_:Bea1f80a8274a5c9a9d313eeeb72b85a9 "Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedi' 23 marzo 2009 nell'allegato B della seduta n. 150 All'Interrogazione 4-01651\n presentata da PAOLA FRASSINETTI Risposta. - In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che gli interroganti, nel ripercorrere, dall'aprile 2008 alla data dell'interrogazione, la corrispondenza intercorsa tra questa amministrazione e l'Ente nazionale della cinofilia italiana (Enci) e nel rilevare che, a loro avviso, alcune delle numerose ministeriali sembrerebbero affiancarsi a strumentali sollecitazioni di pochi soci, per di piu' su questioni che fuoriescono dalla sfera di vigilanza pubblica, chiedono che venga ripristinato un corretto rapporto tra questo Ministero e l'ente, con espresso riferimento alla necessita' di garantire l'autonomia privata di cui e' espressione questo ultimo. Al riguardo, appare necessario rilevare che l'Enci e' stato riconosciuto con regio decreto 13 giugno 1940, n. 1051, acquisendo personalita' giuridica secondo il codice del 1865; e' sottoposto alla vigilanza di questo Ministero ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1665 dei 23 dicembre 1947; ai fini della individuazione degli «enti inutili» e' stato considerato ente di «preesistente natura privatistica». Tale natura privatistica e' stata affermata dalla Corte di Cassazione, sezioni civili riunite, con sentenza n. 1404 del 2 marzo 1972. La personalita' giuridica privata e' stata sempre riconosciuta in occasione dell'approvazione delle modifiche statutarie fino al 2000, approvazioni avvenute prima con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1960, n. 553 e 8 giugno 1982, n. 693 e, da ultimo, con decreto ministeriale 24 aprile 2000, n. 20640. Con decreto ministeriale n. 21909 del 28 giugno 2006 e' stato ratificato il nuovo regolamento di attuazione del predetto statuto. Il fatto di gestire il libro genealogico del cane di razza non comporta mutamenti nella natura giuridica dell'ente, ne', tantomeno, sottintende una delega di poteri pubblici da parte dello Stato, in quanto l'attivita' in parola non deriva dallo Stato, ma dai soci cinofili che hanno istituito il libro in questione, sopportandone i costi individuali per la selezione, e collettivi per la gestione ed i servizi forniti dallo stesso ente. Infatti, il decreto legislativo n. 529 del 1992 afferma che i libri genealogici sono istituiti dalle associazioni nazionali di allevatori di specie e razza. Le richieste approvazioni ministeriali, della istituzione del libro e dei disciplinari che ne regolano la tenuta, sono legate alla possibile rilevanza pubblica che l'attivita' in parola, che resta comunque privata, puo' rivestite per l'affidamento dei terzi sui documenti e le certificazioni che tale libro rilascia. Trattandosi, quindi, di attivita' di interesse pubblico e non di attivita' pubblica, la scrivente Amministrazione provvede ad approvare i disciplinari delle associazioni di allevatori (nel caso l'Enci) che istituiscono e gestiscono libri genealogici (articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529) e conseguentemente a vigilare sugli adempimenti previsti agli stessi disciplinari. Il disciplinare del libro genealogico del cane di razza e' stato approvato con decreto ministeriale 21095 del 5 febbraio 1996, successivamente modificato con decreto ministeriale 22383 del 3 giugno 2003 e da ultimo con decreto ministeriale 25786 del 31 dicembre 2004. Il disciplinare all'articolo 3 stabilisce che all'attivita' del libro genealogico l'Enci provveda con: a) la commissione tecnica centrale; b) l'Ufficio centrale del libro genealogico; c) il corpo degli esperti. In applicazione del predetto disciplinare, con decreto ministeriale n. 20894 del 18 aprile 2000, sono state approvate le norme tecniche del LG., successivamente sostituite con quelle approvate con decreto ministeriale 21203 dell'8 marzo 2005. Con decreto ministeriale 21095 del 5 febbraio 1996 e' stato approvato il disciplinare del corpo degli esperti, il cui testo e' stato sostituito con quello successivamente approvato con decreto ministeriale 20633 del 20 febbraio 2004 ed aggiornato, da ultimo, con decreto ministeriale 20653 dell'8 marzo 2006. Senza entrare nel merito di ogni singola questione, va evidenziato che le richieste di informazioni inviate all'Enci erano volte a conoscere le iniziative adottate su esposti di propri soci, oppure finalizzate ad ottenere elementi di risposta alle numerose interrogazioni parlamentari (ben 20 negli ultimi due anni, piu' una risoluzione in sede di Commissione Agricoltura alla Camera dei deputati). In particolare trattasi di esposti in merito a: mancanza di requisiti di alcuni esperti giudici; assenza di allineamento tra la banca dati Enci e l'anagrafe canina ufficiale; non correttezza nelle procedure di registrazione dei passaggi di proprieta' dei cani; uso strumentale delle commissioni di disciplina per sanzionare meri comportamenti di critica; conflitti con i propri soci collettivi con ripercussioni sullo svolgimento dell'attivita' tecnica; disparita' tra soci allevatori. Si sottolinea che questo Ministero esercita un potere di vigilanza con particolare riferimento alle vicende che si riflettono sulla gestione del libro genealogico e in particolare riferite a: 1) Esperti giudici. Questa amministrazione ha sempre ritenuto l'assenza di giurisdizione da parte del giudice amministrativo, nei confronti di provvedimenti disciplinari comminati da un'associazione con personalita' giuridica privata, a carico di un socio dell'associazione stessa. Tuttavia va ricordato che lo stesso giudice amministrativo ha, in passato, qualificato come attivita' di rilievo pubblicistico quelle svolte dall'Enci con riferimento alla tenuta del libro genealogico e dell'albo degli esperti, anche in quanto regolamentate da appositi disciplinari approvati da questo Ministero (cfr. sentenza TAR Lombardia del 7 aprile 2004). Da cio' discende che anche nell'attivita' svolta dagli esperti potrebbero individuarsi aspetti di rilevanza pubblica con riferimento alla vigilanza sulla regolarita' ed imparzialita' nella valutazione degli animali e nel rilascio di titoli e riconoscimenti che ne aumentano il valore genetico ed economico. L'autonomia organizzativa e decisionale, legittimamente rivendicata dall'Enci rispetto a controversie che rivestono natura privatistica, trova comunque un limite nella necessita' di garantire la corretta applicazione, per quanto riguarda requisiti, curriculum e formazione degli esperti, di tutte le disposizioni contenute nei relativi disciplinari. A fronte della presentazione di esposti che mettono in dubbio la regolarita' degli esperti giudici, con riferimento al mancato possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche, sarebbe stato, prima di tutto, interesse dell'Enci procedere tramite gli uffici, ad effettuare, come peraltro suggerito da questa amministrazione, tutte le verifiche necessarie ad escludere l'esistenza di irregolarita'. Cio' al fine di poter garantire credibilita' e trasparenza all'intero settore allevatoriale di riferimento. Gli esposti in questione non hanno, invece, formato oggetto di alcuna verifica da parte degli uffici poiche' l'Enci ha sostenuto che gli esperti giudici in parola, nominati prima dell'approvazione del nuovo disciplinare, manterrebbero comunque la loro qualifica (valutazione errata e non conforme alle norme dall'articolo 22 del disciplinare del libro genealogico a suo tempo approvato con decreto ministeriale n. 21095 del 5 febbraio 1996). 2) Allineamento banca dati ENCI e anagrafe canina. L'accordo tra il Ministero della salute e le Regioni, sottoscritto il 6 febbraio 2003 e recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003, in materia di benessere degli animali da compagnia, all'articolo 4 ha previsto l'introduzione del microchip, quale unico sistema ufficiale di identificazione, a decorrere dal 1 o gennaio 2005. In tal senso le nuove norme tecniche del libro genealogico, approvate con decreto ministeriale 21203 del 2005, hanno previsto, all'articolo 6, l'identificazione dei cuccioli tramite microchip uniformandosi cosi' alla predetta normativa nazionale. Pertanto la banca dati dell'Enci fino al 31 dicembre 2004 avrebbe dovuto necessariamente essere in linea con l'anagrafe canina detenuta dalle regioni, laddove il sistema risultava attivato. Dal 1 o gennaio 2005 la banca dati Enci e l'anagrafe canina avrebbero invece dovuto essere completamente allineate sull'intero territorio nazionale. Proprio ad evitare elusioni in materia di anagrafe, la Commissione tecnica centrale nel 2004 e 2005 (deliberazioni del 20 dicembre 2004 e del 2 febbraio 2005), ribadi' l'esigenza di attenersi anche per la gestione del libro genealogico, a quanto previsto dalla legge n. 281 del 1992, affermando che unitamente al modello B di denuncia delle cucciolate, previsto dalle norme tecniche del libro genealogico, il proprietario della fattrice doveva allegare certificazione veterinaria di avvenuta identificazione ed iscrizione all'anagrafe canina. Invece, con circolare n. 3241 del 24 gennaio 2005, il Direttore generale dell'Enci e responsabile dell'Ufficio centrale del libro genealogico, richiamando una precedente nota del 1 o giugno 2004, informava le delegazioni Enci che gli allevatori titolari e/o associati d'affisso riconosciuto da Enci/Fci avevano la facolta' di registrare al libro genealogico cucciolate identificabili anche attraverso l'apposizione della sigla assegnata dall'Enci stesso. È evidente che con lo stesso strumento informativo l'ente avrebbe potuto dare istruzioni diverse. Solo in data 21 aprile 2006 il Consiglio direttivo dell'Enci ha deliberato di dare attuazione alle norme tecniche del libro genealogico a decorrere dal 1 o ottobre 2006, ben 19 mesi dopo la loro approvazione da parte di questo Ministero, richiedendo per i nuovi nati l'identificazione tramite microchip. La delibera e' stata portata a conoscenza delle delegazioni Enci con circolare n. 18860 dell'11 maggio 2006. Almeno fino al 1 o ottobre 2006, data in cui sono entrate in funzione le nuove norme tecniche del libro genealogico, migliaia di cuccioli sono stati iscritti al libro genealogico, senza risultare all'anagrafe canina o essendo stati identificati tramite un microchip non applicato da veterinari delle aziende sanitarie locali o accreditati. La scrivente amministrazione, preso atto di cio', contestava all'Enci il persistere dell'inerzia nell'attivazione di qualsiasi adeguamento della propria banca dati, anche perche' l'ente dichiarava di considerarsi svincolato dal richiamato obbligo di identificazione ufficiale che, a suo avviso, avrebbe dovuto gravare solo sull'allevatore, al quale pero' non veniva, peraltro, imposto alcun onere di informare l'Enci stesso dell'avvenuta applicazione del microchip ufficiale. Non c'e' dubbio che questo Ministero abbia esercitato la prevista vigilanza sull'Enci, nonche' abbia contestato l'inosservanza della normativa sull'anagrafe canina. Peraltro, volendo conseguire l'obiettivo di giungere all'applicazione della citata normativa, questa amministrazione non poteva non partire da constatazioni di fatto, rappresentate, da un lato, dalla necessita' di smuovere l'inerzia dell'ente, vincolandolo a precise scadenze temporali di adeguamento, fino alla applicazione a regime, dall'altro, dall'opportunita' di servirsi delle banche dati esistenti presso l'Enci stesso, trasferendo le informazioni sia alle regioni che avevano attivato l'anagrafe, che, come tali, potevano verificare l'avvenuta o meno iscrizione degli animali, sia alle regioni fino allora inattive che potevano cosi' dotarsi di un iniziale base dati su cui costruire le proprie banche. A seguito di approfondimenti con i responsabili dell'Enci, in una apposita riunione tenutasi il 2 giugno 2007 in cui e' stata anche rappresentata la reale situazione dei cuccioli iscritti dall'8 marzo 2005 al 30 settembre 2006, con il decreto ministeriale n. 10056 del 6 luglio 2007 sono state emanate norme di raccordo tra il libro genealogico ed il sistema di identificazione dei cani previsto dall'anagrafe. Il predetto provvedimento innanzi tutto ribadisce il principio che il sistema identificativo recepito con l'innanzi citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, costituisce l'unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, sia per le esigenze sanitarie che per quelle zootecniche. Lo stesso decreto prevede poi che a decorrere dal 1 o ottobre 2007 venga avviato l'allineamento tra banca dati Enci ed Anagrafe canina, per quanto concerne, evidentemente, i dati del periodo 2005-2007, nonche' stabilisce l'obbligo di identificare i cani gia' iscritti al libro genealogico e non all'anagrafe, a prescindere dalla loro data di nascita, ogni qual volta i proprietari dei cani stessi chiedono all'Enci un servizio (denuncia monta e nascita) o partecipano ad una manifestazione canina. In tal senso non solo e' stato assicurato l'allineamento del libro genealogico all'anagrafe canina a decorrere dal 2005, ma si e' estesa l'identificazione con microchip, per alcune situazioni, anche a cani nati in precedenza. Il decreto ministeriale e' stato pubblicato sul sito web di questo Ministero e dell'Enci e lo stesso Enci ha predisposto una circolare esplicativa per i soci. La situazione e' stata cosi' regolarizzata grazie al citato decreto ministeriale n. 10056 del 6 luglio 2007 ed ai successivi atti suggeriti all'Enci (circolari, eccetera) al fine di dare corretta attuazione agli interventi nei termini stabiliti dal decreto. È proceduta invece a rilento la regolarizzazione dei cani, riferiti ad allevatori titolari di affisso, identificati con il solo tatuaggio. Nel mese di luglio 2008 una nuova iniziativa ha consentito di superare questo ultimo ostacolo, iniziativa che ha cominciato a dare i suoi frutti a partire dal successivo mese di ottobre. 3) Enci/Sips. La creazione ad hoc di una nuova associazione, su richiesta della interessata (Club Italiano Bleu di Gascogne) quale affidataria della tutela di alcune razze, gia' tutelate da preesistente associazione (Sips) non puo' che violare il principio statutario della non duplicita' (articolo 21), laddove il venir meno dei compiti gia' attribuiti alla vecchia organizzazione non e' giustificato, ne' dall'esistenza dei presupposti ricollegabili alla perdita di qualita' di socio, ne', tantomeno, alla violazione di alcuna normativa tecnica di settore. L'articolo 21 dello statuto stabilisce infatti che non possa essere riconosciuta piu' di una associazione specializzata per razza o gruppo di razze. In nessuna parte dello statuto inoltre e' data la possibilita' al Consiglio direttivo Enci (articolo 13) di intervenire, senza motivo, sull'assetto sociale di un proprio socio collettivo, obbligandolo a subire una deminutio delle proprie competenze e dei propri associati, al solo fine di favorire altri soggetti. Le funzioni svolte dalle associazioni specializzate di razza, che agiscono anche e soprattutto nell'interesse dei loro soci, non possono essere considerate «incarichi» magnanimamente attribuiti dal Comitato direttivo che, ai sensi di statuto, ha solo il potere di riconoscerle in presenza dei requisiti richiesti (articoli 4 e 21), di deliberarne la perdita della qualita' di socio nei casi previsti (articolo 7) o di porre in essere quanto stabilito nelle norme che disciplinano i rapporti tra lo stesso Enci ed i soci collettivi (sezione IV del vigente regolamento di attuazione). Cio' vale anche per il prospettato affidamento della tutela del segugio maremmano, razza in corso di riconoscimento da parte della Commissione tecnica centrale a nuova e costituenda associazione, a fronte di un'approfondita attivita' di ricerca, rilievi di campo e documentazione predisposta dalla richiedente Sips. Al fine di reperire una possibile risoluzione presso questo Ministero si e' tenuto un incontro tra i Presidenti di Enci e Sips in data 22 aprile 2008. A seguito di tale scambio di opinioni, la Sips si e' riservata di formulare una proposta di ricomposizione dei propri rapporti con il Club Bleu de Gascogne, da inviare alla scrivente ed all'Enci il quale si e', a sua volta, impegnato a discutere detta proposta in sede di Consiglio direttivo. La proposta in questione e' stata formulata ed inviata dalla Sips in data 8 maggio 2008. L'Enci e' stato in grado di dare solo risposte negative all'iniziativa. Preso atto delle ordinanze, favorevoli all'Enci, intervenute in sede cautelare, nella controversia Sips c/Enci occorre attendere comunque la decisione di merito che potrebbe anche contenere valutazioni diverse. Nel frattempo l'Enci coglie le occasioni per delegittimare gli organi sociali della Sips rinviando alla Commissione di disciplina l'intero Consiglio di Amministrazione sulla base di esposti generici sottoscritti da un esiguo numero di soci Sips (30 su 15.000), molti dei quali, per di piu', hanno segnalato che la loro firma era falsa, o ancora sospendendo il Presidente del sodalizio da socio per il solo motivo di aver criticato consiglieri Enci. 4) Commissioni di disciplina. Si premette che l'attivita' svolta dalle Commissioni di disciplina e' e resta quella di un organo sociale interno di una associazione giuridica di diritto privato, ambito, in cui questa amministrazione non puo' entrare (articolo 27 dello statuto). Del resto non puo' dimenticarsi che il precedente testo di statuto, vigente fino al 1999, all'articolo 6-bis stabiliva la sospensione dell'attivita' sociale a carico dei soci che avessero ricorso contro delibere degli organi sociali avanti all'Autorita' giudiziaria o all'Autorita' amministrativa tutoria. A seguito di espressa richiesta di questa amministrazione, basata sulla necessita' di rispettare le liberta' democratiche, tale previsione, in sede di revisione dello statuto, e' stata cancellata. In virtu' dell'articolo 27 del nuovo statuto i soci sono tenuti a rispettare statuto, regolamenti e disposizioni sociali, nonche' regole della deontologia e correttezza sportiva. Di fatto pero' le Commissioni di disciplina vengono investite spesso anche di questioni che dovrebbero essere trattate dal giudice ordinario civile o penale su istanza dell'interessato (presunti diffamazione, calunnia, conflitto d'interessi eccetera) con effetti impropri quali la sospensione dell'allevatore dall'apposito registro e dell'animale di sua proprieta' dal libro genealogico. 5) Albo degli allevatori-soci allevatori. Fin dal 2004, su richiesta dell'Enci sono state approvate con decreti ministeriali n. 21993 del 17 maggio 2004, n. 25786 del 31 dicembre 2004 e n. 21075 del 6 aprile 2004 proroghe al disciplinare del libro genealogico (articolo 22) al fine di poter completare l'adeguamento del sistema informatico in uso, per redigere l'elenco effettivo degli allevatori (registro degli allevatori) in possesso dei requisiti richiesti. Di fatto il persistere cosi' a lungo di una situazione di indeterminatezza ha costituto fonte di possibile contenzioso, per disparita' di trattamento tra i soci Enci per i quali il nuovo statuto prevede l'iscrizione al registro degli allevatori. Infatti risultavano equiparati soci in possesso di cani e soci che ne erano privi, continuando questi ultimi ad essere talora investiti di funzioni di responsabilita' (consiglieri di amministrazione, esperti giudici, eccetera). In realta' tale problema si sarebbe dovuto risolvere all'interno dell'Associazione senza stravolgere la nominativa tecnica. In ogni caso in quel momento era intuitivo che, senza un adeguato supporto informatico, le verifiche previste dal disciplinare del libro genealogico non potevano essere accurate e, pertanto, la citata ennesima proroga del termine in questione era stata ritenuta ancora necessaria. È il caso di segnalare, pero', che il decreto ministeriale n. 21075 del 6 aprile 2006, di approvazione dell'ultima proroga, e' stato impugnato avanti al Tribunale amministrativo del Lazio, che, con sentenza n. 5240107 del 6 giugno 2007, ha accolto il gravame. Su consiglio dell'Avvocatura generale dello Stato, questa amministrazione non ha proposto appello al Consiglio di Stato. Il decreto ministeriale in questione e' stato quindi annullato. Il citato decreto ministeriale, poi annullato, cosi' come risulta dal ricorso al Tribunale amministrativo regionale Lazio, attuava una ulteriore proroga per consentire l'accertamento dei requisiti necessari per essere iscritti al registro degli allevatori e quindi soci individuali Enci, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dello statuto. In realta', con riferimento alla verifica del mantenimento dei requisiti di cui sopra, va sottolineato come questa Amministrazione, a seguito di segnalazioni, in vista dell'assemblea dell'aprile 2008, avesse inviato all'Enci apposita raccomandazione di verificare la regolare titolarita' del diritto di voto ed in particolare di verificare che i soci allevatori singoli risultassero regolarmente iscritti al registro degli allevatori, in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Dal verbale del comitato esecutivo del 20 maggio 2008 risulta che il direttore generale si e' limitato a dichiarare che la ministeriale in questione era pervenuta in data successiva allo svolgimento dell'assemblea. Ancora, nel verbale stesso si precisa che il consiglio direttivo, gia' in data 3 ottobre 2006, aveva sottolineato testualmente che «l'uscita dal registro degli allevatori non comporta la perdita della qualifica di socio allevatore Enci, in quanto questa ipotesi non e' contemplata tra le cause espressamente previste dall'articolo 7 dello statuto soci dell'Enci». Da cio' si deduce che, anche ammettendo la regolare tenuta del registro allevatori, detto strumento non sembrerebbe essere utilizzato per lo scopo per il quale e' stato istituito e cioe' quello di costituire un requisito necessario perche' i soci singoli possano essere considerati tali. Nel 2008 gli allevatori iscritti nel registro del libro genealogico sono 1270, mentre i soci allevatori risultano 1692. Vi sarebbero quindi oltre 400 soci allevatori senza i requisiti previsti che esercitano il diritto di voto e ricoprono cariche sociali. In conclusione si evidenzia quindi la correttezza di questa Amministrazione a tutti i livelli: giurisdizione amministrativa, osservazioni agli esposti di soci, correttezza improntata alla difesa dell'Ente quale istituzione, ma, soprattutto, al rispetto della legge e delle disposizioni tecniche, al di la' di qualsiasi tentativo di strumentalizzazione. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Luca Zaia." . _:Bea1f80a8274a5c9a9d313eeeb72b85a9 "20090323" . _:Bea1f80a8274a5c9a9d313eeeb72b85a9 "MINISTRO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI" . _:Bea1f80a8274a5c9a9d313eeeb72b85a9 . "MARSILIO MARCO (POPOLO DELLA LIBERTA')" . _:Bea1f80a8274a5c9a9d313eeeb72b85a9 . "FRASSINETTI PAOLA (POPOLO DELLA LIBERTA')" . . . . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01651 presentata da PAOLA FRASSINETTI martedi' 18 novembre 2008, seduta n.088 FRASSINETTI, MARSILIO, RAMPELLI, BIAVA e DE ANGELIS. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - Premesso che: l'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) e' associazione di diritto privato nata nel 1882 come Kennel Club Italiano, che ha ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica, secondo il codice civile del 1865, con regio decreto 13 giugno 1940 n. 1051; la natura privata dell'associazione, che ha lo scopo di tutelare le razze canine riconosciute pure, e' stata riconosciuta anzitutto ai fini della individuazione dei cosiddetti «enti inutili» perche' in quella circostanza fu ritenuto «ente di preesistente natura privatistica»; questa natura e' stata affermata poi dalla giurisprudenza ordinaria (Cassazione sezioni unite civili 2 marzo 1972 n. 1404; Cassazione sezioni unite civili 4 luglio 1987 n. 5866) e dalla giurisprudenza amministrativa (Tar Lombardia, sezione I ordinanza, 19 aprile 2006, n. 924; Cons. Stato, sezione VI, ordinanza 28 febbraio 2006, n. 1042; Tar Lombardia, sezione I, 30 aprile 2004, n. 1554); l'ENCI cura la tenuta del libro genealogico nel rispetto della normativa vigente sulla base di appositi disciplinari approvati con decreto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e restali (MIPAAF). La gestione del libro genealogico non comporta mutamento della natura giuridica dell'ENCI, ne' sottintende una delega di poteri pubblici da parte dello Stato (disponibile solo per legge) poiche' detta attivita' non deriva dallo Stato ma dai soci cinofili che ne sopportano i costi individuali per la selezione e collettivi per la gestione ed i servizi forniti dall'ente. Il decreto legislativo 529 del 1992 afferma infatti che i libri genealogici sono istituiti dalle associazioni nazionali di allevatori di specie e razza; solo sulla tenuta di questi libri si esercita il controllo formale dello Stato (donde la vigilanza del MIPAAF e le occorrenti approvazioni ministeriali dei disciplinari) per la possibile rilevanza pubblica che l'attivita' in parola, che resta comunque privata, puo' rivestire per l'affidamento dei terzi sui documenti e le certificazioni che tale libro rilascia (quest'ultimo paragrafo e' tratto dalla memoria di costituzione dell'Avvocatura Generale dello Stato nel giudizio di impugnativa del decreto ministeriale 6 aprile 2006 n. 21075 promossa contro il MIPAAF, dunque dall'avvocato difensore del Ministero); il 14 aprile 2008 perviene nota all'ENCI dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con la quale, in riferimento a una comunicazione di un socio, il geometra Reggiani, si chiedono informazioni all'Ente in merito alla denuncia presentata dallo stesso Reggiani contro il Vice Presidente dell'Ente, signor Balducci. L'ENCI risponde il 24 aprile che l'esposto in argomento e' stato tempestivamente trasmesso agli organi statutariamente competenti. Nel merito, il Consiglio direttivo dell'ENCI (18 aprile) ha preso atto dell'archiviazione disposta dalla commissione di disciplina. Si comunicano al ministero le motivazioni alla base della decisione di archiviazione. L'ENCI comunica altresi' che il Comitato consultivo degli esperti sta trattando la questione (oggi esaurita); il 21 aprile 2008 giunge all'ENCI nota del Ministero avente per oggetto «Assemblea ENCI». Nella nota si legge: «in vista della prossima assemblea, indetta per il giorno 19 aprile 2008, onde evitare qualsiasi rischio di contenzioso, si invita codesto Ente ad effettuare una verifica accurata della regolare titolarita' dell'esercizio del diritto di voto da parte dei soci con riferimento a quanto lamentato nella nota del 9 aprile 2008 inviata dal signor Franceschetti direttamente a codesto stesso ente e per conoscenza alla scrivente Amministrazione (...)». II Consiglio direttivo dell'ente ha ritenuto di non dover rispondere alla nota ministeriale poiche' la questione, meramente associativa, e' di stretta competenza dell'ente. Il Consiglio direttivo dell'ENCI ha sottolineato che si sarebbe potuto rispondere nel merito senza difficolta'. Nessuna azione e' stata intentata sulle questioni indicate. Una azione giudiziaria e' stata invece successivamente intentata sul conteggio dei voti assegnati alle diverse liste: il giudice ha considerato legittimo il conteggio dei voti e il comportamento del Presidente dell'assemblea, dando pienamente ragione all'ENCI; il 30 maggio 2008 perviene all'ENCI nota del Ministero, con la quale, diversamente dalla precedente nota del 23 febbraio 2007 (nella quale si precisa che, ferma restando la continuita' dell'azione di tutela per le razze, le valutazioni su come tutelare meglio le stesse rientrano «nell'assoluta autonomia statutaria» dell'ente) si invita l'ENCI a riesaminare il dossier dei rapporti tra ENCI e la Societa' Italiana pro segugio. L'ENCI risponde il 4 giugno sottolineando che per due volte la questione e' stata sottoposta all'attenzione del giudice ordinario che ha riconosciuto pienamente legittimo l'operato dell'ente. Inoltre, l'ENCI riafferma la propria autonomia e la spettanza meramente interna di tante questioni che periodicamente vengono poste all'attenzione del Ministero, nell'intento di pochi di rafforzare contestuali iniziative giudiziali intraprese avverso l'ente, o di ribaltare il probabile esito negativo delle stesse; il 30 giugno 2008 perviene all'ENCI nota dal Ministero con la quale si richiedono all'ente utili elementi informativi in merito ai quesiti posti dall'interrogazione a risposta scritta n. 4-00218 dei senatori Carrara e altri. L'ENCI risponde il 2 luglio sui seguenti punti: trasparenza gestione Libro genealogico, rispetto disposizioni anagrafe canina, inoculazione microchip e certificazione veterinaria, rapporti con Societa' Italiana pro segugio, regolarita' del funzionamento della commissione di disciplina ENCI, regolarita' del funzionamento dell'ufficio centrale del libro genealogico, regolarita' rispetto alle problematiche in tema di conchectomia, pieno funzionamento del registro allevatori; il 30 giugno 2008 perviene all'ENCI nota dal Ministero con la quale si richiedono all'ente utili elementi informativi in merito ai quesiti posti dall'interrogazione a risposta scritta n. 4-00418 degli onorevoli Alessandri e Rainieri. L'ENCI risponde il 2 luglio sui seguenti punti: trasparenza gestione libro genealogico, rispetto disposizioni anagrafe canina, inoculazione microchip e certificazione veterinaria, rapporti con Societa' italiana pro segugio, regolarita' del funzionamento della commissione di disciplina ENCI, regolarita' del funzionamento dell'ufficio centrale del libro genealogico, regolarita' rispetto alle problematiche in tema di conchectomia, pieno funzionamento del registro allevatori; il 30 giugno 2008 perviene nota dal Ministero con la quale si richiedono all'ENCI utili elementi informativi in merito ai quesiti posti dall'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00138 degli onorevoli Caparini e altri. L'ENCI risponde il 2 luglio sui seguenti punti: presunto stato di crisi dell'allevamento italiano (azioni dell'ENCI a favore degli allevatori), regolare istituzione del registro allevatori e suo funzionamento dinamico; per cercare di fare chiarezza sulla vicenda ENCI/Societa' italiana pro segugio (SIPS), piu' volte sollevata dal Ministero anche a seguito di interrogazioni parlamentari, il 5 agosto 2008 l'ENCI invia comunicazione al Ministero, su delibera del Consiglio direttivo del 7 luglio 2008 a firma del proprio legale, in relazione sia al contenzioso in corso tra la Societa' italiana pro-segugio e l'ENCI, sia all'autonomia dell'ente di organizzazione interna ai fini della valorizzazione delle singole razze canine; relativamente al primo aspetto, l'ENCI evidenzia ancora che la Societa' italiana pro segugio ha promosso giudizio avanti il Tribunale di Milano, il quale: a) in sede cautelare, per due volte (ordinanze del 9 maggio e 27 settembre 2007) ha ritenuto del tutto corretto l'operato dell'ENCI; b) nel merito, ha ritenuto la causa matura per la decisione, fissando udienza di precisazione delle conclusioni al 7 gennaio 2009, presumibilmente condividendo quanto per due volte deciso dal Tribunale di Milano, in sede cautelare. Relativamente al secondo aspetto l'ENCI ha messo in evidenza che non pare di competenza del Ministero entrare nel merito delle scelte di una associazione di diritto privato, di preferire o meno un'associazione specializzata di razza, e cosi', piu' nello specifico, di invitare formalmente l'ENCI a rivedere le proprie decisioni relativamente alla pro segugio, tra l'altro senza una necessaria considerazione di quanto gia' accertato e statuito dal Tribunale di Milano; l'ENCI ha ribadito che l'articolo 21 dello statuto prevede che vi sia una sola associazione a seguire una certa razza o gruppo di razze, ossia non vi siano due associazioni che fanno la stessa cosa. È invece errata l'interpretazione piu' volte ribadita dal ministero secondo cui il Consiglio direttivo dell'ENCI, eletto democraticamente dai propri associati, non possa modificare le deleghe attribuite agli associati, relativamente alla cura e valorizzazione di una o piu' razze. Le razze affidate non sono di «proprieta'» degli associati e, agli occhi del sistema pubblico, il referente e' l'ENCI, e non i suoi singoli associati. Attraverso la propria nota, l'ENCI ha affermato che ogni precisazione viene effettuata ai fini del confronto costruttivo tra l'ente e il Ministero, fermo il riconoscimento in concreto degli spazi di liberta' associativa che connotano l'ENCI; il giorno 11 agosto 2008 il Ministero invia all'ENCI nota, con la quale si chiedono spiegazioni all'ente circa la risposta negativa fornita dal Consiglio direttivo del 25 luglio alla richiesta del geometra Reggiani di revoca dei provvedimenti a carico dello stesso. In particolare, il Ministero scrive: «si comunica che non risulta possibile comprendere il significato dell'espressione: anche l'attivita' dell'esperto giudice rientra nella sfera di assoluta autonomia dell'Ente, cosi' come stabilito dall'ordinanza 28 febbraio 2006 del Consiglio di Stato». L'ENCI ha risposto, attraverso il suo legale, sottolineando come il Consiglio di Stato nel 2006 e' intervenuto, accogliendo ricorso dell'ENCI a seguito di ordinanza del TAR su ricorso dello stesso geometra Reggiani contro la sospensione dall'Albo dei giudici ENCI. Nell'ordinanza del Consiglio di Stato si legge: «appare dubbia la sussistenza della giurisdizione amministrativa, non rinvenendosi, nell'oggetto della controversia, una connessione diretta con l'esercizio di pubbliche funzioni da parte di un'associazione che appare permanere nella sua originaria natura privatistica». Il provvedimento cautelare del Consiglio di Stato nega l'esistenza della giurisdizione del giudice amministrativo per questioni legate a provvedimento disciplinare nei confronti di iscritto all'Albo degli esperti ENCI, non essendoci esercizio di pubbliche funzioni, ma attivita' di natura privatistica, legata al dato associativo. Peraltro, la posizione assunta dal Consiglio di Stato, a favore della natura privatistica dell'ENCI e perlomeno di alcune delle sue attivita', ha trovato recente sottolineatura e sviluppo da parte dell'Avvocatura di Stato, che in recenti contenziosi (da ultimo, nel giudizio promosso dal signor Veronesi e altri avverso il decreto ministeriale n. 10056 del 6 luglio 2007, avanti il Tar Lazio: sezione II-ter; R.G. 9857/07) ha evidenziato che l'ENCI non esercita funzioni pubbliche delegate ma attivita' privata, pur se di rilevante interesse pubblico collettivo; il giorno 1 o settembre 2008 il Ministero invia all'ENCI nota, a firma del Direttore enerale Giuseppe Blasi, con la quale si richiedono all'ente utili elementi informativi in merito ai quesiti posti dell'interrogazione a risposta scritta (seduta 48 del 24 luglio 2008) dei senatori Carrara e altri. Nell'interrogazione vengono richiesti chiarimenti contabili in relazione all'attivita' dell'OCIM e ai crediti relativi dell'ENCI nei confronti del Ministero. Vengono inoltre richiesti chiarimenti sui crediti nei confronti delle delegazioni inadempienti. L'ENCI ha formulato dettagliata risposta nel merito; il giorno 4 settembre 2008 il Ministero invia nota, con la quale si richiede all'ENCI quali iniziative l'ente abbia adottato per l'avvio del procedimento in merito alla pratica del signor Guerrieri relativa a questioni riguardanti rapporti tra lo stesso Guerrieri, l'allevatore di un cane di razza Golden Retriever e la persona che materialmente avrebbe venduto il cane al Guerrieri. L'ENCI ha risposto che, per quanto di competenza, il certificato genealogico risulta regolare, considerato che il proprietario della fattrice risultava, al momento dell'iscrizione del soggetto al libro, quello indicato sul certificato; il giorno 9 settembre 2008 il Ministero invia nota, con la quale si richiedono all'ENCI utili elementi in merito all'esposto nei confronti degli esperti giudici Raimondi Giancarlo e Ghidelli Antonio. L'ENCI ha risposto che l'esposto inoltrato in data 10 dicembre 2007 dal dottor Vincenzo Ferrara e' stato esaminato dalla Commissione di disciplina di 1 a istanza dell'ente che 1 o aprile 2008 ha disposto l'archiviazione della pratica e la trasmissione della denunzia, per competenza, al Comitato consultivo Esperti poiche' gli addebiti sollevati dal denunziante riguardano l'espletamento dell'attivita' di esperti-giudici. Il Comitato consultivo degli esperti - al quale era contestualmente indirizzato l'esposto - ha attualmente in corso di istruttoria la pratica; il giorno 23 settembre 2008 il Ministero invia all'ENCI nota (n. MIPAAF 10971) avente per oggetto «denuncia geometra Donato Reggiani nei confronti dell'esperto giudice Francesco Balducci». L'ente ha risposto che la comunicazione del geometra Reggiani e' datata 6 settembre 2008 e che la stessa e' stata gia' portata all'attenzione del Comitato esecutivo, riunitosi il 16 settembre. Le proposte formulate dal Comitato esecutivo vengono poi esaminate dal Consiglio direttivo. La stessa comunicazione del geometra Reggiani e' stata dallo stesso indirizzata al Comitato Consultivo degli Esperti e alla Commissione di disciplina di prima istanza che ha provveduto alla rubricazione della pratica; il giorno 23 settembre 2008 il Ministero invia all'ENCI nota (n. MIPAAF 10969) averte per oggetto «sollecito esposto per irregolarita' esperti giudice» effettuata dal signor Nicolelli. L'ENCI ha risposto che la comunicazione del signor Nicolelli e' stata portata all'attenzione degli organi competenti. La stessa comunicazione, dallo stesso indirizzata al Comitato consultivo degli esperti, e' stata esaminata nella riunione del 4 settembre 2008. La commissione di disciplina di prima istanza, messa in indirizzo dallo stesso signor Nicolelli, ha provveduto alla rubricazione della pratica. Per quanto riguarda l'effettuazione di verifiche da parte degli uffici sul possesso dei requisiti sulla formazione e nomina degli esperti giudici gia' nominati antecedentemente all'introduzione del disciplinare del corpo degli esperti approvato con decreto ministeriale n. 20894 del 18 aprile 2000, l'ENCI ha riportato il contenuto dell'articolo 20, decretato dallo stesso Ministero, che recita quanto segue: «(...) Gli esperti gia' nominati Giudici dell'ENCI all'atto dell'approvazione del presente disciplinare conservano a tutti gli effetti detta qualifica». Gli esperti giudici Cavicchi Aldo, Mantovani Alvaro e Gaggi Vitaliano erano gia' stati nominati esperti giudici antecedentemente al 18 aprile 2000. L'ENCI ha anche segnalato al Ministero che, a fronte di denuncia in sede penale, sostanzialmente per i medesimi fatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha presentato richiesta al GIP di archiviazione il quale vi ha provveduto con ordinanza del 12 maggio 2008; il giorno 23 settembre 2008 il Ministero invia all'ENCI nota (n. MIPAAF 10967) avente per oggetto «sollecito esposto per irregolarita' di vari esperti giudice» effettuata ancora dal geometra Reggiani, su cui, giova precisare, grava una proposta di esclusione, promossa dalla Commissione di disciplina dell'ente, su cui deve pronunciarsi l'Assemblea dei soci. Lo stesso Reggiani e' radiato dell'attivita' giudicante. L'ENCI ha risposto che la comunicazione del geometra Reggiani e' stata esaminata dagli organi competenti. La stessa comunicazione, inviata anche al Comitato consultivo degli sperti e' stata esaminata nella riunione del 4 settembre 2008. La Commissione di disciplina di prima istanza ha regolarmente provveduto alla rubricazione della pratica. Per quanto riguarda l'effettuazione di verifiche da parte degli uffici sul possesso dei requisiti sulla formazione e nomina degli esperti giudici gia' nominati antecedentemente all'introduzione del disciplinare del corpo degli esperti approvato con decreto ministeriale n. 20894 del 18 aprile 2000, l'ENCI ha riportato ancora il contenuto dell'articolo 20, decretato dallo stesso Ministero, di cui sopra. Gli esperti giudici citati anche in questo esposto erano gia' stati nominati esperti giudici antecedentemente al 18 aprile 2000. L'ENCI ha ancora segnalato al Ministero che, a fronte di denuncia in sede penale, sostanzialmente per i medesimi fatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha presentato richiesta al GIP di archiviazione, il quale vi ha provveduto con sentenza del 12 maggio 2008; il giorno 23 settembre 2008 il Ministero invia all'ENCI nota (n. MIPAAF 10964) avente per oggetto «sollecito esposto per irregolarita' esperti giudice», effettuata ancora dal geometra Reggiani. L'ENCI ha risposto che anche questa comunicazione del geometra Reggiani e' stata esaminata dagli organi competenti. Il Comitato consultivo degli Esperti ha trattato l'argomento nel corso della riunione del 23 luglio 2008. La Commissione di disciplina di prima istanza, messa in indirizzo dallo stesso geometra Reggiani, ha provveduto alla rubricazione della pratica. Per quanto riguarda l'effettuazione di verifiche da parte degli uffici sul possesso dei requisiti sulla formazione e nomina degli esperti giudici gia' nominati antecedentemente all'introduzione del disciplinare del corpo degli esperti approvato con decreto ministeriale n. 20894 del 18 aprile 2000, l'ENCI ha riportato ancora una volta il contenuto dell'articolo 20, decretato sempre dallo stesso Ministero. Gli esperti giudici citati erano gia' stati nominati esperti giudici antecedentemente al 18 aprile 2000. L'ENCI ha naturalmente segnalato al Ministero che, a fronte di denuncia in sede penale, sostanzialmente per i medesimi fatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha presentato richiesta al GIP di archiviazione, il quale vi ha provveduto con sentenza del 12 maggio 2008. Si precisa anche che l'esposto del signor Reggiani era indirizzato nei confronti del Presidente e del Vicepresidente dell'ENCI, oltre che della Presidente del Comitato degli esperti giudici dell'ente; il giorno 23 settembre 2008 il Ministero invia all'ENCI una nota (n. MIPAAF 11328) avente per oggetto «atto integrativo all'esposto inoltrato nei confronti dell'esperto giudice Matilde Capparoni in data 15 gennaio 2008» effettuata ancora una volta dal geometra Reggiani. L'ENCI ha risposto che il Consiglio direttivo, nella riunione del 25 luglio 2008, alla luce delle considerazioni e delle valutazioni del Comitato consultivo degli esperti del 23 luglio 2008, recependo la proposta formulata da quest'ultimo, in applicazione del disposto dell'articolo 10, lettera f), ultima parte, del disciplinare del corpo degli esperti del libro genealogico del cane di razza approvato con decreto ministeriale 20 febbraio 2004 n. 20633, ha deliberato la sospensione dell'esperto giudice signora Capparoni Matilde dall'attivita' giudicante sino alla comprovata rimozione dell'impedimento ostativo attualmente esistente. L'ENCI ha inoltre risposto che la Commissione di disciplina di prima istanza e il Comitato consultivo degli esperti hanno ricevuto l'integrazione del geometra Reggiani all'esposto in argomento; il giorno 23 settembre 2008 il Ministero invia all'ENCI nota (n. MIPAAF 11310) avente per oggetto «Richiesta del signor Reggiani di revoca dei provvedimenti disciplinari e mancato accoglimento da parte del Comitato Direttivo». Il Consiglio direttivo dell'ente ha deliberato di non rispondere ulteriormente a detta nota in quanto gia' esaustivamente trattata in altre precedenti risposte; il giorno 23 settembre 2008 il Ministero invia all'ENCI note (n. MIPAAF 11314 e 11319) aventi per oggetto «ulteriore diffida del signor Amendola - Cagna Wafa di casa Cacozza». L'ENCI ha risposto che ha provveduto nuovamente a dare riscontro alle comunicazioni del signor Amendola, allegando l'ultima comunicazione. Nella nota, il Ministero stigmatizza il comportamento dell'ENCI che fornirebbe informazioni agli interessati solo ove richiesto dal Ministero stesso. Si sottolinea che l'ENCI riceve in entrata circa 35.000 comunicazioni protocollate ogni anno, a cui si devono aggiungere le e-mail non protocollate e le richieste telefoniche di informazioni. L'ENCI evade ogni richiesta. Nel caso specifico, si tratta di un allevatore in causa con altro allevatore per questioni di proprieta' su un cane; il giorno 23 settembre 2008 il Ministero invia all'ENCI nota (n. MIPAAF 11316) avente per oggetto «articolo 21 dello Statuto. Rapporti ENCI/SIPS». Su delibera del Consiglio direttivo, il legale dell'ente, avvocato Luigi Gili, si occupa di inviare risposta con la quale si precisa che non pare spettare al Ministero entrare cosi' nel merito in vicende pendenti avanti un Tribunale della Repubblica, di matrice privatistica e che vede coinvolti tanto la SIPS quanto la CIBG, altro associato ENCI. Il legale dell'ente rappresenta anche le difficolta' organizzative che l'ENCI sta vivendo, per fare fronte all'incremento di richieste di chiarimenti e di sollecitazioni formali del Ministero, anche per vicende di cui il Ministero e' gia' a conoscenza o di rilievo meramente associativo, incremento che si e' manifestato proprio nell'ultimo periodo. L'ENCI continua a rappresentare la massima disponibilita' collaborativa verso il Ministero, come sinora mostrata a questo ultimo e, pur se a diverso titolo, a Regioni, a Enti locali e Guardia di finanza, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze; nella risposta all'interrogazione dell'onorevole Alessandri del 5 agosto 2008, lo stesso ministro Zaia, oltre a riconoscere la natura privatistica dell'ENCI (sottolineando che l'Ente non esercita funzioni pubbliche delegate ma attivita' privata, pur se di rilevante interesse pubblico collettivo), evidenzia anche il sostanziale corretto funzionamento del libro genealogico. A tale proposito si riporta, integralmente, quanto scritto nell'occasione dal Ministro in merito alle attivita' dell'Ufficio centrale del libro: «Attivita' dell'Ufficio centrale del Libro genealogico»; a garanzia della trasparenza e della correttezza della gestione del libro genealogico, l'albo degli allevatori e dei proprietari e' pubblicato sul sito internet www.enci.it, nell'ambito del nuovo servizio «libro genealogico on line» e risulta quindi facilmente consultabile da chiunque a far data dal 1 o ottobre 2006 e cio' vale anche per tutti i cani iscritti al libro genealogico i cui dati anagrafici e genetici sono rintracciabili sul sito medesimo a partire dalla stessa data. Le informazioni relative alla ubicazione degli allevamenti sono pubblicate solo a richiesta degli stessi allevatori che consentano il trattamento dei dati nel rispetto della normativa in vigore. Tale servizio on line nel periodo dal 1 o giugno 2007 al 28 agosto 2007 ha fatto registrare 658.000 contatti e di recente anche la Federazione cinologica internazionale (FCI), con proprio comunicato, ha manifestato il piu' ampio apprezzamento per l'iniziativa in parola. Per quanto concerne l'attivita' l'Enci sta, gia' da tempo, potenziando numero e qualita' dei controlli integrati, realizzati all'atto dell'inserimento dei dati relativi al libro genealogico. Il sistema effettua un controllo automatico mirato su tutti i campi che compongono la modulistica di denuncia e di iscrizione, producendo circa 100 controlli (coerenza tra data di monta, di nascita, di deposito; proprieta' stallone e fattrice, coerenza date tra una cucciolata e l'altra, eccetera). A titolo di esempio, nel caso di mancanza di microchip, oggi il sistema genera automaticamente un'anomalia che produce una comunicazione inviata all'allevatore ed alla delegazione competente. La pratica viene sbloccata solo a fronte della documentata inoculazione del microchip da parte del veterinario. Ciascuna anomalia viene registrata dal sistema e produce un insieme di statistiche che consentono all'ufficio centrale del libro di inviare comunicazioni mirate alle delegazioni, al fine del corretto invio delle pratiche all'Enci. Tali statistiche prodotte attraverso il Sistema di gestione di qualita' UNI EN ISO 9001:2000 consentono di individuare la tipologia dell'errore e le percentuali di diffusione (Allegato 5 Manuale gestione qualita'). Parallelamente si sta lavorando alla informatizzazione delle delegazioni. Si precisa che anche le verifiche sui requisiti per l'accesso e la permanenza nel registro allevatori sono realizzate automaticamente dal sistema informatico; sembra che non vi siano pertanto, su dichiarazione dello stesso Ministro, oggettivi malfunzionamenti dell'ENCI per questioni attinenti al libro genealogico tali da rendere necessario l'invio all'ente di ben 18 note formali in soli cinque mesi. Anche perche' il Ministero, che ha il compito di effettuare la vigilanza in relazione alle questioni attinenti al libro, ha propri rappresentanti, cosi' come sottolineato dallo stesso Ministro, negli organi amministrativi e tecnici dell'ente: il Consiglio direttivo, il Comitato degli esperti, la Commissione tecnica centrale dove possono comunicare il punto di vista del Ministero stesso e realizzare compiutamente la funzione di vigilanza attribuita. Il Ministero e' altresi' rappresentato da due membri del Collegio dei sindaci, di cui uno e' Presidente; non si puo' non richiamare la circostanza che numerose note ministeriali, alcune delle quali conseguenti a strumentali sollecitazioni scritte da pochi associati, fanno riferimento a fatti su cui e' gia' intervenuta la giustizia ordinaria dando piena ragione all'ENCI. È il caso delle continue note relative ai requisiti degli esperti giudici (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia - sentenza del 12 maggio 2008) e alla questione della Societa' italiana pro segugio (Tribunale di Milano - ordinanze del 9 maggio e 27 settembre 2007). Posto che le stesse questioni, entrando nella sfera privatistica e associativa dell'ente, non sembrano rientrare nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui sopra, in accordo anche a quanto rilevato dal Consiglio di Stato (ordinanza 28 febbraio 2006) e dallo stesso Ministro interrogato, in occasione della citata risposta all'interrogazione dell'onorevole Alessandri, nella quale ha sottolineato la persistente natura privatistica dell'ente; attraverso il sistema delle associazioni individuali e di quelle collettive, i quasi 100.000 soci dell'ENCI hanno scelto nell'ultima, affollata, assemblea elettiva (13-14 aprile 2007) l'attuale Consiglio direttivo, le cui cariche sono gratuite, con piu' dell'80 per cento delle preferenze -: se non ritenga che questo proliferare delle sollecitazioni formali da parte del Ministero possa essere strumentalmente cercato da una assai esigua minoranza di associati all'Ente e possa avere come conseguenza quella di rafforzare contestuali iniziative intraprese dagli stessi avverso l'ENCI o di ribaltare l'esito negativo di azioni giudiziarie e/o associative; se intenda intervenire per ripristinare il corretto rapporto tra il Ministero e l'ente dei cinofili italiani; se intenda garantire, come i predecessori del Ministro interrogato e come dallo stesso affermato, quell'autonomia associativa che e' alla base delle normali attivita' dell'ente, posto che l'ENCI, nato nel lontano 1882, e' infatti un'ente privato, solido e completamente autonomo sotto il profilo economico, oggi letteralmente ingolfato, vista la struttura non paragonabile a quella di un ministero, dalle continue osservazioni richiamate nella presente interrogazione, tutto cio' a discapito dello svolgimento normale dei lavori e, conseguentemente, a danno di tutti gli allevatori cinofili. (4-01651)" . . "4/01651" . "BIAVA FRANCESCO (POPOLO DELLA LIBERTA')" . . "RAMPELLI FABIO (POPOLO DELLA LIBERTA')" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01651 presentata da FRASSINETTI PAOLA (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20081118"^^ . . "DE ANGELIS MARCELLO (POPOLO DELLA LIBERTA')" . . . . "20081118-20090323" . "2014-05-14T23:57:55Z"^^ . "1"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01651 presentata da FRASSINETTI PAOLA (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20081118" .