INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00418 presentata da ALESSANDRI ANGELO (LEGA NORD PADANIA) in data 20080619

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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00418 presentata da ANGELO ALESSANDRI giovedi' 19 giugno 2008 nella seduta n.020 ALESSANDRI e RAINIERI. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: l'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI), a norma della delega avuta ai sensi della legge 30 dicembre 1992, n. 529, svolge attivita' di pubblico interesse consistente nella tenuta del Libro genealogico dei cani di razza secondo la disciplina dettata da appositi disciplinari approvati con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali e, in particolare, dal Decreto ministeriale n. 21095 del 5 gennaio 1996 e dalle Norme tecniche del Libro genealogico; l'esercizio di tale funzione e' stata piu' volte oggetto di critiche, soprattutto da parte di alcuni soci dell'ente. Questi, a riguardo, hanno spesso lamentato una preoccupante inadeguatezza dell'ENCI a gestire con efficacia l'importante compito istituzionale avuto in attribuzione, evidenziando presunte violazioni soprattutto in materia di applicazione della citata legge n. 529 del 1992 e dei decreti ministeriali applicativi, nonche' sulla disciplina relativa al benessere animale (legge n. 281 del 1991) e delle norme regionali istitutive dell'anagrafe canina; a conferma delle problematiche segnalate dai suddetti soci, che tra l'altro riverberebbero ripercussioni sull'intero settore zootecnico cinofilo nazionale con grave danno per il relativo sistema imprenditoriale ed economico, si segnalano i puntuali atti di sindacato ispettivo e di indirizzo presentati nella XV Legislatura e volti a sollecitare misure atte a ristabilire l'applicazione di criteri di efficienza, di efficacia e di trasparenza nella gestione del Libro genealogico del cane di razza, cui pero' non hanno fatto seguito azioni concrete e confacenti; allo stato attuale rimarrebbero irrisolte specifiche questioni di cui le piu' urgenti riguardano, in particolare, i seguenti aspetti: a) L'ENCI avrebbe omesso di adeguare la banca dati costituita dal Libro genealogico del cane di razza con le norme nazionali e regionali vigenti in materia di identificazione dei cani di razza. Al riguardo si richiama la circolare prot. n. 3241/FC/AP/LH del 24 gennaio 2005 con cui lo stesso Ente dichiarava che «gli allevatori titolari e/o associati d'affisso riconosciuto da ENCI/FCI hanno la facolta' di registrare al Libro genealogico cucciolate identificabili anche attraverso, l'apposizione della propria sigla assegnata dall'ENCI». Ad avviso degli interroganti tale disposizione risultava essere in palese contrasto con la legge 14 agosto 1991 n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione prevenzione del randagismo), che istituisce l'anagrafe canina delegando alle Regioni l'istituzione e le modalita' di iscrizione alla medesima anagrafe, nonche' la determinazione delle modalita' di rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore (articolo 3). La citata, presunta, omissione, esposta anche nelle interrogazioni n. 4-00833 presentata dal Senatore Valerio Carrara e n. 4-01567 presentata dal Deputato Giacomo Stucchi, e' stata oggettivamente accertata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, con la nota del 4 dicembre 2006, testualmente dichiarava: «... la banca dati dell'ENCI fino al 31 dicembre 2004 doveva necessariamente essere in linea con l'anagrafe canina detenuta dalle regioni» e che «invece, con circolare n. 3241 del 24 gennaio 2005, il Direttore generale dell'ENCI e responsabile dell'Ufficio centrale del Libro genealogico, richiamando una precedente nota del 1 o giugno 2004 informava le delegazioni ENCI che gli allevatori titolari e/o associati d'affisso riconosciuto ENCI/FCI hanno facolta' di registrare al libro genealogico cucciolate identificabili anche attraverso l'apposizione della propria sigla assegnata dall'ENCI»; a tale situazione il Ministero, su indicazione dello stesso ENCI, ha ritenuto di fari fronte tramite il Decreto Ministeriale n. 10056 del 6 luglio 2007 con cui e' previsto che solo a partire dal 1 o ottobre 2007 sussiste l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina istituita nella maggior parte delle Regioni per i cani iscritti al libro genealogico, compiendo di fatto una sostanziale sanatoria per l'omesso allineamento da parte dell'ENCI dei dati identificativi dei cani nati fino alla data del 1 o ottobre 2007; b) L'ENCI avrebbe consentito di omettere l'applicazione della certificazione veterinaria ai fini dell'iscrizione al libro genealogico e all'anagrafe canina (si veda l'interrogazione n. 4-00833 presentata dal senatore Valerio Carrara); e) l'ENCI ha deciso la revoca della tutela di 15 razze canine alla Societa' italiana Pro Segugio (SIPS) assumendola con presunta violazione del Disciplinare del libro genealogico (decreto ministeriale 21095 del 5 febbraio 1996) e delle Norme tecniche (decreto ministeriale 21203 dell'8 marzo 2005) e quindi anche con la mancata applicazione dell'Ordinanza 20166 del 23 gennaio 2007 a firma del Direttore generale competente del Ministero delle politiche agricole e forestali (si veda a riguardo l'atto di sindacato ispettivo n. 4-01572 dell'onorevole Giacomo Stucchi), come anche lo stesso Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali accertava con provvedimento n. 23900 del 1 o dicembre 2006; d) non risulterebbe che l'ENCI abbia ancora istituito l'Ufficio centrale del libro genealogico, in difformita' all'articolo 5 del decreto ministeriale 21095 del 5 febbraio 1996 (si veda a proposito l'atto di sindacato ispettivo n. 3-01173); e) l'ENCI avrebbe leso la liberta' di comportamento degli allevatori in seno al funzionamento dell'ente, i quali nell'evidenziare i profili problematici sopra indicati sarebbero incorsi in decisioni delle Commissioni di disciplina dell'ENCI che apparirebbero agli interroganti non proporzionate e discriminatorie (si veda nel merito l'atto di sindacato ispettivo n. 3-01173); f) l'ENCI sarebbe venuta meno a quanto di piu' specifico attiene al proprio scopo e finalita' istituzionale, violando gli stessi decreti del Ministero della salute emessi in merito ai maltrattamenti degli animali. Al riguardo si richiama l'atto di sindacato ispettivo n. 4-05050, presentato dall'onorevole Enzo Raisi, in cui erano chiesti chiarimenti in merito al mancato rispetto da parte dell'ENCI dell'Ordinanza del 12 dicembre 2006 del Ministro pro tempore che disponeva il divieto degli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane o finalizzati ad altri scopi non curativi e, in particolare, il taglio della coda ed il taglio delle orecchie. A riguardo sarebbe stato riscontrato che al Raduno razze italiane organizzato dall'ENCI a Eboli in data 16 febbraio 2008, cui erano presenti il Delegato ENCI e il Giudice ENCI, hanno partecipato cani italiani con le orecchie amputate. Sarebbe altresi' riscontrabile che al raduno della Societa' Amatori Cane Corso (S.A.C.C.), di Ancona in data 23 febbraio 2008, anche questo organizzato dall'ENCI con la presenza dei Delegati ENCI, avrebbero partecipato cani con le orecchie amputate. Peraltro uno dei cani amputati (di nome Pupa della Nevaia) e' stato anche giudicato vincitore della manifestazione; in definitiva, ancora oggi apparirebbe evidente agli interroganti che l'ENCI non ottemperi alla funzione attribuitagli dallo Stato rispetto alla tutela della cinofilia e alla selezione zootecnica, non modificando gli standard delle razze canine (dobermann, mastino napoletano e cane corso), che ancora oggi ammettono la caudotomia e la conchettomia, e percio' ostacolando l'attuazione del divieto di queste pratiche da parte di tutti i soggetti competenti in materia (allevatori, veterinari, giudici ENCI), assecondando il perpetuarsi di comportamenti in violazione della ordinanza 12 dicembre 2006 recante tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani, e successive modificazioni, comportamenti sui quali si era espresso negativamente anche il comitato di bioetica nazionale nel maggio 2006 e che da tempo sono oggetto di repressione da parte della normativa comunitaria, e di conseguenza permettendo la partecipazione alle mostre di cani gravemente mutilati; il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a riguardo sembra poco incline ad adottare azioni di verifica e di sanzione pertinenti, ed anzi, all'esito degli accertamenti compiuti, avrebbe emesso atti volti piu' che ad introdurre principi di correttezza gestionale, ad avallare i comportamenti ritenuti elusivi della disciplina posti in essere dall'ENCI; al Ministero delle politiche agricole si potrebbero riferire, in particolare, i seguenti fatti inefficaci: 1) con il decreto ministeriale n. 21075 del 6 aprile 2006 il Ministero ha prorogato per la terza volta, per gli stessi motivi, senza continuita' con la proroga in precedenza scaduta, il termine dallo stesso Ministero stabilito con il decreto ministeriale n. 22383 del 3 giugno 2003 ai fini della verifica da parte dell'ENCI dei requisiti di iscrizione nel Registro degli Allevatori. L'atto e' stato annullato con sentenza del TAR Lazio; 2) con decreto ministeriale n. 10056 del 6 luglio 2007 il Ministero stabiliva, solo a partire dal 1 o ottobre 2007, l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina istituita nella maggior parte delle Regioni per i cani iscritti al libro genealogico, nonostante il medesimo Ministero, in risposta agli atti di sindacato ispettivo di natura parlamentare, avesse» in precedenza accertato che quell'obbligo doveva considerarsi normativamente previsto per tutti i cani nati prima del 1 o gennaio 2005. Avverso il suddetto decreto, che di fatto comporta una sanatoria per l'omesso allineamento da parte dell'ENCI dei dati identificativi dei cani nati fino alla data del 1 o ottobre 2007, pende ricorso avanti il Tar Lazio (R.G. n. 9857/2007) -: se, anche al fine di far cessare il contenzioso che coinvolge il Ministero delle politiche agricole e forestali, non intenda adottare iniziative pertinenti di verifica e di eventuale sanzione nei confronti dell'Ente azionale cinofilia italiana che sembra persistere nell'avallare comportamenti che appaiono contrari alla legge ed ai regolamenti nazionali; se ad ogni modo non ritenga opportuno procedere alla nomina di un commissario ad acta per la tenuta del Libro genealogico, in applicazione della disciplina di riferimento, in particolare della legge n. 529 del 1992 e del Disciplinare del Libro genealogico per la tutela dei cani di razza. (4-00418)
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