_:B03ffea6a6204428a63662b57e41cf1d3 "Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 18 marzo 2002 nell'allegato B della seduta n. 117 all'Interrogazione 4-01336 presentata da BRIGUGLIO Risposta. - La dottoressa Mosca Giovanna, al 1 o settembre 2000, a seguito della fusione della D.D. di Roccalumera e della scuola media di Roccalumera nell'Istituto comprensivo di Roccalumera, risultava soprannumeraria e veniva utilizzata all'Istituto comprensivo n. 2 «Salvo d'Acquisto» di Messina. Successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza ministeriale 18.4.2001 n. 72 che disciplina la mobilità dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2001/2002, la dottoressa Mosca ha presentato domanda di trasferimento, condizionandola alla possibilità di rientro nella sede di titolarità, cioè Roccalumera e, in subordine, chiedendo di essere trasferita nelle sedi indicate nella sez. F del modulo domanda. Analogamente la dirigente dottoressa Fleres Maria Laura, anch'essa perdente posto, già titolare presso la scuola media «Petri» di S. Teresa Riva, ai sensi della sopracitata ordinanza ministeriale, presentava domanda di mobilità, condizionandola alla possibilità di rientro nella sede di precedente titolarità e, in alternativa, nelle sedi elencate nella sez. F del modulo domanda. All'atto della valutazione delle istanze di trasferimento dei due dirigenti scolastici, sono stati attribuiti alla dottoressa Mosca punti 119 per il comune di Alì (sede di ricongiungimento alla famiglia) e punti 113 per le altre sedi richieste, mentre alla dottoressa Fleres sono stati accordati punti 115 per il comune di Nizza di Sicilia (sede di ricongiungimento alla famiglia) e punti 109 per tutti gli altri comuni. Conseguentemente, con provvedimento del direttore regionale, competente in merito, la sede di Nizza di Sicilia è stata assegnata alla dottoressa Fleres (punti 115) e quella di Scaletta Zanclea (punti 113) alla dottoressa Mosca. In merito alla presunta errata interpretazione del C.C.N.D sulla mobilità, premesso che l'all. A «tabella per i trasferimenti a domanda e d'ufficio» prevede una diversa valutazione del punteggio tra le due ipotesi di mobilità, si precisa che il primo punteggio (trasferimento a domanda) va riferito ai movimenti liberi o condizionati per le sedi indicate nella sez. F del modulo domanda cioè 1 a e 2 a fase dei trasferimenti, mentre il secondo punteggio (trasferimento d'ufficio) - da prendere in considerazione in mancanza di trasferimento a domanda condizionata - tiene conto della valutazione stabilita nel decreto presidenziale n. 7872 del 10.6.2001, che attiene alla 3 a fase dei trasferimenti. Quest'ultima ipotesi non ha trovato applicazione, motivo per cui i punteggi reclamati dalla dottoressa Mosca non possono essere ritenuti corretti ai fini delle operazioni di mobilità ai quali ha partecipato (punto 12 dell'all. B - ordine delle operazioni - del C.C.N.D.). Corre l'obbligo infine, di comunicare che, avverso le operazioni di mobilità, la dirigente scolastica in questione ha proposto ricorso ai sensi dell'articolo 700 del c.p.c. al tribunale di Messina - giudice unico - sezione lavoro, che, con sentenza del 5.1.2001, ha rigettato l'istanza cautelare. Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea." . _:B03ffea6a6204428a63662b57e41cf1d3 "20020318" . _:B03ffea6a6204428a63662b57e41cf1d3 "SOTTOSEGRETARIO DI STATO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA" . _:B03ffea6a6204428a63662b57e41cf1d3 . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01336 presentata da BRIGUGLIO CARMELO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 13/11/2001"^^ . "1"^^ . . "PAOLONE BENITO (ALLEANZA NAZIONALE)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01336 presentata da BRIGUGLIO CARMELO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 13/11/2001" . . _:B03ffea6a6204428a63662b57e41cf1d3 . . . "20011113-20020318" . . . "2015-04-28T23:11:41Z"^^ . "Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01336 presentata da CARMELO BRIGUGLIO martedì 13 novembre 2001 nella seduta n. 061 BRIGUGLIO, ARRIGHI e PAOLONE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che: la dottoressa Giovanna Mosca, nata ad Alì Marina (Messina) il 31 maggio 1952, assunta alle dipendenze del ministero dell'istruzione sin dal 1979, a partire dal settembre 1998 ha prestato la propria attività presso la direzione didattica di Roccalumera (Messina) con la funzione di direttore didattico sino al 31 agosto 2000; con decreto assessoriale della regione Sicilia del 30 agosto 2000, approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale n. 6 del 2000, la dottoressa Mosca, a seguito della fusione tra l'ex direzione didattica di Roccalumera e l'ex scuola media di Roccalumera (fusione che ha dato vita all'istituto comprensivo di Roccalumera), risultando in soprannumero, è stata utilizzata per l'anno scolastico 2000/2001 presso l'istituto comprensivo Me 2 «Salvo D'Acquisto»; successivamente, su richiesta dell'ufficio scolastico provinciale di Messina, la dottoressa Mosca ha presentato scheda per l'acquisizione del punteggio quale «perdente posto» ed elaborata la graduatoria dei «perdenti posto» le è stato attribuito il punteggio 123; a norma della ordinanza ministeriale del 18 aprile 2001, n. 72 avente per oggetto «Mobilità del personale dirigente scolastico 2001/2002» la dottoressa Mosca ha quindi presentato domanda condizionata di trasferimento per rientrare nella scuola «di precedente titolarità» (Roccalumera) e contestualmente ha dichiarato di non voler partecipare al trasferimento a domanda; invece, con un semplice provvedimento ordinario di trasferimento del provveditorato agli studi di Messina datato 25 luglio 2001 (ossia senza l'applicazione del beneficio della precedenza che consente il rientro nella scuola di titolarità), la suddetta è stata trasferita presso l'istituto comprensivo di Scaletta Zanclea; detto provvedimento ordinario di trasferimento adottato appare illegittimo in quanto non si è considerata la posizione occupata dalla dottoressa Mosca, quale perdente posto, nella graduatoria elaborata dal dirigente scolastico provinciale, nella quale ha riportato punteggio 123; infatti l'articolo 9 sub IV C.C.D.N. concernente la mobilità dei dirigenti scolastici per l'A.S. 2001/2002 recita testualmente che «il dirigente scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto a movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nel quinquennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistono posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà»; alla luce del chiaro testo della norma contrattuale ora invocata, avendo la dottoressa Mosca adempiuto a tutte le prescrizioni di cui all'articolo 9 sub.4, avrebbe dovuto essere trasferita a Roccalumera, comune di precedente titolarità e non già a Scaletta Zanclea; o in via del tutto subordinata avrebbe dovuto essere trasferita a Nizza di Sicilia, comune più vicino a quello di precedente titolarità; conclusivamente la dottoressa Mosca, titolare di sede a comune (come risulta alla dicitura «preferenza non esprimibile» nel modello di convalida della domanda di trasferimento datata 26 giugno 2001) avrebbe dovuto perlomeno essere trasferita, secondo la tabella di viciniorietà, nel comune di Nizza di Sicilia -: se intenda assumere gli accertamenti e i provvedimenti necessari in relazione agli atti che, a giudizio degli interroganti, hanno illegittimamente leso la posizione giuridica della dottoressa Giovanna Mosca.(4-01336)" . . "ARRIGHI ALBERTO (ALLEANZA NAZIONALE)" . "BRIGUGLIO CARMELO (ALLEANZA NAZIONALE)" . "20011113" . "20020318" . "4/01336" . . "Camera dei Deputati" .