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                                  ocd:ruolo       "MINISTRO MINISTERO DEL TESORO" ;
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                                  dc:description  "Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'emissione di prestiti obbligazionari da parte degli enti locali. Al riguardo, nel richiamare la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali, la quale all'articolo 32, comma 2, prevede tra le competenze del Consiglio comunale anche la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, si e' dell'avviso che tali disposizioni, anche secondo l'orientamento dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'interno, abbiano soltanto contenuto programmatico e, pertanto, sia necessaria l'emanazione di specifiche norme che definiscano tutti gli aspetti connessi all'indebitamento in titoli da parte degli enti locali. In ordine, poi, alle disposizioni recate dall'articolo 300 del regio decreto n. 383 del 1934, si ritiene che le stesse siano state implicitamente abrogate dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale. La citata normativa, infatti, nel disciplinare compiutamente ed ex novo l'indebitamento degli enti locali, ha limitato il ricorso all'indebitamento stesso soltanto alle forme dell'anticipazione di Tesoreria e dell'assunzione di mutui per spese di investimento. Va, altresi', precisato che dalla tacita abrogazione dell'articolo 300 del citato Testo unico n. 383 del 1934, deriva che l'ultrattivita' delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile previgente all'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, non puo' riguardare l'articolo 300 del regio decreto n. 383 del 1934, atteso che quest'ultima disposizione e' stata sostituita dall'articolo 1 della citata legge n. 43 del 1978. In proposito giova, infine, richiamare il disegno di legge recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, gia' approvato dalla Camera dei Deputati ed ora all'esame del Senato della Repubblica come atto n. 1158, che all'articolo 29 detta disposizioni per l'emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali, indicando dettagliatamente le condizioni alle quali dovranno uniformarsi gli enti stessi. A tal fine e' stabilito che le emissioni dovranno essere sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia, mentre il Ministro del Tesoro, con apposito regolamento, determinera' le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonche' i criteri e' le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare. Il Ministro del tesoro: Dini."
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        dc:contributor          "SOLAROLI BRUNO (PROG.FEDER.)" ;
        dc:creator              "NOVELLI DIEGO (PROG.FEDER.)" ;
        dc:date                 "19940614-19941222" ;
        dc:description          "Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'articolo 32, comma 2, lettera i) della legge n. 142 del 1990 assegna le competenze per l'ammissione dei prestiti obbligazionari al consiglio comunale; la legittimazione ad effettuare tale operazione deriva dalla legge n. 216 del 1974 e successive modificazioni, valida per i privati e per tutti gli enti pubblici, norma eventualmente da coordinare con gli articoli 299/300 del TULCP del 1934, rimasti in vigore per il disposto del comma 5 dell'articolo 59 della legge n. 142 del 1990; la legge n. 142 del 1990 non e' una mera norma programmatica, cosi' come ampiamente illustrato e disposto in varie sedi da parte dei Ministri competenti, e quindi anche l'applicazione dell'articolo 32 e' legittima in tutti i casi ivi previsti; il comune di Rivoli ha adottato tutte le opportune deliberazioni, divenute regolarmente esecutive, per addivenire alla emissione di un prestito obbligazionario comunale, e precisamente: a) approvazione di un apposito studio di fattibilita'; b) approvazione del regolamento per la emissione e per il collocamento del mercato secondario; c) approvazione del piano finanziario e dimostrazione della copertura degli oneri finanziari; d) approvazione della integrazione del contratto per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale, per l'accettazione della delega di pagamento da parte del tesoriere anche per il prestito in parola; e) approvazione di apposita convenzione tra il comune e la banca collocatrice (CRT) per regolamentare la prima prenotazione dei titoli e la loro successiva collocazione sul mercato secondario; e' stato altresi' approvato ed inviato alla CONSOB il prospetto informativo richiesto dalla legge, secondo lo schema 3 della delibera CONSOB 6430/92; non sussistono vincoli di natura giuridica per il rilascio dell'autorizzazione da parte della CONSOB alla sollecitazione del pubblico risparmio, cosi' come si evince anche dal parere espresso dalla Avvocatura dello Stato appositamente interpellata; il comune di Rivoli, in mancanza di tale autorizzazione, si vede impossibilitato ad eseguire opere per circa lire 5 miliardi, programmate nel bilancio di previsione per il 1994; il prestito obbligazionario comunale alleggerirebbe le richieste da parte del comune al Credito ordinario ed alla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere pubbliche -: come intendano comportarsi nei confonti di quei comuni che richiedono l'autorizzazione alla CONSOB di sollecitare il pubblico risparmio attraverso la emissione di un prestito obbligazionario; se il Ministro del tesoro intenda, eventualmente, ritenere applicabili gli articoli 299/300 del TULCP del 1934, ed autorizzare l'operazione in parola, e con quali modalita', oltre all'autorizzazione CONSOB richiesta dalla legge n. 216 del 1974. (4-01257)" ;
        dc:identifier           "4/01257" ;
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        dc:title                "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01257 presentata da NOVELLI DIEGO (PROG.FEDER.) in data 19940614" ;
        dc:type                 "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" ;
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