INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01862 presentata da BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20081211
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01862 presentata da RITA BERNARDINI giovedi' 11 dicembre 2008, seduta n.102 BERNARDINI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: il sig. Massimo Costarella, detenuto presso la casa di reclusione di Rossano (Cosenza) dal 21 febbraio 2006 per scontare un residuo pena di una condanna complessiva a 6 anni per il reato previsto dall'articolo 416-bis commi 1, 3 e 4 del codice penale, non incontra i suoi figli dell'eta' di 9 anni dal 28 maggio del 2007, giorno in cui sono stati coinvolti in un incidente automobilistico nel quale hanno riportato gravi lesioni psico-fisiche, proprio nel corso del viaggio di rientro a casa dopo il colloquio con il padre; nella relazione dell'azienda sanitaria provinciale Reggio Calabria di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) (consultorio familiare - servizio di neuropsichiatria infantile) effettuata il 10 ottobre 2007 a seguito di una visita eseguita sui due minori dal dott. Enrico Conti (neuropsichiatra infantile) si legge: «In seguito alla disgregazione del nucleo familiare (reclusione del padre, ndr) i minori dimostrano comportamenti ansiosi, difficolta' di relazione e disturbi del sonno. [A.] presento' anche rifiuto del cibo e disturbi dell'alimentazione. [F.] presento' fobie non strutturate. I minori visitavano il padre con cadenza regolare prima a Reggio Calabria e poi a Rossano (Cosenza), dovendo affrontare un lungo e disagevole viaggio in automobile»; «durante uno di questi viaggi, nel maggio 2007, [F.] e [A.] furono coinvolti in grave incidente stradale che comporto' come conseguenza il ricovero di entrambi in struttura Ospedaliera. Dopo l'incidente le problematiche presenti subirono un aggravamento, [F.] le fobie divennero piu' pervasive e strutturate, si isolo' ulteriormente dai coetanei e mostro' una conversione psicosomatica dell'ansia (alopecia). [A.] mostro' un acuirsi dei disturbi dell'alimentazione e delle relazioni con i coetanei, anche lei ebbe una conversione psicasomatica dell'ansia (dermatite seborroica). I minori strutturarono, anche, un netto rifiuto per i lunghi tragitti in automobile, rifiutando di fare il viaggio fino a Rossano (Cosenza) per le visite al padre»; «la mancanza degli incontri con la figura paterna ha aggravato i disturbi presentati da [F.] e [A.], che si presentano ansiosi, insicuri, con scarsa partecipazione all'ambiente circostante e con fobie, specie [F.]; «si pone quindi per il minore Costarella [F.] la diagnosi di «Disturbi del comportamento, delle relazioni, fobie ed alopecia da disgregazione del nucleo familiare e mancanza della figura paterna», per la minore [A.] la diagnosi di «disturbi del comportamento, delle relazioni, dell'alimentazione e dermatite seborroica da disgregazione del nucleo familiare e mancanza della figura paterna»; «si consiglia di riprendere al piu' presto i colloqui con il padre»; la sopra riportata diagnosi e' stata confermata in una successiva visita del 14 gennaio del 2008; Melito Porto Salvo, luogo di residenza della famiglia Costarella, dista dalla casa di Reclusione di Rossano dove si trova il sig. Massimo Costarella ben 298 chilometri; il sig. Massimo Costarella ha inoltrato, in piu' di un'occasione, domanda di trasferimento dalla casa di reclusione di Rossano ove si trova, alla casa circondariale di Reggio Calabria ove sarebbe piu' vicino ai suoi familiari e, in particolare, ai figli che non vede da un anno e mezzo; tali domande di avvicinamento alla famiglia, rivolte in passato sia al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sia al giudice civile mediante ricorso d'urgenza ex articolo 700 codice di procedura civile, sono sempre state respinte; la drammatica situazione in cui versa il detenuto e lo stato di abbandono e di impotenza nel quale si sentono relegati i figli minori del sig. Costarella, contrasta apertamente con quanto previsto dall'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero con il principio per cui il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanita' ed essere attuato per quanto possibile favorendo il contatto del detenuto con i propri familiari; il mancato trasferimento del sig. Costarella presso una struttura penitenziaria piu' vicina al luogo di residenza dei suoi bambini, essendo dovuta esclusivamente a modalita' di esecuzione della pena orientate unilateralmente a criteri retributivi nonche' di prevenzione generale e difesa sociale, contrasta non solo con i principi costituzionali posti a tutela e presidio della conservazione dei legami familiari, ma anche con la Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959 (Principio n. 6: «Il bambino, per lo sviluppo pieno e armonico della sua personalita', necessita di amore e comprensione. Egli deve, se possibile, crescere nelle cure e sotto la responsabilita' dei suoi genitori e, in ogni caso, in un'atmosfera di affetti e di sicurezza morale e materiale»); e con la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo adottata dall'ONU a New York il 20 novembre 1989 (articolo 9, comma 3: «Gli Stati parti debbono rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando cio' sia contrario all'interesse superiore del fanciullo»); il sig. Massimo Costarella deve ancora scontare un residuo pena inferiore ai due anni -: se il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere con la massima tempestivita' tutte le possibili iniziative affinche' le modalita' di esecuzione della pena a cui e' sottoposto il sig. Massimo Costarella non ledano il diritto costituzionale di quest'ultimo alla conservazione del legame familiare con i suoi figli e non comportino un sacrificio sproporzionato dei diritti dei minori riconosciuti dagli ordinamenti giuridici e dalle Convenzioni internazionali.(4-01862)
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BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO)