU ANTONIO (UNIONE DEMOCRATICOCRISTIANA E DI CENTRO (CCD-CDU)) in data 24/04/2002" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02771 presentata da MEREU ANTONIO (UNIONE DEMOCRATICOCRISTIANA E DI CENTRO (CCD-CDU)) in data 24/04/2002"^^ . . "2015-04-28T23:17:33Z"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "20020424" . "Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02771 presentata da ANTONIO MEREU mercoledì 24 aprile 2002 nella seduta n. 137 MEREU. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: l'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari ha realizzato in Cagliari, nel 1988, n. 156 alloggi destinati agli appartenenti delle forze dell'ordine, ai sensi della legge 6 marzo 1976 n. 52; l'articolo 1, comma 3, della citata legge dispone che le modalità di fissazione del canone di locazione e della quota annua da destinare per le spese di gestione agli istituti autonomi case popolari saranno stabilite con apposito decreto interministeriale, che non è stato mai emanato; pertanto, nel consegnare gli alloggi l'istituto, pur trattandosi di alloggi di proprietà dello Stato, ha fissato i canoni in base alle norme all'epoca in vigore; in particolare la legge 513 del 1977, anche in considerazione del fatto che gli articoli 22 e 23 di detta legge prevedono, sia per la determinazione dell'ammontare che per la gestione dei canoni di locazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, una disciplina unitaria che sostituisce tutte le particolari disposizioni sulla materia disposte da normative precedenti; con l'entrata in vigore della normativa regionale in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (legge 6 aprile 1989 n. 13) l'istituto autonomo case popolari ha adeguato periodicamente i canoni degli alloggi in oggetto secondo le disposizioni di detta legge, applicabili a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato; alcuni assegnatari hanno convenuto in giudizio, dinanzi al tribunale civile di Cagliari, l'istituto autonomo case popolari sostenendo l'inapplicabilità al rapporto instauratosi, a seguito dell'assegnazione dell'alloggio, di normative diverse da quella prevista dalla legge 52 del 1976 ai fini della determinazione del canone, considerandosi assegnatari di alloggi di servizio e chiedendo di essere esonerati dal pagamento del canone fino all'emanazione del previsto decreto interministeriale o, quanto meno, di essere dichiarati tenuti al pagamento di canoni non superiori a lire 100.000 con la condanna dell'istituto alla restituzione di tutte le somme percepite in più; il tribunale ha accolto le richieste degli attori, ritenendo gli alloggi realizzati ai sensi della legge 52 del 1976 non soggetti alla normativa dettata per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, pur riconoscendo un vuoto normativo dovuto alla mancata emanazione del decreto interministeriale e che analoga pronuncia è stata emessa dalla corte d'appello, la quale ha rilevato, altresì, che l'inclusione degli alloggi in questione tra quelli alienabili ai sensi della legge 560 del 1993 non ha innovato la normativa previgente per quanto riguarda il canone, trattandosi di alloggi che conservano la loro peculiarità ai quali, pertanto, si applicano esclusivamente le norme statali e non quelle regionali; nel frattempo si sono moltiplicate le azioni promosse contro l'istituto dagli assegnatari ex lege 52 del 1976 per cui ora pendono presso le diverse magistrature numerose cause che, dati i precedenti, si ha fondato timore che si concluderanno con esito negativo per l'istituto; tenuto conto dell'evoluzione legislativa in materia di canoni e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in particolare dell'obbligo inderogabile imposto agli Istituti dalla delibera Cipe del 13 marzo 1995 del pareggio tra i costi e i ricavi di amministrazione del patrimonio abitativo, si arriverà all'assurdo di far gravare i costi di gestione e manutenzione degli alloggi ex lege 52 del 1976 sui restanti assegnatari; considerati gli esiti sfavorevoli delle varie cause promosse dagli assegnatari gli Iacp hanno formulato alcuni quesiti al Mministero dei lavori pubblici, chiedendo in particolare: a) quale canone debba essere applicato agli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 52 del 1976; b) con quali fondi (e la relativa fonte di provenienza) l'Istituto debba provvedere alla gestione e manutenzione degli alloggi in parola; c) se gli alloggi ex lege n. 52 del 1976 rientrano tra quelli che ai sensi della legge 449 del 1997 possono essere trasferiti in proprietà ai comuni; d) infine, se l'Istituto possa rifiutare la gestione di detti alloggi, tenuto conto che tale gestione dovrebbe ricadere sul resto degli assegnatari, la maggior parte dei quali appartiene a categorie veramente bisognose e, in molti casi, prive di qualsiasi reddito; il Ministero dei lavori pubblici ha risposto escludendo l'applicabilità, agli alloggi in argomento, della normativa sui canoni di edilizia residenziale pubblica e suggerendo di applicare, in mancanza dei decreti di attuazione previsti dalla legge 52 del 1976, la normativa prevista per gli alloggi demaniali; per quanto riguarda la gestione degli alloggi in argomento il ministero ha chiarito che trattandosi di gestione demandata ex lege non è possibile ipotizzare una rinuncia o un rifiuto all'espletamento della stessa; la direzione centrale del demanio interessata del problema ha ritenuto applicabili agli alloggi in questione le norme in vigore per gli alloggi di proprietà del demanio dello Stato; pertanto, in base a tali chiarimenti l'istituto, impregiudicata ogni decisione in merito al periodo pregresso, a decorrere dal 1 o gennaio 2001 ha applicato in via provvisoria a tutti gli assegnatari ex lege 52 del 1976 il canone determinato secondo le indicazioni fornite dal demanio, proprietario degli alloggi; tale decisione è stata contestata agli assegnatari che si sono rifiutati di pagare i canoni richiesti; un gruppo di 48 inquilini ha già convenuto in giudizio l'istituto davanti al tribunale di Cagliari affinché venga dichiarata l'illegittimità della pretesa dell'Istituto di maggiorare il canone degli alloggi loro assegnati e l'applicabilità in via esclusiva della normativa di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, per quanto attiene la determinazione dei canoni -: se il Ministro non ritenga opportuno provvedere ad emanare il decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 6 marzo 1976 n. 52; in subordine, e in considerazione della complessità delle norme in materia, se non ritenga di stabilire con adeguato provvedimento le modalità per la fissazione dei canoni degli alloggi ex lege 52 del 1976; se intenda chiarire con quali fonti l'istituto autonomo case popolari debba provvedere alla gestione e manutenzione degli alloggi di cui trattasi, tenuto conto che sono alloggi di proprietà dello Stato, che la gestione degli stessi è demandata all'istituto ex lege che non è consentito, e non sarebbe d'altronde equo, far gravare i costi in parola sulla generalità degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. (4-02771)" . . "0"^^ . "4/02771" . "MEREU ANTONIO (UNIONE DEMOCRATICOCRISTIANA E DI CENTRO (CCD-CDU))" . . . . "20020424" . "Camera dei Deputati" .