"INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02602 presentata da PRATESI FULCO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19920624" . . . "RUTELLI FRANCESCO (FEDERAZIONE DEI VERDI)" . "19920624-" . "2014-05-14T19:40:31Z"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02602 presentata da PRATESI FULCO (FEDERAZIONE DEI VERDI) in data 19920624"^^ . . "4/02602" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, e' stato pubblicato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 \"Nuovo codice della strada\"; l'articolo 23 del decreto relativo a \"Pubblicita' sulle strade e sui veicoli\" prevede al punto 1 la possibilita' di collocare lungo le strade o in vista di esse insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicita' o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai vesivo transitanti sulle strade a patto che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione non ingenerino confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilita' o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione o costituire ostacolo o comunque impedimento alla circolazione delle persone invalide, mentre al punto 2 prevede la possibilita' di apposizione sui veicoli di scritte o insegne pubbliciarie luminose o rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purche' sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli; l'articolo del decreto relativo ai \"Princi'pi generali recita che \"Le norme e i provvedimento attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale; scopo di ogni iniziativa pubblicitaria o propagandistica e' proprio questo di attirare l'attenzione e' percio' una contraddizione in termini la possibilita' di consentire la pubblicita' lungo e sulla sede stradale e sui veicoli a patto che non distraggano l'attenzione degli utenti della strada; in tutti i paesi d'Europa la pubblicita' stradale e' vietata, cosi' come, anche in Italia, secondo il nuovo codice, sulle autostrade e sulle superstrade -: come si concilino il principio generale sulla sicurezza stradale enunciato all'articolo 1 e 2 dell'articolo 23; se non ritenga utile e necessaio promuovere immediantamente un'iniziativa per modificare i punti 1 e 2 in modo che non sia possibile collocare pubblicita' ne lungo e ne sulla sede stradale e nemmeno sui vincoli. (4-02602)" . . "0"^^ . . "PRATESI FULCO (FEDERAZIONE DEI VERDI)" . .