"TENAGLIA LANFRANCO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "1"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "4/00262" . . . "2014-05-14T23:49:18Z"^^ . . "20080605-20081201" . _:Bf21231b18a74019cb619f597bf6a087b . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00262 presentata da VANNUCCI MASSIMO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080605"^^ . . "VANNUCCI MASSIMO (PARTITO DEMOCRATICO)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00262 presentata da VANNUCCI MASSIMO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080605" . "Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00262 presentata da MASSIMO VANNUCCI giovedi' 5 giugno 2008 nella seduta n.014 VANNUCCI e TENAGLIA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: il Tribunale di Urbino si trovera', sin dai prossimi mesi, in forti difficolta' di funzionamento a causa del trasferimento di tre dei cinque giudici in organico. L'organico del Tribunale di Urbino si trovera' presto ridotto al Presidente e a due soli giudici. Risulta purtroppo che il Consiglio superiore della magistratura ha proposto la pubblicazione della vacanza per un solo posto. Appare quindi evidente che a queste condizioni il Tribunale non sara', di fatto, in condizioni di operare ne' per quanto attiene la materia penale ne' per quanto concerne l'attivita' civile; una simile situazione penalizzerebbe gravemente l'amministrazione della giustizia per la citta' di Urbino (capoluogo di Provincia assieme a Pesaro) e per l'intero territorio di competenza del Tribunale, con conseguenti disagi per i cittadini che non potranno piu' confidare in un efficiente e rapido funzionamento della stessa, nonche' per la sicurezza del territorio; risulta infatti che il Tribunale di Urbino svolge una mole di lavoro significativa ed importante, con risultati positivi per l'intera area di competenza. Non si deve appunto dimenticare che il territorio della circoscrizione del Tribunale, con 1.689 chilometri quadrati, e' uno fra i piu' vasti d'Italia e comprende ben 34 comuni con una popolazione di quasi 100.000 abitanti -: quali iniziative di propria competenza intenda assumere per evitare il rischio richiamato in premessa e per garantire la piena efficienza del Tribunale di Urbino; se, in linea generale, anche per far fronte a diffusi casi di carenza di organico nel territorio nazionale, non ritenga opportuno predisporre una iniziativa normativa riferita agli uditori giudiziari volta a permettere agli stessi di essere assegnati come prima destinazione alle funzioni requirenti. (4-00262)" . _:Bf21231b18a74019cb619f597bf6a087b "Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedi' 1 dicembre 2008 nell'allegato B della seduta n. 095 All'Interrogazione 4-00262\n presentata da MASSIMO VANNUCCI Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata in esame, si comunica che l'organico magistratuale togato del tribunale di Urbino (composto dal capo dell'ufficio e da 5 giudici) presenta, allo stato, la vacanza del posto di presidente del tribunale (gia' ricoperto - dal 2 marzo 1999 al 27 gennaio 2008 - dal dottor Gioacchino Sassi, attualmente in servizio presso il tribunale urbinate con funzioni di giudice, a seguito degli effetti dispiegati dal comma secondo dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, come sostituito dal comma 9 dell'articolo 2 della legge 30 luglio 2007 n. 111), nonche' di 2 dei predetti 5 posti di giudice (vacanze non ancora pubblicate dal Consiglio superiore della magistratura). La situazione come sopra descritta deve tuttavia essere precisata, specificando che una delle anzidette vacanze deve ascriversi al trasferimento della dottoressa Annelisa Spagnolo dal tribunale in parola a quello di Bologna, adottato con decreto ministeriale, in corso di perfezionamento, su delibera del Consiglio superiore della magistratura, assunta in data 28 maggio 2008. Sotto il profilo organizzativo interno, peraltro, va segnalato che il progetto tabellare redatto dal Capo dell'ufficio urbinate per il biennio 2006/2007 (prorogato, ex legge 31 luglio 2007 n. 111, al 31 dicembre 2008), pur non presentando significativi spunti di riflessione in ordine a peculiari criticita' emergenti, gia' sottolineava i disagi derivanti dalle coeve carenze in tema di organici. «(...) L'organico del tribunale (...)» recitava infatti, agli inizi dell'anno 2006, l'incipit del progetto in questione «(...) presenta, al momento, la vacanza di un posto di giudice, ma e' gia' stato assegnato un uditore giudiziario che dovrebbe prendere servizio fra alcuni mesi. Al magistrato con il grado di uditore giudiziario attualmente in servizio, vuoi perche' uditore giudiziario, vuoi perche' gravato da oneri familiari, non sono state assegnate funzioni penali monocratiche; tuttavia ne sono risultati aggravati gli altri magistrati, in particolare con riguardo ai turni di reperibilita' per le convalide cautelare e per i giudizi direttissimi (...)». Premesso quanto sopra sulla situazione del tribunale di Urbino, in merito all'ulteriore quesito posto nell'interrogazione, si evidenzia che l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111) stabilisce che i magistrati al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali, di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalita' (che avviene al termine del primo quadriennio successivo alla nomina). In termini generali, si segnala come, in via interpretativa, l'Ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura (parere espresso in data 30 novembre 2007) e la Settima Commissione del Consiglio hanno gia' ritenuto che la citata disposizione normativa disciplina le assegnazioni future dei magistrati al termine del tirocinio, cosi' limitando medio tempore gli effetti derivanti dalla norma. Ne consegue che il divieto introdotto dall'articolo 13 comma 2, cit., non e' immediatamente operativo a partire dall'entrata in vigore della norma e, in particolare, non si applica ai magistrati che, pur non avendo conseguito la prima valutazione di professionalita', tali funzioni gia' effettivamente esercitino al momento dell'entrata in vigore della suddetta norma. Va, peraltro, evidenziato che proprio per risolvere il problema della scopertura dell'organico nelle sedi disagiate, su proposta del ministero della giustizia, e' stato emanato il decreto legge n. 143 del 16 settembre 2008, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario». Il decreto legge, gia' approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera, introduce un regime di benefici - sia economici che di carriera - finalizzato ad incentivare il trasferimento dei magistrati con anzianita' ed esperienza nelle sedi disagiate alle quali, come gia' detto, sulla base delle nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario, non possono essere destinati i magistrati di prima nomina. Si segnalano, di seguito, i punti salienti del testo attualmente all'esame del Parlamento. Nel decreto legge si interviene sulla legge n. 133 del 1998, che disciplina il regime di incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio ad una sede disagiata ed agli uditori giudiziari destinati ad una sede disagiata, nonche' sulla legge n. 321 del 1991, che disciplina il trasferimento coatto di magistrati all'interno dello stesso distretto, ovvero da un distretto all'altro. Viene, inoltre, modificata la nozione di sede disagiata, che deve essere una sede i cui posti vacanti non siano stati coperti mediante le ordinarie procedure di trasferimento ed in cui il numero dei posti vacanti non sia inferiore al 20 per cento dell'organico. Sono previste, altresi', due ipotesi di trasferimento d'ufficio ad una sede disagiata, la prima in via principale, la seconda in via sussidiaria: la prima e' costituita dal trasferimento del magistrato che abbia dato il proprio consenso o disponibilita' al trasferimento d'ufficio, la seconda, per le sole sedi a copertura necessaria, ove nessun magistrato abbia dato consenso o disponibilita' al trasferimento, e' costituita dal trasferimento d'ufficio dei magistrati che abbiano esercitato per oltre 10 anni le medesime funzioni e non abbiano presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio, o domanda di trasferimento ad altro ufficio. Nel testo all'esame della Camera dei deputati vengono previsti anche incentivi a favore dei magistrati trasferiti d'ufficio ad una sede disagiata. In particolare, sono tre i tipi di beneficio previsti: quelli di carattere economico, costituiti da un bonus iniziale, pari a nove volte l'ammontare dell'indennita' integrativa speciale in godimento, da un'indennita' mensile - pari allo stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianita' - corrisposta per i primi 4 anni di permanenza nella sede disagiata; quelli di carriera, poiche' per i primi 6 anni di permanenza nella sede disagiata vi e' l'attribuzione di un punteggio doppio per ogni anno di permanenza nella sede disagiata; inoltre vi e' la possibilita', per il magistrato, di tornare anche in soprannumero nella sede di provenienza dopo almeno 4 anni di permanenza nella sede disagiata. Quanto alla norma che vieta di destinare i magistrati di prima nomina all'esercizio di funzioni requirenti e di funzioni giudicanti monocratiche penali, si fa presente che non sono attualmente allo studio atti di iniziativa legislativa volti ad abrogare tale disposizione o a modificarne l'ambito di applicazione. Il Ministro della giustizia: Angelino Alfano." . _:Bf21231b18a74019cb619f597bf6a087b "20081201" . _:Bf21231b18a74019cb619f597bf6a087b "MINISTRO GIUSTIZIA" . _:Bf21231b18a74019cb619f597bf6a087b . _:Bf21231b18a74019cb619f597bf6a087b .