. "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00305 presentata da PAOLO GRIMOLDI martedi' 10 giugno 2008 nella seduta n.015 GRIMOLDI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 6 del decreto legislativo 16 luglio 1947 n. 708, cosi' come modificato dall'articolo 3, comma 99, legge 24 dicembre 2003, n. 350, dispone che le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire, nei locali di proprieta' o di cui abbiano un diritto personale di godimento, i lavoratori dello spettacolo che non siano in possesso del certificato di agibilita' Enpals; nella seduta parlamentare del 27 marzo 2003, l'allora Sottosegretario Viespoli si fece portavoce dell'Enpals, specificando che tale Istituto, dopo aver analizzato la complessa problematica inerente il dilettantismo, ha emesso la circolare n. 21 del 4 giugno 2002, per chiarire l'ambito applicativo della legislazione in vigore e per fornire una specifica regolamentazione delle prestazioni artistiche rese in forma dilettantistica, specificando che gli obblighi di cui al punto precedente vincolano i lavoratori dello spettacolo, ma non gli artisti dilettanti che si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, i quali sono esonerati dall'obbligo contributivo e dal possesso del certificato di agibilita'; con la suddetta circolare l'Enpals riconosce di fatto di non avere competenza giuridica sugli artisti dilettanti, anche perche' tale istituto e' stato autorizzato per legge a disciplinare i lavoratori dello spettacolo, ma non coloro che svolgono, nel loro tempo libero, un'attivita' artistica amatoriale, ai sensi degli articoli 21 e 33 della Costituzione che tutelano la liberta' di espressione e la libera attivita' artistica; nella stessa circolare del 4 giugno 2002 si legge, pero', che nel caso in cui la prestazione artistica dilettantistica si ponga in termini funzionali e complementari alla normale attivita' commerciale propria delle imprese che ospitano l'esibizione, cosi' da configurarsi come servizio offerto alla clientela (il caso, per esempio, di intrattenimenti musicali o recitativi realizzati in locali commerciali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti) e' da considerarsi come prestazione d'opera connotata dal carattere di onerosita'; la Corte di cassazione, con la sentenza del 6 aprile 1999, n. 3304, ha riconosciuto che «Ogni attivita' oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma puo' essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuita' della prestazione e dalla sussistenza di una finalita' ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata da chi afferma la gratuita'»; dimostrare la gratuita' della propria prestazione e' piuttosto complicato, quando non e' impossibile, se non si fa parte di una cooperativa che opera nel settore, la quale, a fronte di una richiesta di rimborso spese, fornisce il nulla osta ministeriale e un contratto scritto di prestazione d'opera gratuita che costituiscono la prova di gratuita' richiesta dalla Cassazione; il comma 188 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 interviene in questo ambito disponendo che alcune categorie di soggetti siano esenti dagli obblighi informativi e contributivi previsti dalla normativa previdenziale del settore dello spettacolo se si esibiscono «in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche» e purche' non percepiscano un compenso superiore ai 5.000 euro annui per tali esibizioni; il suddetto comma dispone le esenzioni di cui sopra per i giovani fino ai diciotto anni, gli studenti di scuola media superiore e dell'universita', per i pensionati e per coloro che svolgono un'attivita' lavorativa per la quale sono gia' tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria; la circolare Enpals n. 6 del 20 aprile 2007 interpreta la norma della legge finanziaria per il 2007 in senso restrittivo, includendo fra gli spettacoli musicali solo quelli di celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche; di fatto, ad oggi, i giovani musicisti (esclusi quelli che suonano musica folcloristica) che abbiano il desiderio e la possibilita' di esibirsi in un locale a titolo gratuito, si trovano a dover scegliere fra due possibilita': richiedere il certificato di agibilita' e versare i contributi all'Enpals pur non essendo lavoratori dello spettacolo, o pagare una quota per associarsi ad una cooperativa dello spettacolo che tuteli il loro diritto di suonare da dilettanti; la musica, soprattutto per i giovani, diventa spesso un vero e proprio stile di vita, un modo per ritrovarsi e farsi riconoscere attraverso scelte che definiscono, sottolineano e amplificano differenze nel rapportarsi, negli stili di vita e di comportamento, nella definizione dell'universo valoriale, rappresentate dalle scelte degli stili musicali che spaziano dal metal al commerciale, dal rap al pop, dal rock al blues, dal jazz alla musica popolare -: quali politiche il Ministro intenda mettere in atto per agevolare i giovani che si avvicinano alla musica, per tutelare le loro espressioni artistiche, per favorire la promozione e lo sviluppo della cultura musicale e per agevolare l'esibizione di giovani musicisti dilettanti, in accordo con quanto espresso dagli articoli 4 e 9 della costituzione, rispettivamente a tutela del diritto del lavoro e della promozione dello sviluppo della cultura; se non ritenga opportuno chiarire che l'ambito di applicazione delle disposizioni espresse all'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, interessa tutte le espressioni artistiche e i generi musicali. (4-00305)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00305 presentata da GRIMOLDI PAOLO (LEGA NORD PADANIA) in data 20080610"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "20080610-" . "4/00305" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00305 presentata da GRIMOLDI PAOLO (LEGA NORD PADANIA) in data 20080610" . . "2014-05-14T23:49:34Z"^^ . . . . "0"^^ . "GRIMOLDI PAOLO (LEGA NORD PADANIA)" .