_:Bdb8bddbbac59d24e1385216a9aadb588 "Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedi' 16 febbraio 2009 nell'allegato B della seduta n. 133 All'Interrogazione 4-00971\n presentata da PAOLO GRIMOLDI Risposta. - Preliminarmente, si rappresenta che questa amministrazione ha sempre sostenuto, in conformita' alla vigente normativa in materia di professioni sanitarie, l'equipollenza di taluni titoli di massofisioterapista (in particolare quelli conseguiti entro il 1999 al termine di corsi di durata triennale) con quello di fisioterapista. Pertanto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 «Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base», risulta pienamente conforme con quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5225 del 2007, citata nell'atto parlamentare. Cosi' come stabilito dalla suddetta pronuncia, i possessori del titolo di massofisioterapista conseguito al termine di corso biennale sono abilitati all'esercizio della relativa professione su tutto il territorio nazionale, ai sensi della legge del 19 maggio 1971, n. 403 (Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e masso fisioterapisti ciechi). Pertanto, per gli operatori di cui trattasi, non si pone alcun problema in merito alla sussistenza del diritto all'esercizio professionale. Quanto all'istituto dell'equivalenza, in data 16 dicembre 2004 e' stato stipulato un accordo Stato-regioni che prevedeva, tra l'altro, l'individuazione dei termini e delle modalita' con le quali le regioni avrebbero dovuto predisporre l'istruttoria relativa alle richieste di equivalenza fra titoli conseguiti secondo le regole del vecchio ordinamento e titoli universitari. Detto accordo e' in via di revisione, al fine di eliminare e risolvere talune criticita' emerse in fase applicativa. Per completezza d'informazione, si rappresenta altresi' che il titolo di massofisioterapista conseguito con corso biennale potrebbe non essere fra quelli soggetti alla normativa in tema di equivalenza, in quanto essa si applica a quelle professioni non riordinate e prive di normativa di riferimento, situazione questa che non riguarda la citata professionalita', per la quale vige la legge n. 403 del 1971. Infine, si segnala che questa amministrazione sta valutando la possibilita' di un provvedimento normativo che miri a razionalizzare, con un intervento di carattere sistematico, l'intera area della riabilitazione, allo scopo di trovare una soluzione adeguata alle problematiche emerse nel corso degli anni. Il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali: Ferruccio Fazio." . _:Bdb8bddbbac59d24e1385216a9aadb588 "20090216" . _:Bdb8bddbbac59d24e1385216a9aadb588 "SOTTOSEGRETARIO DI STATO LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI" . _:Bdb8bddbbac59d24e1385216a9aadb588 . _:Bdb8bddbbac59d24e1385216a9aadb588 . "GRIMOLDI PAOLO (LEGA NORD PADANIA)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00971 presentata da GRIMOLDI PAOLO (LEGA NORD PADANIA) in data 20080905"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "2014-05-14T23:53:42Z"^^ . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00971 presentata da PAOLO GRIMOLDI venerdi' 5 settembre 2008, seduta n.049 GRIMOLDI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: il decreto ministeriale 7 settembre 1976, (pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 23 febbraio 1978) dispone testualmente «Il massofisioterapista e' in grado di svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all'opera dei medici sia nel libero esercizio della professione sia nell'impiego in enti pubblici e privati, nell'ambito delle disposizioni di legge. Pertanto esegue tutte le tecniche del massaggio e della fisioterapia sull'ammalato»; l'articolo 1 della legge n. 403 del 1971, prevede «La professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista e' esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanita', sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente»; nel territorio nazionale diverse scuole, al termine di un ciclo di studi biennale, hanno rilasciato un diploma di «Massofisioterapista» ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 403 del 19 maggio 1971, norma che ha istituito l'allora «professione sanitaria ausiliaria» di massaggiatore e massofisioterapista «esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanita', sia che lavorino alle dipendenza di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente»; a norma della legge-quadro sulla formazione professionale, legge n. 845 del 1978, rientra nella competenza regionale l'attuazione delle iniziative formative dirette alla acquisizione di «specifiche competenze professionali» per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; l'articolo 1, primo comma della legge n. 42 del 26 febbraio 1999, («Disposizioni in materia di professioni sanitarie») ha stabilito che «La denominazione di «professione sanitaria ausiliaria» nonche' in ogni altra disposizione di legge, e' sostituita dalla denominazione «professione sanitaria» (la qualifica di professione sanitaria ausiliaria era stata espressamente riconosciuta ai massaggiatori e massofisioterapisti ciechi dalla precedente legge n. 1098 del 1940); soltanto nel 2006, a seguito dell'entrata in vigore delle leggi n. 43 del 1° febbraio 2006, e legge n. 27 del 3 febbraio 2006, e' stata posta (articolo 1, legge n. 43 del 2006 ed articolo 4-quater legge n. 27 del 2006) la necessita' del titolo abilitante rilasciato dallo Stato (ossia il diploma universitario) per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione; la norma di chiusura della medesimalegge n. 43 del 2006, l'articolo 7, e' chiara nell'affermare «Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione gia' riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge» - e quindi anche ai massofisioterapisti - «continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge»; l'articolo 4 della precitata legge n. 42 del 1999, ha stabilito l'equipollenza, ai fini (tra l'altro) dell'esercizio professionale, tra i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che avevano permesso (l'iscrizione ai relativi albi professionali) l'attivita' professionale, sia autonomamente svolta che in regime di lavoro dipendente, ed i diplomi universitari istituiti con il decreto legislativo n. 502 del 1992, (collegato si veda la Sentenza del Consiglio di Stato n. 5225/2007 - la quale sancisce definitivamente l'equipollenza del titolo di massofisioterapista a quello del fisioterapista, purche' la formazione sia stata triennale); con la sentenza n. 1919 del 2007 il Tar Lombardia, in data 19 aprile 2007, ha, tra l'altro, incontestabilmente riconosciuto che: a) i titolari degli abilitanti diplomi professionali di massofisioterapista, conseguiti al termine del ciclo di studi istituito ai sensi della precedente normativa e fino al biennio scolastico 2004/2006 incluso, sono legittimati a svolgere la loro attivita' professionale sia in forma autonoma che subordinata; b) essendo la categoria in una fase transitoria ad esaurimento, la disciplina normativa applicabile e' quella di cui alle rispettive fonti di riconoscimento (legge n.403 del 1971 - Professione Sanitaria); c) l'espressione in via di esaurimento, utilizzata dal Legislatore, evidenzia una fase di transizione non ancora esaurita, ove possono senz'altro trovare ancora spazio i corsi disciplinati dalla precedente normativa, aggiungo, riconducibili alle professioni sanitarie; con la sentenza n. 5225 del 2007 il Consiglio di Stato, in data 12 giugno 2007, pur negando l'equipollenza automatica ai massofisioterapisti biennali, ha, tra l'altro, incontestabilmente riconosciuto che: «essendo impossibile predicare l'equipollenza al diploma universitario di fisioterapista (conseguito al termine di un ciclo di studi) di titoli pregressi i quali pur avendo carattere abilitante sono comunque espressivi di una formazione professionale meno approfondito». Non e' possibile, come invece sostenuto dal Tar, introdurre criteri discretivi diversi da quello riferito alla durata del corso attesa la gran varieta' dei percorsi formativi posti in essere in sede regionale, in assenza di una regolamentazione unificante a carattere nazionale. Non essendo pero' intervenuto un provvedimento di individuazione della figura del massofisioterapista come una di quelle da riordinare, la relativa professione e' rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione» - quindi almeno fino all'anno 2006, anno di pubblicazionedella legge n. 43 del 2006, la quale all'articolo 1, definisce professione sanitaria laddove gli operatori sono in possesso di un titolo abilitante universitario (fino a quella data nulla si diceva); le Regioni si trovano attualmente in una situazione di stallo, non riuscendo ad esprimere una soluzione univoca al problema del riconoscimento della validita' dei titoli rilasciati a coloro che hanno conseguito il diploma dal 1999 fino all'ultimo biennio corsuale 2004/2006 -: quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare al fine di fornire definitiva soluzione al problema dell'applicazione del principio dell'equivalenza dei titoli (che oggi si rende improrogabile dopo l'esito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 5225/2007), come previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 42 del 26 febbraio 1999, per tutti i massofisioterapisti, in possesso del relativo titolo professionale abilitante ai sensi della legge n. 403 del 1971, rilasciato fino all'ultima edizione corsuale 2004/2006, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base normativamente previsti. (4-00971)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00971 presentata da GRIMOLDI PAOLO (LEGA NORD PADANIA) in data 20080905" . . "4/00971" . "1"^^ . "20080905-20090216" . . . . .