_:B0145127173b7d7ff7094be05e543b083 "Sulla fattispecie segnalata il comune di Roma, opportunamente interessato dalla competente prefettura, ha riferito che, a decorrere dal 1^-1-1994, hanno trovato applicazione le norme del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 sulla revisione dell'ordinamento della pubblicita' esterna, con particolare riguardo per l'articolo 24 recante la disciplina delle sanzioni amministrative. Nella relazione di accompagno dello schema di decreto presentato al Parlamento, e' stata posta in netto risalto l'estrema importanza della nuova disciplina sul sistema delle sanzioni amministrative, perche' finalizzata a rendere piu' efficaci le azioni di prevenzione e repressione del grave abusivismo pubblicitario e ad \"incentivare cosi' il comune alla loro applicazione\". Per quanto concerne i criteri di applicazione delle sanzioni pecuniarie, lo stesso coordinatore dei vigili urbani ha fornito chiarimenti al comune di Roma, nel senso che il nucleo provvede a perseguire tutti gli impianti risultanti, in qualche modo, abusivi ovvero difformi dall'autorizzazione o \"concessione\" e che \"gli stessi provvedono a perseguire tutti coloro che commettono abusi in materia di pubblicita'\". Circa la legittimita' dei verbali di contravvenzione, risulta che varie opposizioni proposte dalla societa' \"Sibilia\" sono state respinte dal pretore con sentenza definitiva. Anche il TAR, adito dalla stessa societa', ne ha rigettato altri ricorsi. In particolare, si fa presente che la societa' ha provveduto unilateralmente a spostare gli impianti pubblicitari e, per questa violazione, e' stata regolarmente contravvenzionata. Sulla conseguente vertenza, attivata dalla societa', il TAR si e' pronunciato con una recentissima decisione, non accogliendo l'istanza di sospensiva dell'ordine di rimozione data prima di procedere allo spostamento dell'impianto. Pertanto le contravvenzioni elevate nei confronti della societa' Sibilia, come delle altre ditte pubblicitarie, appaiono legittime. Il Ministro dell'interno: Napolitano." . _:B0145127173b7d7ff7094be05e543b083 "19970509" . _:B0145127173b7d7ff7094be05e543b083 "MINISTRO MINISTERO DELL'INTERNO" . _:B0145127173b7d7ff7094be05e543b083 . . . . "2014-05-15T10:21:30Z"^^ . "19960709-19970520" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "1"^^ . "STORACE FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE)" . _:B0145127173b7d7ff7094be05e543b083 . . . "Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: la ditta Ettore Sibilia pubblicita' ed affissioni srl con esposto in data 9 marzo 1994, segnalava al prefetto di Roma la pesantezza dell'opera sanzionatoria attuata dai vigili urbani del nucleo di vigilanza del servizio AA.PP. del comune di Roma; il responsabile del predetto nucleo, signor Lombardi Pietro, sottoscriveva la nota 952/94, riferimento 1407 del 16 marzo 1994, indirizzandola all'attenzione dell'onnipresente delegato dell'assessore Minelli, il signor Piccioni Gianfranco; nella nota 952/94 il Lombardi testualmente affermava che \"la societa' Sibilia non si distingue per seriet.f2 e correttezza professionale\", in quanto moltissimi impianti sono installati nella perimetrazione urbana proibita agli impianti pubblicitari di superficie superiore ai 6 metri quadrati e la ditta espone sui propri impianti pseudo targhette autorizzative non regolamentari che hanno addirittura tratto in inganno i vigili urbani operanti, i quali hanno considerato per il passato gli impianti abusivi come autorizzati; la ditta Sibilia e' titolare di centinaia di concessioni rilasciate in periodi antecedenti alla istituzione, nell'anno 1981, della zona urbana proibita agli impianti di formato superiore ai 6 metri quadrati; le pseudo targhette autorizzative menzionate dal signor Lombardi altro non sono che piccoli rettangoli di alluminio verniciati di nero, di superficie pari a circa un quarto rispetto alle grosse targhette autorizzative di ottone punzonate dal servizio AA.PP. e quindi assolutamente non confondibili; i vigili urbani comandati da Lombardi hanno elevato moltissime contravvenzioni su impianti risultanti regolarmente autorizzati, ripetendo i medesimi verbali sui medesimi impianti numerose volte, ignorando quindi quanto sentenziato dalla Suprema Corte di cassazione fin dal 1988 in merito alla ripetizione di sanzioni contro illeciti amministrativi permanenti; la ditta Sibilia ha infatti prodotto tempestivo ricorso contro ciascun verbale ritenuto illegittimo; a causa della grave lesione arrecata al proprio buon nome ed immagine commerciale la ditta Sibilia ha chiesto al signor Lombardi un congruo risarcimento danni, citandolo avanti il tribunale di Roma; sulla inconsistenza e falsita' delle argomentazioni sottoscritte dal signor Lombardi, la parte lesa ha presentato fin dallo autunno 1995, un esposto formale al comando del Corpo dei vigili urbani esponendo le proprie ragioni e chiedendo che per motivi di equita' e di opportunita' il signor Lombardi fosse assegnato ad altro incarico, non potendo all'evidenza attuare con serenita' i propri compiti di vigilanza nei confronti della ditta che lo ha convenuto in giudizio -: quali provvedimenti siano stati adottati dal prefetto per porre fine allo stato di persecuzione continua descritto nei confronti di un'azienda responsabile solamente di aver segnalato al prefetto di Roma la pesantezza dell'opera sanzionatoria attuata dai vigili urbani del comune di Roma agli ordini del coordinatore Lombardi. (4-01791)" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01791 presentata da STORACE FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960709"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01791 presentata da STORACE FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960709" . "4/01791" .