INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00891 presentata da MICHIELON MAURO (LEGA NORD) in data 19940525
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_00891_12 an entity of type: aic
Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in seguito ad operazioni anagrafiche di incrocio dei modelli 740 relativi agli anni 1985-1989, con le risultanze degli archivi dell'Istituto, sta procedendo ad un generalizzato recupero dei contributi assicurativi per l'invalidita', vecchiaia e superstiti (IVS) nei confronti dei soggetti collaboratori di impresa familiare che, pur avendo denunciato fiscalmente in detti anni un reddito di lavoro autonomo, non risultino di fatto iscritti negli elenchi nominativi della gestione commercianti; conseguenza di tutto cio' e' la notifica, a tutti gli agenti rappresentanti di commercio interessati alla costituzione di un'impresa familiare, di accertamenti contributivi relativi all'obbligo assicurativo in favore del familiare collaboratore, con imputazione, ora per allora, di oneri rilevantissimi che ammontano, in determinati casi, anche a diverse decine di milioni di lire; l'asserito obbligo assicurativo promana, infatti, unicamente da una circolare interna dell'INPS la quale parte dal presupposto (errato) che coadiuvante (o coadiutore) nell'impresa e collaboratore dell'impresa familiare siano la stessa cosa. Invece si tratta di due categorie praticamente, concettualmente e giuridicamente diverse fra loro, non coincidenti, non fungibili ed assimilabili l'una all'altra, per i seguenti motivi: a) l'Istituto dell'Impresa Familiare nacque con spirito unicamente fiscale e non contributivo; b) il collaboratore dell'impresa familiare non e' qualificabile come imprenditore (Cassazione Sez. I, 2 aprile 1992, n. 4030 ed analoghe sentenze che affermano l'esonero dall'ILOR del Collaboratore familiare). Pertanto, non ha obbligo di iscriversi negli elenchi tenuti presso la CCIAA; c) i versamenti IVS non possono essere pretesi nei confronti di persone non iscritte nei suddetti elenchi: lo affermano le stesse Norme Generali contenute nelle Avvertenze per la compilazione e l'uso dei moduli predisposti dall'INPS per i versamenti IVS; d) il Collaboratore dell'Impresa Familiare non partecipa, come imprenditore, alla gestione dell'impresa, ne' alle perdite che evenualmente la stessa dovesse subire, bensi' unicamente ad eventuali, incerte variabili attribuzioni di utile. Detti utili vanno calcolati al netto delle spese di mantenimento che gravano sul reddito d'impresa (cfr. Cassazione 2 aprile 1992, n. 4057); essi possono variare di anno in anno a seconda dell'apporto reale di lavoro del collaboratore familiare nell'ambito dell'impresa stessa, indipendentemente da quanto attribuitogli nell'atto costitutivo dell'impresa di cui trattasi. Non essendo necessariamente soggetto ad imposizione fiscale, il Collaboratore non puo' essere soggetto a contribuzione minima obbligatoria previdenziale. Sarebbe infatti illogico che il profilo fiscale, ancorato a presupposto variabile ed incerto del reddito, comportasse riflessi automatici sulla posizione previdenziale, posto che quest'ultima implica una vera e propria continuita' nel tempo ben precisa, ben determinabile e quindi certa. Chi appena conosce su quali presupposti si basa l'impresa familiare potra' rilevare le contraddizioni e le conseguenze aberranti a cui darebbe luogo l'assimilazione tra la nozione di coadiutore nell'impresa e la nozione di collaboratore nell'impresa familiare. Prima che inizi l'anno fiscale occorre esprimere con apposito Atto Pubblico la volonta' di costituire l'Impresa Familiare con impegno di corrispondere degli utili a condizione che vi sia, nel corso dell'anno successivo, collaborazione continuativa e prevalente e per questo motivo verra' attribuita una percentuale di reddito proporzionale, nei limiti della percentuale stabilita inizialmente e comunque non superiore al 49 per cento. Se collaborazione nel corso dell'anno non vi e' stata o sia inferiore, o non si procede all'attribuzione di utile o se ne attribuisce una parte inferiore. In questa situazione di assoluta incertezza non solo delle quote da attribuire, ma se attribuite, l'interrogante si domanda come sia possibile obbligarsi con una iscrizione previdenziale che comporta comunque il pagamento di un importo minimo che da ultimo si basa su un reddito minimo di circa 18 milioni; cosa avverrebbe o potrebbe avvenire nel caso in cui non vi fosse attribuzione di reddito; se si potra' richiedere il rimborso di quanto illecitamente pagato; se si dovra' procedere a cancellarsi dagli appositi Elenchi tenuti dalla CCIAA; se nonostante tutto nel successivo anno, la moglie (poiche' di questo soprattutto si tratta nel caso degli Agenti e Rappresentanti di Commercio) dovesse collaborare con diritto a vedersi attribuire quota del reddito, come ci si dovrebbe comportare; se ci si debba iscrivere in ritardo e quindi essere assoggettata alle sanzioni previste dalla Legge per il ritardo; e) se dunque il Collaboratore familiare non e', per cio' stesso, Coadiutore nell'impresa, viene meno il presupposto dell'obbligo previdenziale automatico. Ne consegue l'assurdita' della pretesa dell'INPS che vorrebbe, con interpretazione di parte, assimilare nella sostanza le due figure (Coadiutore/Collaboratore), appellandosi alla prevalenza ed alla continuita' dell'apporto operativo del Collaboratore; f) il fatto poi che si sia affermata la retroattivita' dell'obbligo contributivo, costituisce elemento di ulteriore iniquita' che va rimosso; non si possono accomunare i Collaboratori dell'Impresa Familiare con i Coadiutori nell'ambito della stessa e, conseguentemente, i Collaboratori dell'impresa familiare devono ritenersi esonerati dall'obbligo contributivo IVS, contrariamente a quanto pretenderebbe l'INPS -: se abbiano valutato le conseguenze di questa assurda ed illegittima posizione dell'INPS che, qualora dovesse essere confermata, provochera' la rovina economica di moltissimi Agenti/Rappresentanti di Commercio in attivita' e non, visto l'effetto retroattivo dato all'interpretazione; come spieghino il fatto che, in tutti questi anni, ne' le sedi provinciali dell'INPS, ne' gli Organi Camerali competenti abbiano mai intrepretato l'articolo 230/bis del codice civile nei termini del messaggio dell'INPS n. 1453 del 14 ottobre 1992, ma addirittura abbiano ritenuto non ascrivibili negli elenchi nominativi della gestione previdenziale il collaboratore dell'Impresa Familiare costituita dall'Agente e Rappresentante di Commercio; se l'aver previsto, attraverso il decreto-legge n. 435 del 14 novembre 1992, il condono rispetto il mancato versamento dell'IVS del Collaboratore altro non sia che l'implicita ammissione, da parte dell'INPS, di una interpretazione dell'articolo 230/bis del codice civile non del tutto obiettiva, che ha come unico scopo di procurare ulteriori entrate all'INPS; i disavanzi di quali settori previdenziali dell'INPS saranno coperti con le entrate derivanti dal condono, visto che il rendiconto 1991 della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presentava un avanzo economico di 1.256 miliardi ed un avanzo patrimoniale di 3.024 miliardi; il numero di lettere-invito spedite dall'INPS agli Agenti/Rappresentanti di Commercio affinche' regolarizzino la posizione contributiva dei collaboratori nell'impresa familiare, nonche' la suddivisione delle lettere-invito regione per regione. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-14909 dell'8 giugno 1993. (4-00891)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00891 presentata da MICHIELON MAURO (LEGA NORD) in data 19940525
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19940525-19950913
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00891 presentata da MICHIELON MAURO (LEGA NORD) in data 19940525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
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MICHIELON MAURO (LEGA NORD)
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MINISTRO MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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