. . . "4/00385" . "20080618-" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00385 presentata da GRIMOLDI PAOLO (LEGA NORD PADANIA) in data 20080618" . . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00385 presentata da GRIMOLDI PAOLO (LEGA NORD PADANIA) in data 20080618"^^ . "GRIMOLDI PAOLO (LEGA NORD PADANIA)" . . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00385 presentata da PAOLO GRIMOLDI mercoledi' 18 giugno 2008 nella seduta n.019 GRIMOLDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito internet la Risoluzione n. 70 del 13 aprile 2007, con cui stabilisce che i massofisioterapisti in possesso di titolo biennale di formazione non possono essere inclusi nel decreto 17 maggio 2002, recante «Individuazione delle professioni sanitarie esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto»; tale determinazione scaturirebbe dall'applicazione del decreto ministeriale 29 marzo 2001 che, nell'individuare le figure professionali del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che sono assoggettate alla disciplina delle professioni sanitarie, ai sensi della legge n. 251 del 2000, non contempla la figura del massofisioterapista, bensi' solo quella del fisioterapista; in base al decreto ministeriale 27 luglio 2000, che disciplina l'equipollenza al diploma universitario di fisioterapista di taluni titoli di studio conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa del decreto legislativo n. 502 del 1992, tale riconoscimento e' attribuito al titolo di massofisioterapista conseguito sulla base del corso triennale di formazione specifica; di conseguenza, alle prestazioni rese dai massofisioterapisti che, in possesso del titolo conseguito attraverso la formazione biennale, non sono riconducibili ai profili professionali sanitari delineati dal competente Ministero della salute pubblica (ne' in via indiretta, ne' per il tramite del riconoscimento di equipollenza) «non puo' essere applicato il regime di esenzione dell'Iva di cui all'articolo 10, n. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni»; la Federazione Nazionale dei Collegi dei Massofisioterapisti, nonche' l'Associazione italiana Fisioterapisti hanno prodotto ricorso ai Tar del Lazio, dell'Umbria e del Piemonte per chiedere l'annullamento del decreto ministeriale 27 luglio 2000 nella parte in cui riconosce l'equipollenza al diploma universitario di fisioterapista dell'attestato di massofisioterapista, rilasciato al termine di corsi triennali; il Tar del Lazio, con sentenza n. 2593 del 2005, analogamente alla sentenza n. 340 del 2000 del Tar dell'Umbria e alla sentenza n. 223 del 2003 del Tar del Piemonte, nonche' della Circolare del Ministero della Salute del 22 ottobre 1997, avrebbero, in sostanza, precisato «univocamente» che in base all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, i titoli di massofisioterapista, in quanto beneficiari dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, dovrebbero essere resi equipollenti od equivalenti al diploma universitario di fisioterapia di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741; prima dell'istituzione della laurea breve in fisioterapia, in alcune regioni, come ad esempio la Lombardia, il titolo di massofisioterapista, conseguito sulla base della frequenza biennale del corso di formazione, ha avuto lo stesso riconoscimento e validita' su tutto il territorio nazionale, del titolo conseguito, in altre regioni, dopo tre anni di formazione specifica; il decreto ministeriale 17 maggio 2002, nelle premesse, conferma l'esenzione Iva «per gli operatori sanitari indicati nel richiamato decreto interministeriale 21 gennaio 1994, che sono in possesso di titoli non ancora riconosciuti equivalenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 42 del 1999»; di conseguenza, le prestazioni riabilitative effettuate dal massofisioterapista rientrerebbero comunque nel regime di esenzione; sulla base di quanto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 27 aprile 2006 (C/443 e C/444 del 2004): «... l'esclusione di una determinata professione o di un'attivita' medica specifica dalla definizione delle professioni paramediche, adottata dalla normativa nazionale ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 13, parte A, n. 1, lettera c), della sesta direttiva deve poter essere giustificata, in base a motivi fondati sulle qualifiche professionali dei prestatori delle cure». La Corte ribadisce, altresi' che gli Stati Membri esercitano un potere discrezionale, consistente nella garanzia che tale esenzione si applichi unicamente a persone in possesso delle qualifiche professionali richieste, nonche' nel rispetto del principio della neutralita' fiscale; dal suddetto beneficio secondo la Corte non possono quindi essere esclusi professionisti in possesso di una pluriennale esperienza professionale; l'obbligo di «fatturare» la prestazione sanitaria crea una serie di incongruenze: il diploma di massofisioterapista rientra nell'ambito sanitario che non prevede l'applicazione dell'Iva; il paziente a cui viene applicata la predetta Iva non puo' detrarla dalle tasse e, peraltro, rischia che le Assicurazioni non la riconoscano come «prestazione sanitaria»; chi lavora presso studi medici rischia di non essere considerato idoneo a svolgere l'attivita' per cui e' stato assunto -: se non intendano aprire un tavolo di trattative con tutti i soggetti interessati, al fine di intraprendere iniziative atte ad eliminare ogni forma discriminatoria nei confronti di detti professionisti, estendendo i benefici previsti dal citato decreto 17 maggio 2002 ai massofisioterapisti, che hanno conseguito il titolo sulla base del corso biennale di formazione specifica, rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 403 del 1971. (4-00385)" . "2014-05-14T23:50:05Z"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "0"^^ .