INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01457 presentata da CARRARA ANTONINO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960627

http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_01457_13 an entity of type: aic

Per sapere - premesso che: in base alla legge n. 287 del 1990, articolo 9, "la riserva di legge e/o monopolio legale ad un'impresa incaricata della gestione di attivita' di prestazioni ai terzi di beni e servizi contro corrispettivo non comporta il divieto per i terzi di produrre tali beni e servizi per uso proprio, della societa' controllante e delle societa' controllate"; sulla base di tale disposizione di legge, le societa' "Cardile Bros (Sicily) srl" con sede in Messina e filiale ad Augusta, ed "Impremar srl" hanno richiesto alla Capitaneria di porto di Augusta in data 4 novembre 1991 l'autorizzazione per una loro imbarcazione a trasportare merci e passeggeri da e a bordo delle navi loro appoggiate nell'ambito del porto di Augusta per uso proprio delle societa' rappresentate; la Capitaneria di porto di Augusta, in data 17 dicembre 1991 ha negato la richiesta autorizzazione, non perche' la societa' in questione o l'imbarcazione designata al servizio non avessero i requisiti necessari, ma perche' "il servizio di trasporto di persone e cose con mezzi nautici, nel porto di Augusta e' svolto dal Gruppo barcaioli di Augusta e la normativa prevedeva a quel tempo che il servizio de quo venisse espletato da una definita categoria appartenente alla gente di mare, prevedendo per essa una serie di pregnanti controlli amministrativi, tecnici e disciplinari", cio' comporta a fortiori che il servizio in discorso non e' sottoposto a regime concessorio; la Corte di giustizia della Comunita' europea ha dichiarato incompatibile con le norme del trattato CEE il monopolio esercitato dalle compagnie portuali e che la legge n. 84 del 1994 ha abrogato gli articoli 109 e 110 del codice navigazione che prevedevano la riserva in favore dei gruppi portuali; nonostante i pareri del Consiglio di Stato, i vari orientamenti sulla necessita' della concorrenza per una migliore promozione dei traffici nei porti italiani e la giurisprudenza in materia, la Capitaneria di porto di Augusta ha insistito nel mantenimento dello status quo del regime monopolistico del gruppo Barcaioli con l'emanazione di varie ordinanze portuali (vedi ordinanza n. 10 del 1993); le societa' predette hanno anche richiesto in data 5 ottobre 1992 l'autorizzazione per il trasporto di persone e cose per conto terzi che e' stata negata dalla Capitaneria di porto di Augusta sulla base della pretesa sussistenza della riserva di legge in favore del gruppo Barcaioli abolita dalla legge n. 84 del 1994; a seguito dei ricorsi presentati al Tar di Catania, tuttora pendenti, la Capitaneria di porto ha risposto con denunce alla pretura penale di Siracusa nonche' pubblicizzando presso i comandanti delle navi che la societa' Cardile e la Impremar srl non potevano espletare alcun servizio, con cio' dando delle interpretazioni alquanto sofisticate e fuori da ogni verita' e realta' per dare conferma alla errata interpretazione voluta dalla Capitaneria di porto; la predetta Capitaneria con ordinanza n. 10 del 1993 ha escluso da ogni precedente servizio portuale la societa' Cardile e la Impremar srl relegandole alla sola autorizzazione per il trasporto del proprio personale; la societa' Cardile nelle more della decisione del Tar, ha richiesto al Ministro dei trasporti e della navigazione e al Presidente del Consiglio con lettere del 30 gennaio 1995 e del 20 aprile 1995 di poter essere autorizzata, intanto, al trasporto oltre che del proprio personale, anche dei comandanti delle navi, cuochi di cui all'autorizzazione in suo possesso precedente all'emanazione dell'ordinanza 10 del 1993, ma nessuna risposta e' stata mai data dal Ministero; nonostante le ordinanze di sospensiva del Tar e la giurisprudenza in materia, e la avvenuta trasformazione del gruppo Barcaioli in societa' cooperativa, con acquisizione dei mezzi nautici del gruppo stesso, il comandante del porto di Augusta non ha inteso modificare la illegittima ordinanza n. 10 del 1993 e liberalizzare le attivita' portuali; la Capitaneria di porto di Augusta dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione e si trincera nei suoi illegittimi provvedimenti dietro le direttive emanate dal ministero predetto -: per quali ragioni, in presenza di esplicite norme di legge che dichiarano ormai non piu' compatibili monopoli ed esclusive di servizi con le garanzie di libera concorrenza ed in circostanze di norme e procedure ormai superate, come quelle del codice e regolamento della navigazione che risalgono al 1941, il comandante del porto di Augusta, sulla base di precise direttive ministeriali, abbia negato e continui a negare alla societa' Cardile Bros (Sicily) srl e alla Impremar srl le autorizzazioni richieste per l'esercizio del servizio di trasporto; se sia condivisibile e come sia potuto accadere che nella lettera di diniego della domanda avanzata si sia fatta confusione tra regime in concessione e regime di autorizzazione; se non ritenga di adottare dei provvedimenti nei confronti dei principali responsabili che presso il ministero e la Capitaneria di porto di Augusta hanno determinato e tuttora perseverano nell'ingiusto e impari trattamento tra il gruppo Barcaioli del porto di Augusta-Soc. Coop. a r.l. e la societa' Cardile Bros (Sicily) e la Impremar srl producendo una lunga lite con danni non indifferenti per le suddette societa'; se non ritenga di eliminare tale disparita' di trattamento e consentire il rilascio alla societa' Cardile Bros (Sicily) srl e alla Impremar srl delle autorizzazioni richieste, senza ulteriore indugio, cosi' riducendo i danni che verranno riversati sull'erario e che interesseranno la Corte dei Conti. (4-01457)
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