_:B2f3847023dfad4917daf229ea6685831 "Risposta scritta Atto Senato Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 050 all'Interrogazione 4-01362 presentata da CUTRUFO Risposta. Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente il decreto ministeriale n. 75 del 19 aprile 2001 con il quale sono state indette le procedure relative a elenchi, graduatorie provinciali ad esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola. L'interrogazione tende ad ottenere la modifica dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale n. 75 del 2001, relativo all'inserimento nelle graduatorie di circolo o d'istituto; in particolare, viene chiesta la modifica dei punti 4.1 e 4.2 in modo da prevedere, relativamente ai collaboratori scolastici, al punto 4.1, l'«inserimento nella seconda fascia delle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze da parte del provveditorato agli studi e, al punto 4.2, la precedenza di coloro già inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento». Si ritiene opportuno premettere il quadro normativo di riferimento. Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze del personale ATA sono previste dal combinato disposto degli articoli 581 e 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione); il comma 2 dell'articolo 587 stabilisce che dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti le assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo vengono effettuate secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, cioè sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Nel caso di specie, le graduatorie provinciali ad esaurimento cui si fa riferimento sono quelle relative al profilo professionale di collaboratore scolastico. Successivamente al decreto legislativo n.297 del 1994 è stata emanata la legge 3 marzo 1999, n. 124, che, all'articolo 4, ha dettato disposizioni innovative in materia di assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato; lo stesso articolo 4 ha, tra l'altro, previsto, al comma 5, l'emanazione di un regolamento delle supplenze annuali e temporanee. Nelle more dell'emanazione del regolamento per il personale ATA è intervenuto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 306 del 27 ottobre 2000, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001; detto decreto-legge, all'articolo 1, comma 6, ha disposto che «le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenza al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali». È stato emanato, poi, il previsto regolamento per il conferimento delle supplenze al personale ATA, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 124 del 1999. L'articolo 2 del predetto Regolamento disciplina il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche; esso stabilisce che per i collaboratori scolastici si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale che negli ultimi tre anni scolastici ha prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali. L'articolo 5 del medesimo Regolamento disciplina, poi, la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto da parte del dirigente scolastico. In particolare, per quanto riguarda i collaboratori scolastici, lo stesso articolo 5 prevede la costituzione di due fasce, da utilizzare in ordine decrescente di priorità: la prima fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 2 del Regolamento, cioè le graduatorie del concorso provinciale per soli titoli; la seconda fascia comprende gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali. Inoltre, l'articolo 8 del Regolamento rinvia ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione la definizione dei termini e delle modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie del circolo e di Istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze. In attuazione dell'articolo 8 del Regolamento suddetto è stato emanato, poi, il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 75, menzionato nell'interrogazione, con il quale sono stati disciplinati gli aspetti procedurali in materia di graduatorie provinciali ed elenchi provinciali per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per il personale ATA nonché i correlati aspetti relativi all'inserimento dei collaboratori scolastici nelle seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. L'articolo 1 del citato decreto ministeriale n. 75 del 2001, pertanto, definisce i criteri di costituzione della «graduatoria provinciale ad esaurimento» per l'accesso al profilo professionale di «collaboratore scolastico» sulla base delle predette indicazioni legislative e regolamentari; come previsto dal sopra menzionato decreto-legge n. 240 del 2000, esso consente, per una sola volta, l'inserimento di coloro che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli Enti locali. Nell'ambito della graduatorie provinciale ad esaurimento, compilate dai Centri Servizi Amministrativi (ex Provveditorati agli studi), tutti i candidati sono ordinati in base al punteggio complessivo decrescente loro spettante. L'articolo 4 del decreto ministeriale n. 75 del 2001, richiamato nell'interrogazione, definisce, invece, i criteri di costituzione della seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dove trovano collocazione, a domanda i collaboratori scolastici che sono inseriti nella graduatorie provinciale ad esaurimento della medesima provincia (comma 1); la suddetta seconda fascia è utilizzata, ai fini del conferimento delle supplenze temporanee, dal Dirigente scolastico e non dal Dirigente del Centro servizi amministrativi (ex Provveditorato agli Studi). Si evidenzia che le graduatorie di circolo e di istituto sono ordinate secondo fasce di priorità decrescente intese ad assicurare, innanzitutto, l'attuazione di quanto previsto dalla legge in materia di precedenza ai fini del conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui è stata presentata la relativa domanda. Tenuto conto del contesto normativo sopra delineato e considerato che l'articolo 4 del decreto ministeriale n. 75 del 1971 si riferisce alle graduatorie di circolo e di istituto utilizzabili dal dirigente scolastico per il conferimento delle supplenze temporanee, non è ipotizzabile una modifica del comma 1 dello stesso articolo 4 nel senso richiesto, cioè nel senso di prevedere la possibilità di richiedere «l'inserimento nella seconda fascia della corrispondente graduatoria provinciale ad esaurimento per il conferimento delle supplenze da parte del provveditorato agli Studi». L'eventuale adesione a tale proposta non sarebbe sorretta, allo stato, dal necessario supporto normativo; infatti, come già detto precedentemente, soltanto la citata graduatoria provinciale è utilizzata dal Dirigente del Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditore agli Studi) per il conferimento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche (a quest'ultimo fine tenderebbe essenzialmente la modifica proposta). Inoltre, non si ritiene che sia modificabile il richiamato comma 2 dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 75 del 2001, in quanto la precedenza «di coloro che, essendo già precedentemente inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento, abbiano anche effettuato i 30 giorni di servizio nelle scuole statali» opera soltanto nell'ambito della seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ed è espressamente prevista dall'articolo 5 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 430 del 2000. Tale precedenza nell'ambito della seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto non interferisce con la graduatorie provinciale ad esaurimento in quanto trattasi di due distinte graduatorie, preordinate a due diverse finalità definite dallo stesso Regolamento. Per le considerazioni sopra esposte l'esigenza che sta alla base dell'interrogazione, volta a dare visibilità, nell'ambito della graduatoria provinciale ad esaurimento, di coloro che vi erano già inseriti precedentemente all'emanazione del decreto-legge n. 240 del 2000 e dei consequenziali atti di applicazione, non può essere soddisfatta attribuendo agli stessi una precedenza non prevista dalle vigenti disposizioni. Si ribadisce, infatti, che l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento per il profilo di «collaboratore scolastico» di coloro che hanno svolto non meno di trenta giorni di servizio con rapporto di lavoro costituito con gli Enti locali è previsto da disposizioni di legge (decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306) e da disposizioni regolamentari (decreto ministeriale 13 dicembre 2002, n. 430) e che, nella stessa graduatoria provinciale, non è prevista alcuna precedenza per una particolare categoria di aspiranti, anche se già inseriti. Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Aprea" . _:B2f3847023dfad4917daf229ea6685831 "20021114" . _:B2f3847023dfad4917daf229ea6685831 "SOTTOSEGRETARIO DI STATO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA" . _:B2f3847023dfad4917daf229ea6685831 . . "CUTRUFO MAURO (CCD-CDU BIANCOFIORE)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01362 presentata da CUTRUFO MAURO (CCD-CDU BIANCOFIORE) in data 06/02/2002" . "Senato della Repubblica" . "2015-04-28T23:06:38Z"^^ . "20020206-20021114" . "4/01362" . . . "1"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01362 presentata da CUTRUFO MAURO (CCD-CDU BIANCOFIORE) in data 06/02/2002"^^ . _:B2f3847023dfad4917daf229ea6685831 . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "Interrogazione a risposta scritta4-01362 Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-01362 presentata da MAURO CUTRUFO mercoledì 6 febbraio 2002 nella seduta n. 114 CUTRUFO. Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . Premesso: che il decreto ministeriale n. 75 del 19 aprile 2001 del Ministero della pubblica istruzione Dipartimento per i servizi nel territorio Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione, recante «Elenchi, graduatorie provinciali ad esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituti per il conferimento di supplenze al personale ATA», all'articolo 4 (Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee da parte di coloro che permangono o chiedono l'aggiornamento o l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento o negli elenchi provinciali ad esaurimento), punto 4.1, stabilisce che coloro che hanno titolo a permanere nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, coloro che hanno titolo a richiedere l'aggiornamento nell'ambito delle predette graduatorie e coloro che hanno titolo ad essere inseriti nelle predette graduatorie o negli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti profili professionali di cui al presente decreto hanno titolo a richiedere l'inserimento nella seconda fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze; che il medesimo articolo, al punto 4.2, recita: «nelle graduatorie di collaboratore scolastico, nell'ambito delle predetta seconda fascia, precedono coloro che, essendo precedentemente iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole statali», si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare un provvedimento di modifica del citato articolo 4, e precisamente a prevedere, al punto 4.1, la possibilità di richiedere l'inserimento nella seconda fascia delle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze da parte del provveditorato agli studi e, al punto 4.2, la precedenza di coloro già inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (in tal modo, coloro che hanno effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole statali che ha conferito loro la possibilità d'inserimento nelle graduatorie provinciali verrebbero inseriti in coda alle graduatorie provinciali); se atteso il fatto che le graduatorie provinciali erano considerate «ad esaurimento» non ritenga debba essere data assoluta precedenza a coloro che vi erano già inseriti, al fine di evitare una palese ingiustizia nei confronti di persone che altrimenti si troverebbero, così come lo sono attualmente, notevolmente danneggiate per la perdita del loro posto di lavoro. (4-01362)" . "20020206" . "20021114" . . .