_:B29fb14106952b127a1a198218f5992b2 "Da un attento esame della dettagliata documentazione informativa, acquisita in ordine ai fatti segnalati con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, non pare che il comportamento del provveditore agli Studi di Brindisi si presti a censure, per quanto attiene alla gestione dei rapporti sindacali ed, in particolare, al funzionamento della Commissione prevista dall'articolo 24 della legge n. 463 del 9.8.1978. Tale Commissione infatti, cosi' come emerge dagli elementi acquisiti, risulta essere stata convocata non solo nei casi espressamente previsti dalle disposizioni vigenti, ma anche in quei casi in cui il dirigente dell'ufficio scolastico ha ritenuto, comunque, opportuno sollecitarne il parere su varie problematiche della vita scolastica. Lo stesso provveditore ha, in ogni modo, precisato che se, in talune particolari circostanze, la Commissione in parola e' stata convocata con un preavviso inferiore ai cinque giorni previsti, cio' e' avvenuto con l'accordo dei vari rappresentanti sindacali, ivi compreso quello dello SNALS, al fine di non ritardare l'espletamento di operazioni urgenti e non differibili, cosi' com'e' avvenuto per la riunione tenutasi il 17.9.1994 (convocata il 15.9.1994) sulla determinazione degli organici di fatto. Il rappresentante del citato Sindacato, nella persona del professore Ernesto Diana, risulta essere stato, in particolare, sempre convocato e presente nelle varie riunioni tenutesi per discutere delle classi, cattedre e posti nell'organico di diritto della scuola media di 1^ e 2^ grado e del personale ATA, relativamente all'anno scolastico 1993-94. Quanto, poi, al rilievo secondo cui alla Commissione in parola avrebbero partecipato persone \"estranee\", il dirigente dell'Ufficio Scolastico ha chiarito che, per un certo periodo, hanno in effetti partecipato alle varie riunioni i due segretari provinciali dei sindacati della scuola U.I.L. e C.G.I.L. i quali, con la loro esperienza e professionalita', apportavano il proprio valido contributo alle decisioni da assumere. A seguito, tuttavia, delle rimostranze dello SNALS, la situazione si e' del tutto normalizzata, in quanto i due segretari provinciali delle suaccennate organizzazioni sindacali hanno proceduto alle opportune sostituzioni dei propri rappresentanti, tanto che la Commissione funziona ora con la sola presenza dei componenti che legittimamente ne fanno parte. Dalla documentazione acquisita risulta, peraltro, che sulla denuncia, presentata dal rappresentante dello SNALS alla Procura della Repubblica di Brindisi, avverso l'illegittimo funzionamento della Commissione di cui trattasi, le indagini effettuate si sarebbero concluse con la richiesta di archiviazione. In ordine poi alla vicenda relativa al trasferimento del professore Salvatore Rizzo - da un istituto tecnico ad un istituto professionale, - dagli elementi acquisiti risulta che tale movimento fu in effetti disposto successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, in quanto alcuni rappresentanti sindacali avevano sollevato qualche problema sul diritto dell'interessato a fruire della retribuzione estiva; tale problema nasceva dal fatto che il professore Rizzo, il quale aveva gia' conseguito la nomina di supplente temporaneo presso l'Istituto Tecnico di Ceglie Messapica, fu poi immesso in ruolo in data 5.11.1993, per l'insegnamento in posto di sostegno presso l'Istituto Tecnico per il Commercio di Brindisi. Con il parere favorevole di alcuni dei rappresentanti sindacali, presenti alle operazioni di nomina, il trasferimento in questione fu quindi ritenuto necessario per non creare al termine della supplenza temporanea (per la quale non e' prevista la retribuzione nei mesi estivi) difficolta' di carattere contabile ed amministrativo tra i due succitati istituti. In relazione alla stessa vicenda, il competente Provveditore agli Studi ha, comunque, fatto presente che, a seguito di una denuncia al riguardo presentata dallo SNALS di Brindisi, sono tuttora in corso, da parte della locale Procura della Repubblica, gli accertamenti del caso. Quanto sopra premesso, si ha motivo di ritenere che il comportamento del dirigente dell'Ufficio Scolastico di Brindisi sia stato sin qui improntato a sostanziale correttezza, come ritiene, peraltro, anche il Segretario Generale dello SNALS, il quale, in una nota inviata allo scrivente e in data 2.9. 1994, ha espresso la dissociazione di tale sindacato dalle censure contenute nell'interrogazione. Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio." . _:B29fb14106952b127a1a198218f5992b2 "19941205" . _:B29fb14106952b127a1a198218f5992b2 "MINISTRO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE" . _:B29fb14106952b127a1a198218f5992b2 . _:B29fb14106952b127a1a198218f5992b2 . . _:B29fb14106952b127a1a198218f5992b2 . . "4/02379" . "Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: Il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola (SNALS) sede di Brindisi, ha varie volte, ma sempre inutilmente, diffidato il Provveditore agli Studi della provincia di Brindisi, professore Antonio Campanelli, al rigoroso rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 463 del 1978 ed in particolare dalla norma recata dall'articolo 24 relativa alla convocazione della prevista apposita Commissione Sindacale per la gestione del personale direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle Istituzioni educative. Secondo le varie diffide e denunce dell'indicato sindacato, trasmesse anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, il professore Antonio Campanelli ha: di fatto impedito al rappresentante sindacale dello SNALS di partecipare ai lavori della Commissione, in quanto le convocazioni non sempre vengono eseguite con le modalita' fissate nella circolare Ministeriale n. 273 del 14 settembre 1993, (invio di fonogramma con indicazione delle materie da trattare, ai capi delle scuole e degli istituti presso cui presta servizio il rappresentante sindacale); per l'anno scolastico 1993-1994 ha omesso di fornire al rappresentante sindacale dello SNALS in seno alla Commissione prevista dal citato articolo 24 legge n. 463 del 1978 gli elementi conoscitivi concernenti la situazione degli organici ed i criteri generali per il loro adeguamento relativamente al personale delle scuole medie di 1^ e 2^ grado, elementare e materna, impedendosi cosi' al nominato sindacato di formulare osservazioni e proposte nei previsti termini; per lo stesso anno scolastico ha proceduto alla nomina in ruolo dei personale ATA (collaboratori tecnici) senza la preventiva esposizione degli elementi conoscitivi e per di piu' all'insaputa del sindacato; alle riunioni della Commissione il professore Campanelli ha consentito la partecipazione di estranei alla composizione della Commissione stessa e ad essi ha concesso la facolta' di interloquire e di assumere atteggiamenti provocatori nei confronti del rappresentante sindacale dello SNALS, turbandosi cosi' l'andamento dei lavori; ha fatto compilare i verbali delle riunioni della Commissione da persone diverse da segretario partecipante e gli stessi verbali mancano della sottoscrizione dei componenti che si asseriscono essere stati presenti; inoltre con esposto in data 23 maggio 1994, lo SNALS ha denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi la violazione da parte del Provveditore agli Studi dell'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 1981 n. 281, convertito nella legge 24 luglio 1981 n. 392, che vieta spostamenti di personale dopo il 20^ giorno dall'inizio dell'anno scolastico; tale termine fissato per l'anno scolastico 1993-1994 al 22 ottobre 1993, con decreto-legge 288 del 9 ottobre 1993, e' stato violato con riferimento al caso del professore Salvatore RIZZO, spostato senza alcuna valida e giustificativa ragione e senza che ne ricorressero le condizioni, in occasione delle operazioni di immissione in ruolo, in data 5 novembre 1993, dall'IT Commerciale di Ostuni, dove era in servizio effettivo di insegnamento con nomina di supplenza su posto di sostegno, all'IPSC di Brindisi; si ravvisa nei fatti denunciati dallo SNALS abusi e prevaricazioni da parte del professore Antonio Campanelli nella gestione della organizzazione del personale docente e non docente delle scuole, nonche' violazioni delle norme di cui alla legge n. 463 del 1978, oltre che comportamenti chiaramente antisindacali, il sottoscritto chiede di sapere -: se non debbano essere eseguiti accertamenti e verifiche in ordine ai fatti lamentati; quali urgenti misure debbano essere adottate, nella ipotesi di riscontro obiettivo degli stessi fatti, perche' sia ripristinata la legalita' e l'osservanza delle norme che presiedono alla corretta e trasparente gestione del personale scolastico. (4-02379)" . "2014-05-14T19:22:15Z"^^ . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "19940721-19941222" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02379 presentata da MANZONI VALENTINO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940721"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02379 presentata da MANZONI VALENTINO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940721" . "MANZONI VALENTINO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO)" . "1"^^ . .