INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01511 presentata da PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920525
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Ai Ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, dell'interno, per i beni culturali e ambientali, per le riforme istituzionali e gli affari regionali e dell'ambiente. - Per conoscere - premesso che: a Piano di Sorrento, nella proprieta' del signor Luigi Pollio, e' stato realizzato uno sbancamento per l'edificazione di un fabbricato per civili abitazioni sul presupposto che la relativa concessione edilizia si sia formata per silenzio assenso cosi' come previsto dalla legge n. 94 del 1982 e successive modifiche; in realta' il progetto che si pretende assentito sviluppa l'indice di costruzione 3.1 metri cubi/metro quadrato che e' poi l'indice del piano di lottizzazione approvato dalla regione Campania nel lontano 1980, in base al procedimento istruttorio dell'assessorato all'urbanistica, servizio urbanistica e piani comunali recante il n. 5728 del 10 dicembre 1980; il tribunale di Napoli IX sezione penale con la sentenza n. 4855 del 18 ottobre 1991 ha condannato l'ex sindaco di Piano di Sorrento all'epoca in quanto socio dei proprietari lottizzatori a pena detentiva ed interdizione per aver inoltrato in data 13 novembre 1980 autonomamente la nota protocollo 9430 con la quale comunicava la decisione dell'amministrazione comunale di ritenere l'inopportunita' di utilizzare le aree all'uopo individuate nel PDR per edilizia scolastica essendoci gia' altri interventi in corso. Tale decisione, come si precisava poi nel citato verbale istruttorio n. 5728/80, consentiva di rilasciare il nulla osta per la realizzazione della lottizzazione come poi veniva precisato alle pagine 5 e 7 del verbale; il tribunale di Napoli nel corpo della sentenza ha affermato che la nota inviata dall'ex sindaco di Piano di Sorrento Antonio Gargiulo illegittima sotto il duplice profilo della carenza assoluta e dell'eccesso di potere, si e' inserita, condizionandolo, nel procedimento istruttorio detto, costituendo atto propedeutico alla concessione del nulla osta regionale. Pertanto il tribunale di Napoli con questa affermazione, in quanto giudice ordinario, ha ritenuto incidenter tantum illegittimo l'atto promanante dal sindaco di Piano di Sorrento che ha condizionato l'approvazione del piano di lottizzazione; nonostante quanto affermato nella predetta sentenza la lottizzazione tuttora e' in corso di completamento. Ne' la regione Campania, benche' nel 1988 sia stata puntualmente informata della circostanza di cui alla sentenza del tribunale di Napoli con interrogazione del consigliere regionale Luciano Schifone, ha ritenuto di adottare in sede di autotutela alcun provvedimento. Comunque il prosieguo dell'istruttoria ordinata dalla IX sezione tribunale Napoli attualmente e' gia' iniziato innanzi al pubblico ministero dottor Ceppaluni che dovra' accertare se quanto dichiarato ulteriormente all'udienza del consigliere comunale avvocato Francesco Saverio Esposito abbia rilevanza penale; fino ad oggi il comune di Piano di Sorrento non ha rilasciato alcuna concessione edilizia ulteriore neanche al Pollio Luigi il quale ha iniziato lo sbancamento della concessione che sostiene assentita, avendo anzi emesso ordinanza di diffida ad intraprendere lavori ai proprietari lottizzatori (ordinanza n. 16927 del 27 dicembre 1989); vi e' discordanza tra l'indice, approvato con il piano di lottizzazione (3.1 metri cubi/metro quadrato) e l'indice indicato nelle norme di attuazione del piano regolatore generale (1.2 metri cubi/metro quadrato). Recentemente con nota del 22 dicembre 1990, protocollo 16280 del 31 dicembre 1990 il redattore del piano regolatore architetto Ulisse ha chiarito che la previsione dell'indice di fabbricabilita' 1.2 metri cubi/metro quadrato inserita nelle norme di attuazione al piano regolatore generale, varrebbe per la lottizzazione in corso solo dal 1993 al 1998 atteso che il piano regolatore generale ha validita' di 10 anni a partire dall'approvazione nel 1988 e quindi non corrisponde a detta validita' con quella del piano di lottizzazione valido dal 1982, data di approvazione al 1992. Ovvero secondo l'architetto Ulisse l'indice 1.2 metri cubi/metro quadrato indicato nelle norme di attuazione al piano regolatore generale, trova applicazione solo dopo il 1992 se non fosse stata edificata del tutto la lottizzazione e restassero ancora aree da edificare all'interno. Detta tesi non condivisibile comunque costituisce un'interpretazione del piano regolatore generale senza alcuna efficacia per il semplice motivo che ogni interpretazione all'atto regolamentare non puo' che provenire dall'organo che lo ha emanato ed ovvero il consiglio comunale che sul punto non si e' mai pronunziato: anzi dalla lettura dell'articolo 12 delle norme non si evince affatto che la previsione dell'indice 1.2 metri cubi/metro quadrato varrebbe solo dopo il 1992. Infatti vi si legge tra i parametri previsti: a) indice di fabbricabilita' territoriale 0,2 metri cubi/metro quadrato; b) indice di fabbricabilita' fondiaria 1.2 metri cubi/metro quadrato. Tale nota risulta trasmessa dal comune al TAR. Il TAR Campania con propria ordinanza ha sospesa l'ordinanza del sindaco di Piano di Sorrento, inibitoria dei lavori; sul presupposto che dagli atti depositati risulta che l'intervento edilizio e' conforme allo strumento urbanistico vigente. In verita' e' evidente ad avviso dell'interrogante l'errore in cui e' incorso il Tar Campania atteso che dalla lettura delle norme di attuazione al piano regolatore generale si evince che l'indice indicato (1.2 metri cubi/metro quadrato) e' ben diverso dall'indice con il quale e' stato sviluppato il progetto (3.1 metri cubi/metro quadrato) e non risulta che il comune di Piano di Sorrento abbia mai fornito con il suo organo deliberante competente (il consiglio comunale) alcuna interpretazione della detta normativa diversa da quella che si legge letteralmente -: se risponda al vero che il Tar Campania e' stato fuorviato nella sua dalla relazione trasmessa dal dirigente dell'UTC di Piano Antonio Elefante, il quale senza che il consiglio comunale si sia mai espresso sull'assurdo documento dell'architetto Ulisse, lo ha ritrasmesso al Tar Campania che evidentemente ha ritenuto erroneamente il documento come emanante dall'amministrazione comunale e con forza di atto interpretativo delle norme regolamentari a suo tempo approvato dal consiglio comunale. E' chiaro che la relazione di Ulisse in quanto contenente un'interpretazione del regolamento non promanante dall'organo che ha adottato il piano regolatore generale non ha alcuna efficacia interpretativa del predetto regolamento; se risponda a vero che il Tar Campania con ordinanza n. 169/1 del 12 dicembre 1991 nella procedura promossa da altro proprietario lottizzatore abbia chiesto al comune di precisare se l'indice di edificabilita' prevista dal piano regolatore generale sia effettivamente 3.1 metri cubi/metro quadrato o 1.2 metri cubi/metro quadrato con cio' confermando che comunque lo stesso Tar ignora quale sia l'effettivo indice di costruzione e che va rilevato esattamente se il piano regolatore generale prevede l'indice 3. 1 metri cubi/metro quadrato o 1.2 metri cubi/metro quadrato; se si voglia accertare come sia stato possibile che l'ingegner Elefante abbia trasmesso la relazione dell'architetto Ulisse senza che sulla stessa si sia mai pronunziato ne' il consiglio ne' il sindaco; se la procura della Repubblica presso la pretura circondariale abbia accertato che le opere in corso siano o meno in contrasto con le norme di attuazione del piano regolatore generale e qualora questo strumento sia da ritenere inoperante perche' non adeguato al PUT come sostiene la regione Campania, con delibera allo stato non esecutiva, ed anche alcuni consiglieri comunali di Piano di Sorrento, che a tale uopo hanno presentato regolare esposto-denunzia, non siano da applicare le norme di salvaguardia della legge regionale n. 35 del 1987 con conseguente assoluta impossibilita' che possa assentirsi alcuna concessione edilizia; se la procura della Repubblica di Napoli abbia accertare quali siano i motivi per cui la regione Campania benche' regolarmente interpellata nel 1988 dal consigliere regionale Luciano Schifone non abbia svolto alcun accertamento in merito alla nota del comune di Piano di Sorrento n. 9430/80, limitandosi a trasmettere al predetto consigliere la risposta del sindaco di Sorrento. Peraltro la Procura della Repubblica e' stata direttamente investita dal tribunale di Napoli degli accertamenti in merito alle dichiarazioni rese a verbale dal denunziante consigliere comunale Francesco Saverio Esposito; se la regione Campania, assessorato all'urbanistica, anche in ragione di quanto accertato dal tribunale di Napoli con la detta sentenza abbia adottato o voglia adottare gli interventi opportuni al fine di verificare la legittimita' del nulla osta alla lottizzazione e, comunque, nelle more, i provvedimenti di sua competenza per impedire l'ulteriore edificazione. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-30072 del 18 dicembre 1991. (4-01511)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01511 presentata da PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920525
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PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE)