"TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO (ALLEANZA NAZIONALE)" . "Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: sono state presentate interrogazioni e sono state fatte pubbliche dichiarazioni, anche da parte del sottoscritto, denunciando il comportamento scorretto del pubblico ministero dottor Fabio Salamone nella istruttoria da lui compiuta nei confronti del dottor Di Pietro, nelle sue prese di posizione, nelle sue richieste e nei suoi commenti alle sentenze di assoluzione che sono conseguiti alle sue domande di rinvio a giudizio nei confronti dello stesso Di Pietro. Era stato chiesto, tra l'altro, il trasferimento da Brescia del citato pubblico ministero, ma non si e' avuta alcuna notizia, a tal proposito, ne' da parte del Ministro di grazia e giustizia, che non ha risposto alle interrogazioni parlamentari, ne' da parte del Consiglio superiore della magistratura; la situazione cosi' come e', appare molto grave, perche' il coinvolgimento del dottor Fabio Salmone con le pesanti vicende giudiziarie del fratello Filippo, condannato con due patteggiamenti a oltre due anni di galera, anche per associazione a delinquere, aveva determinato delle denunce da parte della magistratura di Agrigento senza che il pubblico ministero avesse tratto conclusioni doverose di astenersi sul caso Di Pietro; infatti, trasferito su richiesta alla procura di Brescia, egli ha voluto ignorare le importanti iniziative giudiziarie e di indagine operate dallo stesso Di Pietro nei confronti del fratello e, quasi procedesse con insolito accanimento, faziosita' e spirito persecutorio, non ha voluto astenersi nella procedura contro l'ex giudice Di Pietro e, a parere dell'interrogante, ha dimostrato nei fatti e nelle parole, di volersi \"vendicare\", di quanto aveva fatto Di Pietro contro il proprio fratello, agendo, Di Pietro, secondo giustizia; il fatto nuovo nasce dalla denuncia fatta dal dottor Di Pietro, inviata al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Brescia in data 22 aprile 1996, molto circostanziata, con parecchi allegati di documentazione predisposti contro il dottor Salamone, nei termini seguenti: sulla questione dell'astensione, e con una nota di cronaca circa il trasferimento del dottor Salamone a Brescia Di Pietro ripercorre la vicenda circa i fatti per i quali e' stato incriminato e condannato Filippo Salamone, con tutti i dettagli, le implicazioni e i personaggi legati alla politica e alla mafia, circostanziando persino le fonti di prova contro Filippo Salamone e, cosa assai rilevante, i riscontri dell'attivita' istruttoria svolta da Di Pietro contro Filippo Salamone. Vi sono riferimenti specifici, attraverso diversi interrogatori, e viene accennata la relazione del collegio inquirente di Palermo e il richiamo alle attivita' della procura di Milano. In tale documento, per illustrare la responsabilita' penale di Filippo Salamone e di altri indagati, il Collegio ha espressamente fatto riferimento ad attivita' istruttorie effettuate dalla procura di Milano e, significativamente, a interrogatori di co-indagati effettuati personalmente dal dottor Di Pietro e la collaborazione di quest'ultimo ai procedimenti penali aperti dalle Procure di Palermo e di Caltanissetta, coincidenti a fatti di cui e' parte indagata Filippo Salamone. Nella stessa denuncia fatta dal dottor Di Pietro, vi e' una lettera inviata il 18 novembre 1993 indirizzata al procuratore della Repubblica di Agrigento Giovanni Micciche', dai sostituti procuratori Pollidori, Albertini, Dambruoso e Miceli, in cui si evidenzia la incredibile situazione che si e' creata per le procedure contro l'imprenditore Filippo Salamone e il dottor Fabio Salamone che svolgeva le funzioni di direzione dell'ufficio del GIP. In questa lettera, che trascriviamo, si volevano colpire le pesanti forti anomalie che, data le presenza del dottor Fabio Salamone, impedivano alla giustizia di fare il suo corso e mi si richiedeva una definitiva chiarezza nel caso: \"A seguito di ripetuti incontri avuti circa i procedimenti penali pendenti presso questo ufficio, relativi ad appalti pubblici, che vedono in diversi procedimenti, quale indagato in concorso con personaggi vari del mondo politico-economico-amministrativo, l'imprenditore Filippo Salamone, fratello del dottor Fabio Salamone, magistrato in servizio presso questo Tribunale, che svolge le funzioni di giudice presso l'ufficio del GIP di cui ha la direzione, e' emersa una situazione di obiettiva difficolta' nello svolgimento delle indagini per il loro compimento, l'intervento e la conoscenza degli atti da parte dell'ufficio del GIP. Dai predetti incontri e' altresi' emerso che il problema si pone in tutta la sua estrema delicatezza, non solo, come e' ovvio, per quanto riguarda quei procedimenti in cui e' indagato l'imprenditore Filippo Salamone, unitamente ad altri co-indagati e soci in affari, ma anche in quei procedimenti in cui risultino indagati i predetti soggetti con esclusione del Salamone. Ritenuto, inoltre in conformita' anche alla opinione da Ella manifestataci, che non e' processualmente ed istituzionalmente consentito indirizzare le nostre richieste ad organi diversi dal GIP, essendo per legge solo questi il soggetto interlocutore del Pubblico Ministero nello svolgimento delle indagini preliminari; che, in particolare, l'indicazione verbalmente e singolarmente dataci, in via assolutamente informale, di trasmettere le richieste in busta chiusa non all'ufficio del GIP ma al Presidente del tribunale, non appare praticabile in quanto non e' prevista dal sistema e che, pertanto, potrebbe dare luogo a vizi invalidanti gli atti del procedimento; tanto premesso appare indispensabile che la S.V. indichi a noi sostituti, formalmente e per iscritto, a chi e con quali modalita' dovremmo avanzare le richieste che prevedono l'intervento del GIP; rappresentiamo alla S.V., nell'attesa di una esplicita e formale direttiva, stante la estrema delicatezza della questione e per tutte le sue implicanze, la opportunita', relativamente ai procedimenti de quibis, di astenersi dall'avanzare le richieste sopraindicate ....\". Per quanto riguarda l'importante rassegna dei rapporti fra mancata astensione del dottor Fabio Salamone per le attivita' processuali poste in essere nei confronti del dottor Di Pietro, sottolinea: \"La violazione del dovere di astenersi e' prevista disciplinarmente e puo' anche integrare il reato di abuso in atti di ufficio\". \"E' noto - dice Di Pietro - che puo' commettere illecito disciplinare il magistrato che, in presenza di gravi ragioni di convenienza per astenersi, procede alla trattazione del processo, ingenerando nell'opinione pubblica sospetti, sia pure infondati, di compiacenza o di mancanza di imparzialita' e di obiettivita' di giudizio (cassazione civile 5 novembre 1991, n. 5832, in foro ital. 1981, 1,2905). E ancora: \"L'articolo 53 CPP prevede l'astensione del pubblico ministero\" quando esistono ragioni di convenienza e il successivo articolo 53 prevede i casi di sostituzione, anche coatta, dello stesso allorche' ricorrano i presupposti di cui all'articolo 36, comma 1 lettere a), b), d) ed e); cio' vuol dire che vi e' un obbligo all'estensione da parte del pubblico ministero allorche' ne ricorrano i pressuposti. La mancata, spontanea astensione puo' portare, qualora ne ricorrano i presupposti, alla sostituzione coatta dello stesso; puo' inoltre comportare conseguenze penali e/o disciplinari\". Cosi' Di Pietro nella sua denuncia che, peraltro, cita ampiamente la sentenza del tribunale di Brescia, oltre che gli atti istruttori, per quanto si riferisce al processo Cerciello: \"Mancanza di un minimo di prudenza, errori di valutazione, iniziativa al limite dell'abnormita', attivita' che arrecano danno alla genuinita' della prova\". Questo e' il succo del giudizio del tribunale di Brescia espresso per il comportamento del dottor Fabio Salamone nel processo Cerciello e in riferimento al suo comportamento nei confronti del dottor Di Pietro -: se il Presidente del Consiglio e il Ministro di grazia e giustizia intendano informare di tutto cio' formalmente il Consiglio superiore della magistratura per gli adempimenti del caso e con una richiesta d'indagine specifica nei confronti del pubblico ministero Fabio Salamone ed altresi' di azione disciplinare ai fini di un eventuale trasferimento dalla sede di Brescia per stabilire quali altre responsabilita' e atti illeciti abbia compiuto il predetto dottor Fabio Salamone. (4-00335)" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00335 presentata da TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960522"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "19960522-19970128" . "1"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00335 presentata da TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960522" . . . "2014-05-15T10:14:14Z"^^ . . . . "4/00335" . _:B7cf314b5a7968f34d7c9d3a2f75c43cc . _:B7cf314b5a7968f34d7c9d3a2f75c43cc "In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia ha trasmesso presso questo Ministero numerosi esposti presentati dal dr. Antonio Di Pietro nei confronti dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Brescia Fabio Salamone e Silvio Bonfigli, riguardanti: anomalie ed irregolarita' in cui i magistrati sarebbero incorsi nella conduzione delle indagini che hanno interessato l'esponente in qualita' di parte offesa o di indagato; l'omessa astensione del dr. Salamone nei procedimenti riguardanti l'esponente stesso, il quale in precedenza - nella veste di sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano - aveva acquisito elementi a carico del fratello del magistrato bresciano; commenti negativi, con dichiarazioni rese ad organi di stampa, della decisione del G.I.P. che non aveva accolto la tesi accusatoria. Lo stesso Procuratore Generale ha qui sollecitato l'adozione degli interventi ritenuti utili in relazione a quanto esposto. In conseguenza, ai fini di una approfondita disamina dei fatti, e' stata disposta ed esperita un'inchiesta amministrativa. La relativa relazione, unitamente agli allegati, e' stata inviata al Procuratore generale della Repubblica presso la Suprema corte di cassazione per le valutazioni e le eventuali determinazioni di sua competenza. Successivamente, i medesimi atti sono stati inviati al Consiglio superiore della magistratura che ne ha fatto richiesta ai fini dell'esercizio delle sue attribuzioni. Per quanto attiene in particolare al tema della mancata astensione si rappresenta, inoltre, che la difesa della parte civile Di Pietro nel procedimento a carico di Ugo Dinacci ed altri, attualmente nella fase dibattimentale dinanzi al Tribunale di Brescia, ha chiesto al Procuratore Generale di valutare se ricorresse, in rapporto al pubblico ministero d'udienza dr. Salamone, l'ipotesi di cui all'articolo 36.1 lettera d del codice di procedura penale per la grave inimicizia esistente a causa dell'attivita' d'indagine svolta dal Di Pietro stesso. Il Procuratore della Repubblica, cui gli atti erano stati trasmessi dal Procuratore Generale, ha respinto la richiesta di far luogo alla sostituzione del pubblico ministero d'udienza ex articolo 53 c.p.p. In particolare il Capo dell'Ufficio ha osservato che l'attivita' d'indagine svolta dal Di Pietro, seppure poteva rappresentare fattore di turbamento quantomeno formale dell'immagine di serenita' ed obiettivita' del pubblico ministero, tuttavia non costituiva dimostrazione di uno stato di inimicizia che non risultava comprovato da alcuna emergenza di carattere obiettivo. Il provvedimento veniva comunicato al Procuratore generale del distretto che, nell'ambito del potere d'intervento riconosciutogli dalla legge processuale, ha invece ritenuto sussistente il dedotto stato d'inimicizia ed ha conseguentemente designato per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nel dibattimento in corso un sostituto procuratore generale. Il Procuratore generale ha in particolare posto in luce che la rilevante attivita' investigativa svolta dal Dr. Di Pietro nei confronti di Filippo Salamone, con l'effetto di concorrere all'incriminazione di questi per gravi delitti, costituiva prova certa e tranquillante dell'esistenza di una oggettiva condizione d'incompatibilita' di suo fratello Fabio, e cio' per la indubbia presenza di gravi elementi dai quali sarebbe irragionevole non trarre la conseguenza dell'esistenza di una causa di inimicizia grave. Il Ministro di grazia e giustizia: Flick." . _:B7cf314b5a7968f34d7c9d3a2f75c43cc "19970120" . _:B7cf314b5a7968f34d7c9d3a2f75c43cc "MINISTRO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA" . _:B7cf314b5a7968f34d7c9d3a2f75c43cc .