_:B78125142becb1f6524f5ecefd6bc94e1 "Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedi' 19 gennaio 2009 nell'allegato B della seduta n. 116 All'Interrogazione 4-00552\n presentata da EUGENIO MINASSO Risposta. - In relazione all'atto di sindacato ispettivo in esame, si fa presente quanto segue. Alcuni enti locali ed associazioni di protezione civile hanno segnalato, al dipartimento della Protezione civile, le incongruita' derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 177 del codice della strada, cosi' come e' stata interpretata nella circolare 14 giugno 2007, n. 57014, adottata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti terrestri, la quale esclude l'uso dei dispostivi acustici o di segnalazione visiva per i veicoli di organismi privati che svolgono attivita' di protezione civile, anche in situazioni di emergenza. Infatti, da tale esclusione puo' derivare grave pericolo per l'incolumita' della popolazione e per la tutela dei beni, considerato che la tempestivita' degli interventi di protezione civile e' solitamente elemento fondamentale per il buon esito degli stessi. Il predetto dipartimento, attraverso una fitta corrispondenza intercorsa fin dal 2007 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente nella materia, ha evidenziato le conseguenze derivanti da una siffatta interpretazione del comma 1 del citato articolo 177 che, introducendo limitazioni nell'uso dei dispositivi di emergenza a carico dei soggetti privati, finisce per compromettere, significativamente, la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile. In proposito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rappresentato che la soluzione potrebbe essere data da un'organica modifica della norma, in quanto la giurisprudenza si e' pronunciata in senso negativo riguardo alla possibilita' di una interpretazione estensiva della disposizione attualmente vigente, sull'uso dei dispositivi da parte dei privati. Piu' volte il dipartimento della Protezione civile ha sollecitato il predetto dicastero, sostenendo la necessita' di una modifica dell'articolo 177 del codice della strada, a tutela di interessi di primaria rilevanza ed ha osservato che la distinzione tra soggetti pubblici, abilitati all'uso dei dispositivi in questione e soggetti privati, non abilitati, appare frutto di una concezione ormai superata che penalizza il ruolo delle organizzazioni private le quali costituiscono, invece, una componente essenziale del sistema di protezione civile, normativamente riconosciuta (articolo 11 legge n. 225 del 1992). In assenza di una modifica della normativa in tal senso si dovrebbe, comunque, considerare l'eventuale sussistenza di un obiettivo stato di necessita' che, come rappresentato dallo stesso dipartimento della Protezione civile, puo' costituire causa di esclusione di responsabilita' per le violazioni amministrative eventualmente commesse nel corso della situazione emergenziale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 689 del 1981 («Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in stato di necessita' o di legittima difesa»). Appare, peraltro, evidente come la sussistenza, o meno, di uno stato di necessita' costituisca apprezzamento da effettuarsi in concreto relativamente alle singole fattispecie, con valutazioni che possono divergere a seconda del soggetto che le effettua; circostanza, questa, suscettibile di determinare possibili contrasti interpretativi e di generare contenzioso. A tal fine, con la nota del 18 giugno 2008 indirizzata alle regioni ed alle organizzazioni nazionali di volontariato, il dipartimento della Protezione civile ha chiarito che, nelle more di una auspicata revisione normativa, si deve, comunque, applicare l'interpretazione della norma fornita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Successivamente, allo scopo di dare soluzione definitiva alle problematiche fin qui illustrate, il Governo ha ritenuto opportuno predisporre un'apposita norma che e' stata inserita nel testo del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' misure urgenti di tutela ambientale». L'articolo 8, comma 5, del citato provvedimento ha provveduto ad integrare il disposto di cui all'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo che tra gli autoveicoli, per i quali e' consentito l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme, oltreche' quelli adibiti a servizi di polizia o antincendio, siano ricompresi anche quelli di protezione civile. Inoltre si precisa che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso l'inadeguatezza delle disposizioni contenute nell'articolo 177 del codice della strada ed ha manifestato l'intenzione di predisporre le opportune modifiche al predetto articolo, provvedendo ad inserire le eventuali proposte emendative per la parte in argomento, nell'ambito delle previste prossime modifiche al codice medesimo, identificando gli strumenti legislativi maggiormente idonei a tale scopo e ferma restando la necessita' di avviare un tavolo tecnico con i competenti Ministeri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonche' con il dipartimento di Protezione civile. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Elio Vito." . _:B78125142becb1f6524f5ecefd6bc94e1 "20090119" . _:B78125142becb1f6524f5ecefd6bc94e1 "MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO" . _:B78125142becb1f6524f5ecefd6bc94e1 . _:B78125142becb1f6524f5ecefd6bc94e1 . . "1"^^ . . "MINASSO EUGENIO (POPOLO DELLA LIBERTA')" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00552 presentata da MINASSO EUGENIO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080707"^^ . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . . "20080707-20090119" . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00552 presentata da EUGENIO MINASSO lunedi' 7 luglio 2008 nella seduta n.029 MINASSO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: il volontariato e' riconosciuto a tutti gli effetti quale componente effettiva del sistema della Protezione Civile Nazionale, cosi' come sancito dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225; il suddetto volontariato garantisce interventi essenziali nell'ambito di calamita' naturali e incendi boschivi, affiancandosi agli altri enti istituzionali ed operando con idonei automezzi, strumentazioni e dispositivi di protezione individuale, e sottoponendosi costantemente a corsi di formazione e visite mediche; la stagione estiva ormai avviata e' purtroppo sinonimo di terribili incendi boschivi che sempre piu' spesso determinano gravi rischi per la popolazione che si trova in prossimita' delle aree colpite da tali calamita'; in modo particolare in Liguria ed in provincia di Imperia, le forze del volontariato, pur trovandosi spesso ad operare senza l'ausilio dei corpi istituzionali, riescono a garantire gli interventi di spegnimento nell'arco delle 24 ore, sopperendo di fatto alle carenze organiche di Corpo Forestale e Vigili del Fuoco; il Ministero dei trasporti con nota n. 57014/08.03 del 14 giugno 2007 a firma dell'ingegner Sergio Dondolini, ha stabilito che l'uso dei dispositivi supplementari di emergenza composti da sirena e lampeggianti blu, di cui all'articolo 177 del Codice della Strada, debbano essere impiegati solo da soggetti pubblici, privando di fatto le tante Associazioni di volontariato regolarmente iscritte al Dipartimento della Protezione Civile e negli appositi registri regionali, che sono in possesso di veicoli omologati quali mezzi speciali antincendio, di intervenire in modo idoneo nelle situazioni di emergenza; la citata circolare del Ministero dei trasporti evidenzia, quale giustificazione al provvedimento, la necessita' di non creare confusioni negli interventi di emergenza, quasi a dire che la meritoria opera del volontariato sarebbe invece foriera di chissa' quali incomprensioni; lo stesso Dipartimento della Protezione Civile con nota n. DPC/VRE/0064312 del 29 ottobre 2007 a firma del direttore Agostino Miozzo ha chiaramente espresso la necessita' di continuare a consentire alle organizzazioni di volontariato l'impiego dei dispositivi supplementari di emergenza composti da sirena e lampeggianti blu, a tutto vantaggio della salvaguardia della pubblica incolumita' ed ha invitato le stesse associazioni a proseguire nell'impiego dei dispositivi di emergenza; successivamente, il medesimo Dipartimento della Protezione Civile, con nota n. DPC/VRE/40701 del 18 giugno 2008, sempre a firma di Agostino Miozzo, e' tornato sui suoi passi, invitando le associazioni ad applicare quanto stabilito nella sopra citata nota n. 57014/08.03 del 14 giugno 2007 del Ministero dei trasporti; infine, con nota n. PG/2008/80193 del 12 giugno 2008, la Regione Liguria ha chiesto al Dipartimento della Protezione Civile di intervenire per una rapida soluzione della vicenda, stante i pericoli legati alla campagna antincendio boschivo; la situazione sopra illustrata sta creando malumori e forti preoccupazioni nel mondo del volontariato, tali da mettere seriamente in discussione la partecipazione di molte associazioni volontaristiche alla campagna antincendio boschivo ormai avviata, con evidenti e gravi ripercussioni negative sulla salvaguardia del territorio, dell'ambiente e, non ultima, della pubblica incolumita' -: se il Governo sia a conoscenza di questa grave problematica che sta seriamente compromettendo la sicurezza e l'effettiva validita' degli interventi di emergenza e soccorso compiuti dalle associazioni di volontariato di Protezione Civile e quale rapida soluzione il Governo intenda dare al problema, affinche' tutte le Associazioni di volontariato della Protezione Civile riconosciute dal Dipartimento Nazionale e iscritte nei registri regionali, possano operare nel pieno delle loro possibilita' e con i giusti margini di sicurezza per i volontari e la cittadinanza tutta, impiegando i dispositivi supplementari di emergenza di cui all'articolo 177 del Codice della Strada su tutti i mezzi loro intestati, regolarmente dotati di colori e insegne di istituto, cosi' come gia' avviene per il Soccorso Alpino, associazione anch'essa composta da volontari. (4-00552)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00552 presentata da MINASSO EUGENIO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080707" . _:B78125142becb1f6524f5ecefd6bc94e1 . "4/00552" . "2014-05-14T23:51:10Z"^^ . .