INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00896 presentata da RAISI ENZO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080804

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00896 presentata da ENZO RAISI lunedi' 4 agosto 2008, seduta n.047 RAISI. - Al Ministro per i beni e le attivita' culturali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che: nel Comune di Trinita' d'Agultu e Vignola insiste un immobile meglio contraddistinto al Catasto dello stesso Comune al foglio n. 7/e sub mappale 129, localita' Costa Paradiso Lotto legge n. 39); a quanto consta, all'interrogante, il proprietario del predetto immobile ha ottenuto il Permesso di Costruire n. 220 del 2004 rilasciato in data 30 gennaio 2006 dal Comune di Trinita' d'Agultu e Vignola; da quanto e' dato sapere, a partire dalla fine del mese di settembre 2006 sono stati avviati i lavori per la costruzione dell'immobile di cui alla Concessione ed e' stato, quindi, impiantato il relativo cantiere da parte dell'impresa di costruzioni Immobiliare Tre Esse s.a.s. di Carlo Santu & C., la quale risulta avere subappaltato - in tutto o in parte - le Opere in Costruzione alla «Impresa Carbini Luca»; le Opere in Costruzione nel Lotto Confinante sono state realizzate con sorprendente rapidita' e - sebbene le stesse non siano ancora ultimate - hanno portato in tempi brevi alla realizzazione di una struttura (pareti perimetrali e copertura al rustico) molto imponente e soprattutto gravemente sovrastante posto che le Opere in Costruzione, oltre a risultare di dimensioni insolite rispetto agli standard delle case realizzate nella localita' di Costa Paradiso hanno letteralmente stravolto lo stato dei luoghi con l'edificazione di varie strutture che avrebbero - oltretutto - modificato anche la morfologia del territorio (posto che risulterebbero realizzate opere anche su rocce millenarie «rosse», che - come noto - caratterizzano la localita' di Costa Paradiso e costituiscono evidentemente parte integrante e patrimonio intangibile del territorio); tale apparente «deturpamento» della zona che, preme evidenziare, e' sottoposta sia a vincolo ambientale di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sia al rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del «Piano Turistico di Lottizzazione del comprensorio Turistico Costa Paradiso» (il quale alla lettera B stabilisce la «Tutela dei caratteri Ambientali e Paesistici»), ha destato l'attenzione dell'Amministrazione Comunale di Trinita' d'Agultu e Vignola, la quale in data 17 aprile 2006 ha svolto un sopralluogo presso il lotto confinante; nel sopralluogo di cui sopra, eseguito dai funzionari dell'Ufficio di «Area Tecnica - Settore Edilizia Privata» del Comune di Trinita' d'Agultu e Vignola, «sono state riscontrate irregolarita' riguardanti il succitato edificio per il quale veniva rilasciata la Concessione Edilizia 220 del 2004 del 30 gennaio 2006»: talche', «ritenuto che i lavori inerenti il fabbricato di civile abitazione siano stati eseguiti in difformita' dalla Concessione Edilizia, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 23 dell'11 ottobre 1985» e «Visto [...] anche il decreto legislativo n. 42 del 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio», il Responsabile del Servizio di cui al predetto Ufficio del Comune di Trinita' d'Agultu e Vignola ha emesso l'Ordinanza n. 21 del 20 aprile 2007 con cui ha ordinato «l'immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti definitivi di cui alla normativa vigente in materia di abusi edilizi»; dallo stesso verbale di sopralluogo dovrebbe dunque emergere (come rilevato espressamente nella predetta Ordinanza) che sono state realizzate, ex articolo 6 della legge regionale Sardegna n. 23 del 1985, opere addirittura in «difformita'» della concessione edilizia, ma che sembrerebbero essere state realizzate o in procinto di realizzarsi opere in contrasto con le normative vigenti in materia ambientale e paesaggistica, atteso che si sarebbe verificata una modifica morfologica del territorio, atteso che - come detto - risulterebbero realizzate opere anche su rocce millenarie «rosse», che - come noto - caratterizzano la localita' di Costa Paradiso e costituiscono evidentemente parte integrante e patrimonio intangibile del territorio; l'Ordinanza di sospensione dei lavori, ex articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e della legge regionale Sardegna n. 23 del 1985 ha validita' 45 giorni: per cui entro tale limite dovrebbero essere emessi i provvedimenti definitivi; anche a prescindere da quanto esposto nel verbale di sopralluogo, redatto dal Comune di Trinita' d'Agultu e Vignola in data 17 aprile 2007 mette conto sottolineare che dalla documentazione progettuale di cui alla Concessione Edilizia risulta che il complesso immobiliare in corso di costruzione e' costituito da due strutture indipendenti, collocate tra le rocce a diversa altezza dal mare; il Comune di Trinita' d'Agultu e Vignola, con provvedimento n. 30 emesso in data 23 novembre 2007 e sottoscritto dal Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Edilizia Privata Ingegnere Giovanni Antonio Pisoni - ha ingiunto al dottor Antonio Vacirca la demolizione delle opere abusive che lo stesso Comune ha accertato essere state eseguite nel lotto ubicato nel Comune di Trinita' d'Agultu e Vignola - localita' Costa Paradiso (lotto L. 39) - contraddistinto al Foglio 7/e sub mappale 129; secondo quanto accertato dal Comune di Trinita' d'Agultu e Vignola, le opere abusive in questione consistono: a) nella realizzazione di un manufatto edilizio che in vari punti presenta altezze superiori ai 4 metri come limite delle N.T.A. del Piano di Lotizzazione di «Costa Paradiso»; b) nella realizzazione di vani seminterrati non previsti in progetto; c) nell'innalzamento della quota di solaio di calpestio rispetto alla quota concessionata; d) nella costruzione del manufatto edilizio sopra emergenze rocciose di rilevante pregio paesistico; piu' precisamente, mette conto sottolineare che a seguito degli accertamenti di cui sopra, nel predetto provvedimento n. 30 in data 23 novembre 2007 il Comune di Trinita' d'Agultu e Vignola: a) ha correttamente precisato che «i lavori inerenti il fabbricato di civile abitazione siano stati eseguiti in totale difformita' della Concessione Edilizia n. 220 del 2004 del 30 gennaio 2006 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 23 dell'11 ottobre 1985»; b) ha ordinato che le opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi fossero posti in essere entro i successivi 90 (novanta) giorni; avverso tale provvedimento e' stato presentato ricorso al TAR Sardegna-Cagliari (procedimento R.G. n. 93 del 2008), chiedendo la sospensione dei provvedimenti impugnati (posto che solo con l'ottenimento di tale sospensiva sarebbe stato legittimato a non ottemperare alla demolizione ingiuntagli), talche' in data 20 febbraio 2008 si e' tenuta l'udienza di discussione dell'istanza di sospensiva e, con Ordinanza n. 74 del 2008, TAR Sardegna-Cagliari - ha negato la stessa, sottolineando esplicitamente la «non consistente probabilita' di esito favorevole del ricorso»; in data 21 febbraio 2008, il TAR Sardegna-Cagliari ha comunicato alle parti la predetta Ordinanza n. 74 del 2008, talche', ex articolo 28, comma terzo, legge n. 1034/1971, l'eventuale impugnazione della stessa avanti al Consiglio di Stato doveva essere esperita entro i successivi 120 (centoventi) giorni (e cioe' entro la data del 20 giugno 2008); non essendo stato presentato appello avverso l'Ordinanza TAR Sardegna-Cagliari n. 74 del 2008, tale Ordinanza e' divenuta definitiva e non piu' impugnabile (facendo stato tra le parti): da cio' discende che l'esecutorieta' del provvedimento di demolizione n. 30 emesso dal Comune di Trinita' d'Agultu e Vignola in data 23 novembre 2007 e' anch'essa divenuta definitiva; come si legge inequivocabilmente nello stesso provvedimento di demolizione, il Comune di Trinita' d'Agultu e Vignola ha ritenuto - del tutto correttamente - che gli abusi accertati nel lotto di proprieta' del dottor Vacirca integrino una «totale difformita'» delle opere realizzate rispetto alla «concessione edilizia»: alla luce di tale assunto, trova nella fattispecie applicazione - senza tema di smentita - l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (che, come noto, ha ad oggetto appunto «Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformita' o con variazioni essenziali»), il quale stabilisce incontrovertibilmente che l'unica sanzione possibile sia quella della demolizione; in particolare, la struttura principale presenterebbe le opere apparentemente illegittime (in quanto difformi rispetto alla Concessione Edilizia, ovvero difformi rispetto al «Piano Turistico di Lottizzazione» di Costa Paradiso nonche' rispetto alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e/o rispetto alla disciplina di cui alla legge regionale Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 e/o delle normative e/o vincoli vigenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e del paesaggio; alla luce di tale assunto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 167, comma primo, decreto legislativo n. 42 del 2004, il trasgressore e' - in ogni caso - «sempre tenuto alla remissione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma quarto»: comma quarto, che - come noto - ammette il giudizio di compatibilita' paesaggistica solo ed esclusivamente per opere le quali «non abbiano determinato creazione di superfici utili o di volumi ovvero aumento di quelli realizzati». Il che non e' - senza dubbio di smentita - cio' che si e' verificato nel caso di specie, posto che gli abusi accertati dal Comune di Trinita' d'Agultu e Vignola determinano pacificamente «creazione di superfici utili o di volumi ovvero aumento di quelli realizzati»; l'ordine di demolizione ingiungeva di provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dal provvedimento, talche', in considerazione del fatto che il provvedimento e' del 23 novembre 2007, tali opere di demolizione e ripristino dovevano essere eseguite entro il 21 febbraio 2008 -: se sia a conoscenza della situazione sopra descritta, se non si ritenga necessario effettuare: le verifiche del caso, anche in collaborazione - con la Regione Sardegna, ed ogni altro Organo competente, al fine di verificare se siano state rispettate tutte le prescrizioni di cui alla disciplina del decreto legislativo n. 42 del 2004 e/o delle normative e/o vincoli vigenti in materia ambientale e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, anche alla luce della possibile modifica morfologica del territorio avvenuto su rocce millenarie «rosse», che caratterizzano la localita' di Costa Paradiso e costituiscono evidentemente parte integrante e patrimonio intangibile del territorio nazionale; se siano stati arrecati danni ambientali o paesaggistici.(4-00896)
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