INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02367 presentata da FARINA RENATO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20090220

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-02367 presentata da RENATO FARINA venerdi' 20 febbraio 2009, seduta n.137 RENATO FARINA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che: la relazione del COPASIR (Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica), sui «rischi per l'efficienza dei servizi di informazione» approvata il 12 febbraio scorso, non deve restringere il nostro angolo visuale al solo caso del vice questore aggiunto Gioacchino Genchi e al magistrato De Magistris, il quale, dopo tutto, gli ha conferito solo una parte dei numerosi incarichi; le prime evidenze che si propongono con la relazione del Copasir investono infatti una quantita' di aspetti che riverberano sulle competenze non solo del Ministro della giustizia, ma anche e con pari importanza quelle del Ministro della funzione pubblica e del ministro dell'interno e anche della Presidenza del Consiglio; emerge ad avviso dell'interrogante proprio dalla relazione del Copasir, una «normalita' eversiva» quando pezzi importanti dello Stato non solo eludono o violano le leggi, ma organizzano risorse dello Stato contro altre istituzioni dello Stato medesimo, con una disinvoltura e con un'assiduita' che tradiscono quanto questa «normalita' eversiva» sia irradiata entro una vasta parte dell'alta dirigenza burocratica, giudiziaria e politica del paese; il Vicequestore Genchi entra nella polizia di Stato a dicembre del 1985. Nel 1988 e' Reggente della zona di telecomunicazioni siciliana. Dal 1994 fino al collocamento in aspettativa, nel 2000, e' dirigente del Centro elettronico interregionale di Palermo. Pertanto Gioacchino Genchi, funzionario del ministero dell'interno, laureato in legge, acquisisce a spese e per conto dello Stato una pregiata capacita' tecnica nel campo delle telecomunicazioni, al punto da assumere delicate funzioni direttive. Nel 2000, dopo solo quindici anni di servizio, Genchi si mette in aspettativa sindacale senza stipendio. Genchi in questo frangente e' nominato consulente, ma non una volta sola ne' solo dal dottor De Magistris; i magistrati che nominano Genchi consulente reputano normale che egli sia retribuito come un privato - per adempiere un servizio di pubblica necessita' - sebbene sia un membro della pubblica amministrazione. Questi magistrati, essendo Genchi in aspettativa sindacale, obietteranno che egli, non esercitando alcuna pubblica funzione, aveva titolo ad essere investito degli incarichi che poi ha effettivamente avuto. Il volume e la continuita' degli incarichi in capo al dottor Genchi e' tale da rendere legittimo supporre che la finalita' dell'aspettativa non sia stata raggiunta, poiche' l'interessato con tutto il lavoro privato che svolgeva non poteva avere il tempo di fare il sindacalista; il comma 8 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, recita: «Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti»; il successivo comma 9 del medesimo decreto legislativo, a sua volta recita: «Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze». La condizione di «aspettativa» non interrompe il rapporto di impiego, bensi' lo modifica nel senso che attenua i doveri in capo al soggetto in aspettativa. Pertanto, nello specifico caso del dottor Genchi, la condizione di «aspettativa senza assegni» e' utile per evitare il reato di truffa ai danni dello Stato, che si materializzerebbe laddove egli percepisse lo stipendio da vice questore insieme agli emolumenti derivatigli dagli incarichi di consulenza svolti a tempo pieno; l'aspettativa senza assegni tuttavia non e' un'esimente per la necessaria autorizzazione che l'amministrazione della giustizia avrebbe dovuto chiedere a quella dell'interno al fine di impiegare il dottor Genchi. Questa autorizzazione non e' un atto meramente formale, bensi' e' una garanzia di tutela dei preminenti interessi della pubblica amministrazione. Quando tale autorizzazione fosse stata richiesta dal ministero di giustizia a quello dell'interno, come sarebbe dovuto essere, l'amministrazione cedente avrebbe potuto valutare compiutamente una quantita' di parametri che oggi si presentano in forma estremamente critica, come per esempio: la durata e il numero degli incarichi; la rispondenza di questi incarichi alle finalita' dell'aspettativa sindacale; la congruita' della situazione professionale, presente e passata del Genchi, rispetto agli incarichi che gli si voleva conferire; i magistrati che hanno precettato Genchi secondo l'interrogante hanno inoltre violato la legge in forma ancora piu' grave di quelle additate sinora, quando hanno ignorato l'articolo 7 del decreto legislativo 165/2001, che consente le consulenze esterne solo quando non vi sia disponibilita' nella amministrazione pubblica di quella particolare professionalita'. Recita il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 165/2001: «Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione»; e' ben chiaro che in questo dettato legislativo e' imperioso il principio di sussidiarieta'; la pubblica amministrazione, quando non dispone in proprio delle risorse necessarie per fronteggiare una determinata esigenza, si avvale del sussidio della societa' civile, ma per un tempo strettamente limitato e dopo aver preso tutte le cautele per assumere decisioni congrue ed economicamente vantaggiose. Nel campo delle intercettazioni la pubblica amministrazione italiana dispone di una quantita' praticamente illimitata di risorse. Basti pensare a Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza. All'interno di queste strutture - di oltre 300 mila uomini - di riconosciuta ed efficace professionalita', vi sono poderose aree di eccellenza, con comprovata competenza nel capo delle telecomunicazioni, costituite dalla Polizia postale, dai Ros dei carabinieri, dal Gat della Guardia di finanza. Abbiamo anche le risorse di almeno tre agenzie di servizi di informazione - DIS - AISE - AISI - che invece di essere utilizzati per quello che possono dare di meglio, vengono spiati immotivatamente e compromettendo informazioni sensibili per la sicurezza nazionale. Se il Parlamento statuisce organismi di polizia e agenzie specializzate, dedicando risorse ingenti a tali organismi, il loro impiego non puo' essere eluso a piacer proprio. Un organo sovrano, come il Parlamento, non puo' accettare che si affermino procedure e modus operandi, sotto il mantello dell'autonomia della magistratura; le spese fuori controllo per le intercettazioni, il ricorso alle ditte private esterne - oltre 160 per 25 distretti di Corte d'appello - evocano scenari ai quali nessuna legge di riforma puo' porre rimedio se non si abbia prima una esatta cognizione di che cosa, sia accaduto e che cosa stia tuttora accadendo. Sono significativi i tentativi di minimizzare sulle intercettazioni e, allo stesso tempo, spargere veleni asserendo che la giustizia si blocchera', sul presupposto, ad avviso dell'interrogante errato, che il Parlamento sapesse in quale direzione si muove la giustizia italiana; mentre affioravano le storture di Genchi, la trasmissione televisiva Annozero, di Michele Santoro, dava voce al vice questore in aspettativa, per far passare, col dubbio circa la necessita' di una legge che disciplinasse il settore, la rassicurazione per il telespettatore che Genchi non aveva fatto alcuna intercettazione, semmai aveva solo i tabulati con la serie di tutte le chiamate, in entrata e in uscita, di un numero di utenze tuttora imprecisato e comunque dell'ordine di centinaia di migliaia. Si finge di dimenticare che la Cassazione attribuisce ai tabulati la medesima riservatezza delle intercettazioni, non per capriccio. I tabulati in mano a chiunque, consentono a questo chiunque di introdursi nella vita privata di un cittadino. Ma non basta. Se questo chiunque fornisce le sue informazioni a una unita' di intercettazione dotata di un apparecchiatura mobile relativamente poco costosa (a partire da 500 mila euro), questi ulteriori malfattori potranno appostarsi in prossimita' delle utenze cosi' individuate, registrando le conversazioni senza lasciare alcuna traccia. Dopo di che queste conversazioni saranno immagazzinate chissa' dove in attesa di divenire utili e persino di essere legalizzate grazie a un decreto firmato con data retroattiva. Questi scenari non sono affatto improbabili ne' lontani ma non si puo' permettere che questa sia la prospettiva reale; e' pertanto illusorio, pur in presenza di una vasta quantita' di magistrati irreprensibili, sperare che il sistema si autoemendi. Piuttosto l'esperienza quotidiana certifica - a parere dell'interrogante - che la giustizia italiana soffre di un male ingravescente, per mano di pochi ma importanti soggetti, fatto di arbitrio, arroganza, spregio delle altre istituzioni dello Stato; ad avviso dell'interrogante quanto emerge dall'indagine del Copasir e' fonte di grande sgomento per le incertezze sulle piu' elementari garanzie costituzionali, calpestate ed asservite all'interesse privato e alle ambizioni di oscure fazioni -: se non intendano assumere iniziative ispettive, nell'ambito delle rispettive competenze, con riferimento alle vicende segnalate in premessa; quanti e quali siano i magistrati che abbiano nominato Genchi consulente e gli abbiano affidato la tracciatura dei famigerati tabulati; se siano state richieste le autorizzazioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001; come mai sul sito del ministero di Giustizia non siano rintracciabili le consulenze esterne, i loro costi e la loro durata; quali siano i provvedimenti di propria competenza che il ministro di Giustizia intende promuovere ove tali disposizioni di legge siano state violate; quanti e quali chi siano i funzionari dei Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia che assumono incarichi esterni di consulenza; quanti di questi funzionari siano in aspettativa e quanti operino durante le normali ore di servizio; quanti di questi funzionari utilizzino strutture e risorse dell'amministrazione per espletare incarichi di consulenza retribuiti; quanti siano i funzionari autorizzati e per quanti incarichi ciascuno; chi nel Ministero dell'interno dovesse vigilare sul difetto di autorizzazione per gli incarichi del dottor Genchi; quali provvedimenti siano stati assunti dal Ministro dell'economia, dopo aver avuto cognizione del caso del dottor Genchi, per far si' che, come prevede la legge «l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti»; se i funzionari del ministero della funzione pubblica fossero a conoscenza di questi accadimenti nelle consulenze e nel conferimento delle aspettative; quali provvedimenti intenda assumere il Ministro della funzione pubblica per rimediare nel piu' breve tempo possibile a questa situazione; se non sia il caso di assumere iniziative per disciplinare tanto le consulenze come le perizie conferite dai tribunali con la medesima trasparenza, con l'obbligo di pubblicazione del beneficiario, dell'incarico, della durata e dei compensi, sul sito internet dell'amministrazione del funzionario e di quella che conferisce l'incarico; se il Ministro della giustizia non intenda effettuare un'indagine ministeriale affinche' si abbia, procura per procura, tribunale per tribunale, un quadro preciso delle procedure, delle spese, dell'efficacia e altresi' degli sforzi di tanti magistrati probi che non si avvalgono di un Genchi qualsiasi.(4-02367)
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