INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00574 presentata da MIGLIORI RICCARDO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080709
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00574 presentata da RICCARDO MIGLIORI mercoledi' 9 luglio 2008 nella seduta n.031 MIGLIORI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 36, comma 34-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha stabilito che «in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi»; tale modifica legislativa e' stata presentata come molto rilevante ai fini del contrasto all'evasione fiscale, concludendo peraltro un iter normativo incominciato con l'articolo 14 della legge n. 537 del 1993 sull'onda di «Tangentopoli»; i canali di alimentazione e destinazione degli illeciti proventi possono essere i piu' molteplici, tra i quali, a titolo di mero (e non esaustivo) esempio: a) tangenti; b) traffico di droga; c) estorsioni; d) usura; e) racket della prostituzione; f) abusivismo commerciale; g) racket dei lavavetri. gia' l'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (oggi, come detto, modificato come sopra indicato) stabiliva che «nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attivita' qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria»; a sostegno e conferma della necessaria tassabilita' di tali proventi illeciti sta la considerazione che presupposto dell'imposizione e' soltanto il possesso di un reddito, indipendentemente dalla sua provenienza e che l'eventuale illiceita' dell'attivita' produttiva non esclude la tassabilita' del reddito da essa derivante, essendo il reddito un dato economico e non giuridico: chi trae proventi dall'attivita' illecita realizza infatti, comunque, una ricchezza che costituisce la causa del pagamento di un tributo; ad oggi, in contrasto oltretutto con i principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, risulta invece che l'attivita' dell'amministrazione finanziaria non sia sufficientemente indirizzata al contrasto di tale ancor piu' ignobile forma di evasione fiscale e quindi persiste una grave discriminazione tra i cittadini contribuenti, con discriminazione, per assurdo, proprio degli «onesti», rispetto ai «disonesti»; la Corte suprema, sentenza n. 24471 del 17 novembre 2006, ha stabilito che, in forza dell'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le attivita' illecite sono soggette, oltre che alle imposte sui redditi, anche all'Iva e che, in ogni caso, l'attivita' illecita deve essere soggetta all'Iva (analoghe considerazioni erano desumibili inoltre dalla sentenza n. 3550 del 12 marzo 2002 della Corte di Cassazione, secondo cui «sono assoggettabili anche ad Iva, in forza del principio stabilito dall'articolo 14, comma 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i proventi derivanti da attivita' illecita»), con la conseguenza che il mancato perseguimento, ai fini IVA, di tali attivita' illecite, comporterebbe anche una sottrazione dell'Italia ai suoi obblighi comunitari, visto che l'IVA rientra tra le risorse proprie del bilancio comunitario; quindi, alla luce dell'insegnamento costante della Corte suprema (vedi anche Cass., sent. n. 16504 del 19 luglio 2006; Cass. n. 21746/2005 e n. 13335/2003), l'articolo 14 citato rappresenta una norma di principio generale del nostro ordinamento e un criterio ermeneutico sistematico valido sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA e che in base all'articolo 53 della nostra Costituzione ciascuno (quindi, a maggior ragione, anche chi delinque) deve contribuire alle spese pubbliche -: se dunque, ritenendo che le illecite attivita' che fruttano miliardi di euro alle varie forme di racket ed attivita' penalmente illecite, siano da perseguire anche fiscalmente, il Ministro interrogato intenda promuovere le opportune iniziative per far si' che anche tali tipi di attivita' illecite vengano sottoposti alla dovuta tassazione e se dunque il Ministro intenda indirizzare un'efficace azione di contrasto all'evasione anche nei confronti di chi non solo pone in essere gravi violazioni penali, ma lucra anche in dispregio delle leggi tributarie, a pieno danno, oltretutto, di tutti, quei cittadini (dal dipendente all'imprenditore), che contribuiscono alle casse dell'Erario. (4-00574)
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