INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00288 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940505
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_00288_12 an entity of type: aic
Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, per la funzione pubblica, del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: e' pervenuta segnalazione scritta all'interrogante circa il possibile compimento di un abuso edilizio nel comune di Ortonovo, inerente un fabbricato adibito a fondi commerciali e uffici, in localita' Dogana, adiacente al parcheggio pubblico, realizzato sul terreno catastalmente individuabile al F.10, All.to 8, Mapp. 70; il fabbricato presenta due piani fuori terra piu' uno seminterrato con tetto piano, ed occupa una volumetria di 900 mc c.a; la proprieta' sarebbe della Soc. Tecnoluni, a cui sarebbero collegati l'assessore geometra Lauro Tavarini e il di lui socio Geometra Paolo Casani; l'edificio sarebbe stato progettato dagli stessi professionisti; le concessioni edilizie sarebbero state rilasciate dai sindaci di Ortonovo Adriano Antognetti e Ugo Cervia; ad un intreccio di parentele e di interessi, che basterebbe per far sorgere dubbi sul metodo adottato, si uniscono "errori" e "incongruenze" che e' necessario esaminare nei particolari; mentre nella relazione si dice che le aree limitrofe sono sempre ricadenti in zona di ristrutturazione, una visione del PRG di allora rileva che, invece, queste erano destinate a "zona per attrezzature pubbliche collettive - S2", con normativa completamente diversa, e destinate a parcheggio; in questo modo, i terreni vengono inglobati sotto altra normativa, e cioe' la normativa della zona R1, che prevede l'attribuzione (vedi articolo 1 delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato) ai lotti liberi, attraverso una convenzione col comune, di una volumetria pari a 0.5 mc per ogni mq di area effettivamente ceduta; questi criteri paiono comunque gia' contrastare con quanto stabilito da quelli del PRG per le "zone di ristrutturazione" facendo diventare queste ultime, di fatto, "zone di completamento" con costruzione di edifici ex novo; sarebbero state realizzate, all'interno di questi piani, almeno una quarantina di nuove abitazioni, di cui la maggior parte sarebbe stata progettata, diretta e fatta costruire dall'assessore geometra Tavarini e dal socio geometra Casani; altra "coincidenza" sospetta sta all'articolo 2 delle norme tecniche di attuazione del citato piano particolareggiato; tale articolo, oltre che parlare di indici e attribuzioni dei volumi, fissa anche le distanze che debbono avere gli edifici fra loro, dai confini e dalle strade; con meraviglia si scopre che, per quanto riguarda le distanze dalle strade, esse non sono considerate dal ciglio stradale, come prevede il PRG, bensi' dall'asse longitudinale stradale; in sostanza, le costruzioni possono sorgere ad una distanza dal ciglio stradale di mt. 2.5, considerando che la distanza prevista dall'asse longitudinale e' di mt. 5.00, e la strada e' mediamente larga mt. 5.00; la "stravaganza" di precisare le distanze dall'asse e non dal ciglio e' esemplificata da questa ipotesi: se un tratto della strada fosse largo mt. 11 - e certe strade non hanno una larghezza regolare ma si restringono e si allargano a seconda dei tratti - edificio potrebbe sorgere anche 1/2 metro dentro la carreggiata; per capire il perche' di questa variazione, etimologica e sostanziale, apparentemente ingiustificabile, bisogna considerare l'aspetto morfologico del terreno in questione; esso si presenta con una forma stretta e lunga, col lato lungo parallelo alla strada comunale e, quindi, se la nuova costruzione avesse dovuto rispettare le norme del PRG previste in materia di distanze avrebbe avuto una superficie di sedime molto ristretta che non avrebbe sfruttato a pieno la possibile capacita' edificatoria del terreno in questione; si e' dovuto, di conseguenza, intervenire modificando, anche in questo caso, la normativa generale, in modo astuto e poco visibile: si scrive infatti "mt. 5.00 dall'asse longitudinale" che, ad una prima lettura, non risulta come se si fosse detto "mt. 2.5 dal ciglio stradale"; dall'esame del P.P. nella sua totale estensione si rileverebbe che l'unico lotto che verrebbe a trovarsi in tale necessita' sarebbe proprio quello che stiamo considerando, permettendo di "sollevare qualche dubbio"; sarebbe stato inizialmente presentato un progetto a nome del proprietario Giuseppe Montefiori, che risulta all'interrogante essere parente di primo grado dell'assessore Lauro Tavarini; il progetto iniziale prevedeva la realizzazione di un modesto edificio ad un piano solo, con impatto limitato, ottenendo l'approvazione della commissione edilizia gia' alla prima seduta; ma ecco che, al momento del rilascio della concessione, viene presentata la domanda di volturazione della licenza, perche' nel frattempo il terreno e' passato di proprieta' da Giuseppe Montefiori alla Tecnoluni srl di cui sarebbero amministratrici le rispettive consorti dell'assessore geometra Tavarini e geometra Casani, sopracitati; ulteriore fase dell'abuso edilizio e dei suoi possibili risvolti penali, di collusione, sarebbe costituita dall'approvazione del progetto, da parte della commissione edilizia comunale, presieduta da Marco Faconti, cosi' avallando la regolarita' dell'area di sedime e la destinazione d'uso in uffici e fondi commerciali; la destinazione d'uso prevista dalle norme del piano particolareggiato, invece, parla solo di abitazioni e/o volumi residenziali, e non fa menzione di altre destinazioni, in merito alle quali si sarebbe dovuta esprimere la commissione per le attivita' produttive; circa la "superficialita'" dei controlli riservati a questa costruzione, si puo' citare anche un'altra "combinazione" favorevole al progetto dell'assessore geometra Tavarini, di minor interesse, ma pur sempre indicativa del clima favorevole che sembrerebbe aleggiare nella commissione in questione; cio' a proposito dell'articolo 10 delle note tecniche di attuazione (tipologie edilizie) che prescrive come "le coperture debbono essere a tetto oppure a terrazza solo se effettivamente praticabili e accessibili direttamente dall'alloggio"; l'edificio in questione, che assomiglia ad un capannone per attivita' artigianali, ha un tetto piano e non collegato a nessun alloggio; ma nessuno se ne accorge; la commissione edilizia sarebbe stata composta dall'ingegnere Franceschini, dall'architetto Tornabuoni, dal geologo Scarfi e dal gia' citato presidente Marco Faconti; iniziano i lavori ma in sordina: infatti all'ingresso del cantiere non verrebbe apposto il prescritto cartello con il nome del progettista e dei proprietari; eccoci dunque all'ultima fase, quando viene presentata, committente la societa' Tecnoluni, una variante in corso d'opera che prevede un piano in piu' del suddetto edificio; apparentemente l'operazione sembra legittima, il volume utilizzato per l'ampliamento deriva dalla cessione effettuata, a favore del comune, dalla signora Simonette Benelli (atto a rogito del notaio Luigi Pucci di Sarzana), di un terreno destinato a verde pubblico, in linea con quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione; invece qui vi e' la parte sostanziale dell'abuso; infatti nessuno pare accorgersi che di tale volumetria possono beneficiare, si', i lotti inedificati, ma che comunque non vadano a superare l'indice fondiario di MC 0.5 per mq; e cosi', tra polemiche irrilevanti, l'opera prosegue, e, nonostante altre piccole irregolarita', viene dichiarata agibile dal comune di Ortonovo, sempre a firma del sindaco Ugo Cervia, confortato dal parere dell'architetto Carli; resta il quesito di come puo' dichiararsi legittimo un fabbricato sorto ex novo in una zona destinata ad attrezzature pubbliche collettive, diventata con varie alchimie, zona di ristrutturazione, e che, comunque, non tiene minimamente conto degli indici fondiari previsti dalla normativa; quest'ultima e' perfettamente chiara quando prende in esame la situazione dei vari lotti (vedi articoli 6, 7, 8, delle norme tecniche di attuazione), trattando esplicitamente in modo diverso i "lotti inedificati", i "lotti parzialmente edificati" e i "Lotti saturi", fissando, per i primi, una potenzialita' edificatoria che non superi l'indice di 0.50 mc/mq, per i secondi una potenzialita' di ampliamento fino a raggiungere l'indice di mc/mq e per i terzi nessuna possibilita'; nel caso in questione ci troveremmo di fronte ad un lotto non edificato esteso circa 800 mq su cui sarebbero stati realizzati circa 900 mc, superando addirittura l'indice di 1 mc per mq previsto per definire i lotti saturi -: se cio' corrisponda a verita' e, in caso affermativo, quali provvedimenti intendano prendere per appurare ogni responsabilita' connessa ai fatti descritti; se sia gia' in corso una inchiesta della magistratura sui fatti sopradescritti e, in caso affermativo, quali esiti abbia avuto. (4-00288)
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