_:B1792aab9647608da63da256b697fef4f "Con riferimento alla questione da Lei segnalata, nella interrogazione a cui si risponde ho il piacere di comunicarle che la Direzione centrale, per l'Accertamento e la Programmazione di questo Ministero, ha provveduto a predisporre apposito schema di risoluzione Ministeriale, che ha sostanzialmente accolto le eccezioni sollevate dalla societa' consortile Isola di S. Andrea di Parma, avverso un processo verbale di constatazione dell'Ufficio IVA di Parma, in ordine alla contestata applicazione della aliquota IVA agevolata sui corrispettivi relativi ai lavori di ammodernamento della Base anfibi sita nell'isola di S. Andrea di Venezia. La predetta risoluzione e' stata preceduta da una attenta ed articolata fase istruttoria che ha interessato una molteplicita' di organi, quali l'ex Ispettorato Compartimentale Tasse e II.II. sugli Affari di Bologna, la Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, l'Ufficio Tecnico Erariale di Venezia e l'Avvocatura Generale dello Stato. L'agevolazione fiscale in questione, gia' prevista per le case di abitazione non di lusso (dalla legge 2 luglio 1949 n. 408) e' stata estesa, dalla legge 19 luglio 1969, n. 659, ad edifici aventi diversa natura, fra i quali le caserme. L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493 (come autenticamente interpretata dall'articolo unico della legge 2 dicembre 1967, n. 1212) ha disposto che i benefici fiscali di cui sopra sono applicabili anche agli immobili costituiti, per almeno il 50 per cento piu' uno della superficie dei piani sopra terra da abitazioni e per non piu' del 25 per cento da negozi. A seguito della predetta istruttoria si e' convenuto che i predetti \"rapporti proporzionali\" non sono applicabili al caso di specie. A tale convincimento si e' pervenuti tenuto conto che gli edifici in questione rivestono sostanzialmente un'unitaria funzione, per cui nell'ambito delle strutture edilizie in parola non e' dato luogo di individuare aree destinate alla \"ospitalita'\" e aree destinate ad altre funzioni (uffici, negozi). Giova rilevare che il riscontro della limitazione percentuale sopra richiamata si sarebbe reso necessario unicamente nel caso si fosse ravvisata una netta separazione fra piu' unita' funzionali nell'ambito dello stesso complesso militare. Va infine segnalato, per completezza, che la Direzione Centrale per l'Accertamento e la Programmazione ha ritenuto di dovere confermare i rilievi mossi dai verbalizzanti circa la erronea applicazione da parte della predetta societa' dell'aliquota agevolata alle forniture di arredamento e di attrezzature per alcuni locali del compendio militare (quali bar, cucine etc.), difettando, nella fattispecie, i presupposti giuridici per il riconoscimento del beneficio invocato dalla parte. Il Ministro delle finanze: Tremonti." . _:B1792aab9647608da63da256b697fef4f "19941012" . _:B1792aab9647608da63da256b697fef4f "MINISTRO MINISTERO DELLE FINANZE" . _:B1792aab9647608da63da256b697fef4f . _:B1792aab9647608da63da256b697fef4f . "19940714-19941114" . _:B1792aab9647608da63da256b697fef4f . . . "2014-05-14T19:21:56Z"^^ . "Ai Ministri delle finanze e della difesa. - Per sapere - premesso che: la Societa' contabile Isola di S. Andrea a.r.l. - Parma e' risultata aggiudicataria presso il Ministero della difesa di n. 2 appalti per la realizzazione di un complesso Caserma in Venezia - Isola S. Andrea; il Ministero della difesa, con successivi decreti 24 giugno 1988 e 11 maggio 1991, approvava i relativi contratti; nei suelencati decreti si faceva esplicito riferimento alla IVA, applicabile rispettivamente nella misura del 2 e del 4 per cento sull'importo netto degli appalti; l'Ufficio IVA di Parma, con ispezione 19 aprile1993, riteneva invece doversi applicare l'IVA ordinaria nella misura del 19 per cento, ed emetteva un processo verbale di constatazione, irrogando la pena pecuniaria massima di lire 13.427.930.000 a carico della impresa sunnominata; il Ministro della difesa, su richiesta del Ministero delle finanze ha ribadito la natura di \"Caserma\" dei manufatti realizzati, in quanto \"complessi dove le unita' operative vivono svolgendo attivita' addestrativa, operativa e logistico-amministrativa\", secondo la terminazione contenuta nella pubblicazione n. 6321 dello Stato Maggiore dell'esercito; la pratica e' stata, nonostante la solare chiarezza dei termini del problema, inviata per un parere all'Avvocatura generale dello Stato in data 2 maggio 1994; li' giace senza alcuna risposta, probabilmente in attesa del fallimento della summenzionata societa', nel caso in cui l'Ufficio IVA di Parma aggiunga al danno di una erronea valutazione giuridica, la beffa di un'azione, contro la medesima societa' per decadenza dei termini -: se non intendano porre fine, con una rapida concertazione fra gli Uffici competenti e l'Avvocatura generale dello Stato, a tale ridicola e incresciosa situazione; se non intendano accertare le ragioni del singolare comportamento dell'Ufficio IVA di Parma in rapporto alla questione sollevata, anche e soprattutto in ragione del fatto che la misura dell'IVA applicabile nella fattispecie era stata definita in ben due decreti ministeriali, sulla base di consolidati precedenti. (4-02246)" . . "4/02246" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02246 presentata da MARTINELLI PAOLA (FORZA ITALIA) in data 19940714" . "MARTINELLI PAOLA (FORZA ITALIA)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02246 presentata da MARTINELLI PAOLA (FORZA ITALIA) in data 19940714"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "1"^^ . . .