INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02680 presentata da BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20090327
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02680 presentata da LUIGI BOBBA venerdi' 27 marzo 2009, seduta n.154 BOBBA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il Capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante disposizioni in materia di incandidabilita', ineleggibilita' ed incompatibilita' alla carica di amministratore degli enti locali, prevede, in particolare all' articolo 64, per le Provincie ed i Comuni sopra i 15.000 abitanti, un'espressa incompatibilita' tra la carica di consigliere comunale e provinciale e quella di assessore nella rispettiva giunta; il comma 2 dello stesso articolo dispone che, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore interno nella Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti; la giurisprudenza dominante e' indirizzata verso l'opportunita' di evitare un conflitto tra le diverse funzioni, di componente dell'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e quella di componente dell'organo esecutivo dello stesso comune e, la finalita' dell'articolo 64, di conseguenza non dovrebbe comportare incompatibilita' tra l'incarico di consigliere comunale e quello di assessore esterno presso due comuni diversi, come previsto invece dall'articolo 65 per la diversa ipotesi del consigliere comunale che rivesta analoga carica di consigliere in altro comune; l'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 definisce in maniera inequivocabile il ruolo del Sindaco, quale componente del Consiglio comunale e di Presidente dello stesso nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti; l'articolo 47, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede la possibilita' del sindaco di nominare gli assessori esterni anche al di fuori dai componenti del consiglio, tra cittadini in possesso di requisiti di candidabilita', eleggibilita' e compatibilita' a consigliere di cui all'articolo 60 dello stesso decreto legislativo; il parere del Consiglio di Stato del 22 ottobre 2008, in ultima analisi, auspicando un intervento del legislatore, ne sostiene la possibilita', solo nel caso in cui l'amministratore acquisisca dapprima la carica di assessore esterno e poi quella di consigliere comunale e non viceversa; lo stesso parere del Consiglio di Stato, citato in premessa, esplicita e interpreta due casi; il primo caso, prima assessore poi consigliere, per il quale sarebbe possibile cumulare i due incarichi, in quanto al momento del conferimento dell'incarico di assessore esterno il futuro amministratore e' in possesso dei requisiti per assumere quell'ufficio e se successivamente decide di candidarsi a consigliere comunale non sussiste alcuna ipotesi di incandidabilita', ineleggibilita' ed incompatibilita' previste dall'articolo 60, comma 1, n. 12, e dall'articolo 65 del T.U.O.E.L. per consigliere comunale; il secondo caso, prima consigliere, poi assessore, nel quale se un soggetto ricopre gia' la carica di consigliere, non e' possibile cumulare i due incarichi, perche' in quel momento l'amministratore non e' piu' in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 47 del T.U.O.E.L.; gli articoli 47 e 60 del decreto legislativo n. 267/2000 pur non sancendo espressamente l'incompatibilita' tra le cariche, prevedono, tuttavia, che in capo a colui che viene nominato assessore da parte del sindaco sussistano gli stessi requisiti che sarebbero necessari per una potenziale candidatura alla carica di consigliere; al fine di eliminare l'eventuale cumulo di incarichi contrario al sistema delineato dalla normativa in materia di enti locali ed elaborato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, l'assessore esterno, qualora sia chiamato a ricoprire anche la carica di consigliere presso altro comune, dovra' optare per il mantenimento di una sola carica; non e' prevista nell'ambito del Capo II del T.U.O.E.L. un'espressa ipotesi di incompatibilita' tra consigliere comunale ed assessore esterno di due comuni diversi; in linea generale, e' possibile il cumulo di incarichi presso enti diversi, salvo le ipotesi di incompatibilita' appositamente previste, da cui e' effettivamente possibile evincere un conflitto nell'eventuale cumulo, che sono di stretta interpretazione e non estensibili analogicamente; lo stesso Consiglio di Stato nel parere citato in premessa precisa che «la Sezione, nel rendere cosi' la risposta al quesito, esprime l'auspicio che sia adottata una iniziativa legislativa per colmare la lacuna nel medesimo senso dell'articolo 65, comma 2, decreto legislativo n. 267 del 2000, in modo che le uguali conseguenze regolino situazioni caratterizzate dallo stesso profilo sostanziale; gli election days si svolgeranno il 6 e 7 giugno prossimi venturi, e comprenderanno anche le elezioni amministrative comunali -: se il Ministro interrogato non ritenga necessario dare una corretta interpretazione della normativa in esame, al fine di evitare investiture che legittimino un evidente conflitto di interessi tra differenti istituzioni rappresentate dalla stessa persona fisica; se lo stesso Ministro non ritenga che attraverso la presente normativa, anche alla luce di interpretazioni contrastanti, si eluda di fatto il vincolo, di cui all'articolo 51, comma 2, TUOEL 267/2000, del secondo mandato oltre al quale la stessa persona non puo' candidarsi per la terza volta consecutiva a ricoprire la carica di Sindaco, mentre, nel caso di specie, puo' contemporaneamente far parte di due organi esecutivi e di un organo di indirizzo e controllo politico amministrativo in due diversi Comuni, declinando di fatto una governabilita' anomala del territorio, nelle sue diverse implicazioni ed articolazioni; se, infine, il Ministro non ritenga, sulla base di quanto auspicato dal Consiglio di Stato, assumere iniziative normative urgenti in occasione delle prossime elezioni amministrative ed europee, per chiarire in modo definitivo la materia, con apposita norma positiva.(4-02680)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO)