INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00794 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940525
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_00794_12 an entity of type: aic
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanita', dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il dottor Giovanni Capponi, titolare e proprietario della Farmacia Centrale sita a Perugia, in Corso Vannucci n. 49, dopo lunga e travagliata malattia, e' deceduto il 18 gennaio 1990, lasciando eredi di tutte le sue proprieta' il coniuge, non laureato, e 4 figli, di cui due farmacisti; dei due figli farmacisti il dottor Francesco Capponi, socio in impresa familiare con il padre e direttore della farmacia Centrale, gia' sostituto del titolare sin dal 1^ gennaio 1989, ha lavorato con continuita' nell'impresa sin dal 1972 ed e' il solo figlio che ha conseguito l'idoneita' nella titolarita', sia per concorso che per esercizio della professione; l'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 stabilisce che "in caso di morte del titolare gli eredi possono effettuare il trapasso della titolarita' della farmacia a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale che abbia conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilita' di un direttore"; l'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n. 34, come modificato dalla legge 22 dicembre 1984, n. 892, stabilisce che "in caso di decesso del farmacista titolare e proprietario della farmacia, i diritti degli eredi in ordine al trapasso della titolarita' ed alla gestione provvisoria della stessa, di cui all'articolo 12 della gia' citata legge, possono essere esercitati per un periodo di tre anni e ... in caso di conflitto ha titolo per il trasferimento a proprio nome della farmacia il figlio (o il coniuge superstite) che abbia per primo conseguito l'idoneita'"; in tale contesto il dottor Francesco Capponi, direttore e socio nell'impresa continuava la gestione provvisoria della farmacia ex lege e chiedeva al Tribunale di Perugia il sequestro giudiziale del patrimonio paterno ex articolo 670 del codice di procedura civile, al fine di evitare sottrazioni o soprusi di altri eredi (tra cui la ventilata vendita della farmacia da parte del coniuge superstite) e addivenire ad un'equa divisione dei beni, essendo pacifico che la legge dispone il passaggio della titolarita', mentre il valore dell'esercizio confluisce nell'asse ereditario; il Giudice istruttore, dottor Michele Frate accogliendo l'istanza del dottor Francesco Capponi, ma "erroneamente" attribuendola ad altro coerede, che l'aveva proposta successivamente, nominava, ex articolo 676 del codice di procedura penale, un custode, il dottor Maurizio Staffa, non farmacista, contestualmente estrometteva il dottor Francesco Capponi, definendolo incredibilmente un "estraneo" rispetto alla farmacia e demandava allo stesso custode la nomina di un altro direttore, non erede: una procedura tanto insolita, quanto inspiegabile; prassi e giurisprudenza costante indicano nell'erede farmacista, legittimo successore nella titolarita', il custode del bene e gestore provvisorio ai fini di un corretto mantenimento dell'azienda e in armonia con le norme di legge, tanto piu' se, come nel caso in specie, l'erede risulta anche socio nell'impresa familiare, ovvero gia' titolare di diritti inalienabili e insopprimibili; indipendentemente dai gravi danni che subiva l'esercizio, abbandonato a persone che non conoscevano nulla di quell'azienda e che in breve tempo, perdendo la clientela, riducevano cosi' fortemente il fatturato da portare l'esercizio in perdita, il dottor Francesco Capponi chiedeva il rispetto della legislazione allora vigente e gia' citata, attraverso l'emissione del dovuto provvedimento di "trapasso" della titolarieta' esercitando, anche, ex articolo 230-bis e 732 del codice civile, la prelazione sull'impresa familiare; l'istanza, che chiedeva tale atto dovuto ex lege alla USL n. 3 del perugino, cioe' a chi avrebbe dovuto provvedere immediatamente e de plano, veniva ritualmente notificata, nell'ottobre 1990, al legale rappresentante della USL, al Presidente della Giunta regionale dell'Umbria, al sindaco del comune di Perugia e al Ministro della sanita' pro tempore, ciascuno per gli incombenti di competenza; la USL n. 3, confondendo il sequestro giudiziale, che concerne il solo valore dei beni, con la titolarita' della farmacia (atto di concessione amministrativa), rifiutava, di fatto, di emettere il provvedimento, affatto "discrezionale" ma dovuto, di accertamento costitutivo dell'erede, gia' farmacista ed idoneo, conculcando cosi' ogni diritto del dottor Francesco Capponi in suo gravissimo danno personale e patrimoniale; tale omissione in atti di ufficio della USL veniva addirittura, e seppur indirettamente due anni dopo, avallata dal Giudice istruttore dottor Michele Frate, il quale, disconoscendo la legislazione vigente sul trapasso della titolarita' e trasferimento delle farmacie, in assoluta inottemperanza al codice di procedura civile, su istanza di due eredi: la dottoressa Daniela Capponi in Calvieri e l'anziana madre, coniuge del de cuius, non farmaciste, ma legate ad ambienti influenti della citta', nonostante l'opposizione degli altri eredi, tra cui il farmacista, disponeva la vendita a terzi, attraverso asta pubblica, della farmacia Centrale, definendola, incredibilmente un "bene deperibile", quasi fosse un carico di pomodori; il Giudice ha agito in violazione degli articoli 787 e 788 del codice di procedura civile che indicano nel Collegio l'unico organo giudiziario che puo' disporre la vendita di beni ove non vi sia, come in questo caso, l'accordo degli eredi, ha richiamato procedure proprie del sequestro "conservativo", mentre egli stesso aveva disposto il sequestro giudiziale e non "conservativo" ed e' giunto a scrivere nell'ordinanza di vendita che "non e' ipotizzabile l'assegnazione del bene farmacia ad uno solo dei coeredi, stante il conflitto in atto" cioe' ammettendo l'intenzione di fare un abuso contro precise norme di legge; il danno e' divenuto enorme per la comunione ereditaria ove si consideri che l'azienda e' stata venduta a lire 2.650 milioni su cui vengono ad incidere tasse di vendita di circa lire 1.200 milioni, ILOR di lire 382 milioni e passivita' di lire 800 milioni; in special modo il danno e' per il legittimo successore nella titolarita', il dottor Francesco Capponi, privato illegalmente di ogni diritto giuridico e costituzionale ad opera della USL 3 e di un magistrato che non hanno inteso seguire alcuna legge, prima privandolo del proprio lavoro, poi spogliandolo dei legittimi diritti di mantenimento o di liquidazione quale socio dell'impresa familiare, di prelazione e di successione, al punto di fargli mancare un qualsiasi sostentamento e da ben tre anni il dottor Capponi e' costretto ad accettare, a 48 anni, sostituzioni temporanee in farmacie situate anche a 200 Kilometri dal proprio luogo di residenza; contestualmente il dottor Francesco Capponi e' stato invitato piu' e piu' volte, anche da esponenti politici del luogo e da alti esponenti della massoneria, a rinunciare ai propri legittimi diritti e gli e' stato fatto constatare che, se insiste, non avra' piu' di che vivere, sinche' sara' costretto ad accettare la situazione di fatto, tanto che, non ha piu' trovato alcun lavoro in Perugia, come gli era stato preannunciato; il dottor Francesco Capponi ha chiesto giustizia rivolgendosi al Procuratore della Repubblica di Palmi dottor Agostino Cordova, essendo ben individuabile, a parere dell'interrogante, nei fatti, l'interferenza di ambienti legati alla massoneria e, sin dal luglio 1992, ha impugnato l'ordinanza di vendita innanzi alla Suprema Corte di Cassazione; nella vicenda e' intervenuto l'avvocato Fabio Dean, gia' difensore di Licio Gelli, mentre tutte le incredibili decisioni giudiziarie citate sono state prese in accoglimento delle istanze del difensore della dottoressa Daniela Capponi in Calvieri, cioe' dell'avvocato Giancarlo Zuccaccia che e' il Presidente dei Maestri Venerabili delle Logge massoniche dell'Umbria; inspiegabile, a parere dell'interrogante anche l'uso del ricavato della vendita, non mantenuto sotto sequestro, ma distribuito a numerose banche di Perugia in conti correnti, come se si volessero favorire e coinvolgere degli istituti di credito, al punto che questi, nonostante gestiscano centinaia di milioni della comunione ereditaria, rifiutano anche la concessione di un prestito personale di qualche milione all'erede dottor Francesco Capponi, lasciandolo in una situazione di estrema indigenza; lascia perplessi anche il fatto che all'asta pubblica della farmacia si sia presentato un solo compratore e tuttora non e' chiaro se e chi vi sia dietro nominativi di comodo che si sono aggiudicati l'azienda ad un prezzo fuori mercato, mentre e' certo il legame tra alcuni istituti di credito e il Presidente dei Maestri Venerabili delle logge dell'Umbria, chiamato a redigere lo statuto della Cassa di Risparmio di Perugia, ed e' altresi' nota l'influenza degli ambienti massonici nelle attivita' economiche di Perugia, specialmente dopo le rivelazioni del dottor Agostino Cordova al Consiglio Superiore della Magistratura, nel luglio scorso; il Ministro di grazia e giustizia ha dichiarato di aver aperto un'inchiesta dal 2 giugno scorso sulla appartenenza di alcuni magistrati alla massoneria e, a quanto risulta all'interrogante, tale inchiesta coinvolge piu' di un magistrato di Perugia, citta' dove esercitano le loro funzioni anche due Magistrati gia' apparsi nelle liste della P2 e giudicati dal CSM nel 1984, mentre da notizie di stampa si apprende che il Procuratore Generale, il Procuratore Capo e un Consigliere del Tribunale di Perugia sarebbero legati alla massoneria; a Perugia, inoltre, il gia' citato dottor Zuccaccia, Presidente dei Maestri Venerabili e' il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e il dottor Francesco Capponi, inizialmente, e' stato costretto a cambiare continuamente i legali che declinavano l'incarico o cercavano di convincerlo a recedere dal far valere i propri diritti, al punto che, ad evitare interferenze, e' dovuto ricorrere a legali di Roma; un fatto, questo, denunciato anche da altri cittadini di Perugia alla stampa, come la signora Paola Rossetti, quando separandosi dal figlio del noto massone Sovrano Gran Commendatore del Rito Scozzese Antico e Accettato avvocato Augusto De Megni, non trovo' legali perugini disposti a difenderla, le fu tolto il figlio maschio e dovette rivolgersi ad un legale di Milano, anche la signora Rossetti si e' recentemente rivolta al dottor Cordova, come pubblicato dal settimanale Noi; fatti analoghi e ugualmente gravi vedono protagonisti la massoneria, la USL 3 e la Magistratura di Perugia nella vicenda del maggiore Antonio Capponi, fratello del dottor Francesco, in ordine alla separazione con la cugina del citato "Sovrano" massone Augusto De Megni ed oggetto dell'interrogazione 4-16476 del 20 luglio scorso su cui l'interrogante rimane in attesa di una risposta; fatti ugualmente sconcertanti emergono dall'ordinanza n. 114/92 C.C. della Corte di Appello di Perugia in data 6 novembre 1992 in cui si ipotizzano logge coperte e segrete in Umbria e si trasmettono gli atti raccolti ai titolari dell'azione disciplinare, al CSM e alla Procura della Repubblica in merito alla presunta appartenenza alla massoneria di un magistrato e dell'anziano avvocato Fettucciari, gia legale del "Sovrano" De Megni durante il noto sequestro del nipote; il dottor Francesco Capponi, attualmente impiegato in una farmacia di Roma, e' stato ingiustamente perseguito anche in sede penale: si consideri solo che, quale parte offesa di un grave reato di un Vice Commissario di P.S., veniva convocato dalla Polizia Giudiziaria e, presentatosi in ritardo, denunciato ex articolo 650 del codice penale, quindi citato a giudizio per calunnia, emerse infine le gravi responsabilita' del pubblico funzionario. trasferito ad altra sede, ma non perseguito, veniva prosciolto con formula assolutoria, ma, di fatto, essendo offeso da un reato si e' trovato "imputato" in ben due procedimenti penali per aver osato denunciare i fatti e costretto a sostenere forti spese per la sua difesa assunta da legali di Roma; altro fatto sconcertante e' il comportamento di un Pubblico Ministero e di un tenente dei Carabinieri che procedevano ad arrestare e trattenere per 24 ore in Caserma il dottor Francesco e il maggiore Antonio Capponi, nel settembre 1991, su istanza della gia' citata dottoressa Daniela Capponi in Calvieri, difesa dall'avvocato Zuccaccia, perche' si erano recati nella casa paterna, cioe' nella loro proprieta', a trovare la madre e li' attendevano il ritorno di questa, momentaneamente assente: caduta l'ipotesi di violazione di domicilio i due fratelli venivano accusati di resistenza a pubblico ufficiale essendosi rifiutati di uscire da casa propria ed avendo opposto una resistenza passiva, cioe' senza commettere reati, nonostante gli abusi delle Forze dell'Ordine, ma con altre notevoli spese per un processo che va avanti da due anni; tutto cio', in via deduttiva, lascia presumere un uso strumentale e distorto della giustizia asservito agli interessi di persone influenti e sicuramente collegate ad ambienti massonici, al fine di far recedere le persone dal pretendere i propri diritti quando si contrappongono ad illegittime pretese di personaggi che ritengono di gestire il potere in tal modo, a livello locale, attraverso mezzi che fanno cadere i soggetti in insostenibili stati di necessita' ed indigenza sino a che sono costretti a rinunciare: i fatti di Perugia sono almeno emblematici e richiedono un serio approfondimento a parere dell'interrogante; in sintesi il dottor Francesco Capponi, in origine, chiedeva un sequestro giudiziale della farmacia a difesa del proprio diritto a succedere nella titolarita' e il magistrato, per evitare di applicare la legge e di decidere secondo giustizia, vendeva l'oggetto del contendere, cioe' vendeva cio' che avrebbe dovuto mantenere per consegnarlo al legittimo proprietario, inoltre, nelle more di tale assurda decisione, privava il dottor Capponi del lavoro e di ogni sostentamento -: se i fatti di cui sopra risultino rispondenti o meno al vero; quali provvedimenti siano stati assunti dal Ministro della sanita' in ordine al notificato atto di richiesta del trapasso della titolarita' e quali intenda assumere nei confronti della USL 3 di Perugia; quali provvedimenti intenda prendere il Ministro di grazia e giustizia nei confronti del magistrato che con tali decisioni, che disconoscono la legge, ha concorso a creare una situazione gravissima e fortemente pregiudizievole degli interessi del dottor Francesco Capponi; quali provvedimenti intenda prendere il Ministro del lavoro in ordine al coattivo allontanamento del dottor Capponi dal luogo di lavoro e al mancato riconoscimento di ogni suo legittimo diritto; se non ritengano di aprire una formale inchiesta per accertare i numerosi abusi e le omissioni perpetrate nella vicenda e gli eventuali interventi di settori deviati o legati alla massoneria sulla Magistratura, le Forze dell'Ordine e la USL 3 del perugino in danno del predetto, al fine di porre fine a tali illegalita'. S'intende richiamato l'atto ispettivo presentato nella XI legislatura di contenuto identico al presente, n. 4-17055. (4-00794)
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MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO)