"INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . "19920423-" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00177 presentata da BERSELLI FILIPPO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920423"^^ . "2014-05-14T19:34:30Z"^^ . . "0"^^ . . "Al Presidente del Considei ministri. - Per sapere - premesso che: l'Istituto superiore di fulminologia \"Mario De Bernardi\", di Varese (ISF) si propone di sostenere e diffondere le scoperte scientifiche e tecnologiche di Mario De Bernardi, scienziato fulminologo, Ingenieur der Elektronik e Laboriengenier elettrofisico naturale e artificiale dell'ambiente, idonee per la prevenzione e la neutralizzazione dei fulmini e per la eliminazione degli effetti di elettroinduzione per scariche indirette; l'elettrodotto Forli'-Fano risulta realizzato secondo regole tecniche, emanate dal Ministro dei trasporti con decreti ministeriali nella cui stesura non e' stato tenuto conto, per una grave violazione di legge avvenuta durante l'iter formativo della volonta', delle scoperte scientifiche e tecnologiche che l'ISF propugna e che rappresentano, in materia, la regola d'arte; la pericolosita' in relazione alla prevenzione e neutralizzazione dei fulmini e la nocivita' per la salute dell'elettrodotto, a seguito dell'inquinamento elettromagnetico che determina, dovute alle norme tecniche di realizzazione, potevano e quindi dovevano essere evitate; l'Istituto ha da tempo denunciato la fallacia dei princi'pi ai quali dette norme tecniche risultano ispirate proponendo soluzioni fondate sulle scoperte scientifiche, studi, teorie, princi'pi, realizzazioni, metodologie, normative di base di Mario De Bernardi; dette tecnologie sono gia' valorizzate, adottate e collaudate dal Ministero della protezione civile. Esse sono, per natura intrinseca, efficaci per la protezione preventiva dall'inquinament elettromagnetico poiche' mantengono inalterato l'equilibrio elettrico e magnetico del volume protetto in condizioni di ambiente elettromagnetico perturbato, specie di natura temporalesca; la pericolosita' e nocivita' in atto dell'elettrodotto puo', quindi, essere sanata da parte del Ministro dei trasporti, con l'emanazione di nuove norme nelle quali si tenga conto dei princi'pi propugnati dall'ISF. Per chi avesse dubbi, in Varese, oltre alla \"Stazione dei fulmini\", e' in atto la protezione sperimentale di una casa colonica da un elettrodotto a 380 kV di pari voltaggio di quello Forli'-Fano; la legge 28 giugno 1986, n. 339, che disciplina la formazione delle norme tecniche per la costruzione e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne, prevede, \"al fine di garantire la sicurezza e la stabilita' di strutture e di evitare pericoli per la pubblica incolumita'\", che \"la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne comprese quelle poste in zone sismiche devono conformarsi ad apposite norme tecniche\" da emanarsi e periodicamente essere \"aggiornate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concreto con i ministri dei trasporti, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, su proposta del Comitato elettrotecnico italiano che elabora il testo delle predette norme tecniche\"; le norme tecniche secondo le quali e' costruito l'elettrodotto in ottemperanza alla indicata legge, risultano emanate con il decreto ministeriale 21 marzo 1988 del ministro dei lavori pubblici ed aggiornate con decreto ministeriale 16 gennaio 1991; le norme emanate, per la protezione dalle scariche atmosferiche, ricorrono alle corde o funi di guardia che quali attirafulmini ingenerano pericolosita' e non eliminano, anzi, incentivano gli effetti di elettroinduzione. Dette norme impongono che l'elettrodotto debba essere distanziato da altri impianti pubblici o privati, formulano una soluzione non scientifica per evitare che i fulmini attirati dalle corde di guardia deviino gli altri obiettivi limitrofi. Gli archivi dell'ENEL per i danni subiti da scariche atmosferiche ben possono dimostrare quanto qui si afferma; le norme di aggiornamento emanate dal Ministero dei lavori pubblici con il decreto ministeriale 16 gennaio 1991 per evitare le conseguenze dell'inquinamento elettromagnetico nulla risolvono. Sono fumo negli occhi come e' confermato dal fisico dottor Roberto Monti. Gli effetti di elettroinduzione possono essere neutralizzati, il distanziarli non e' una soluzione scientifica; la pericolosita' delle funi di guardia a seguito di gravi incidenti accaduti a funivie e' stata denunciata fin dal 1975 da Mario De Bernardi in sede internazionale al Congresso di Vienna nell'anno 1975. Esse incentivano i fulmini in ascesa e la produzione di scariche secondarie fra fune e suolo, linee e suolo, fune e linee, a causa della mancata equipotenzialita' dell'insieme durante il transiente; in relazione all'emanazione degli indicati decreti da parte del Ministro dei lavori pubblici di concerto con altri ministri, il Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) hanno violato a parere dell'interrogante i propri doveri istituzionali e precise direttive e informazioni scientifiche viziandone in tale modo l'iter formativo; il CEI nell'elaborare le norme da emanarsi, nei modi di legge, dal Ministro dei lavori pubblici non ha tenuto, volutamente e ingiustificatamente, in considerazione le scoperte scientifiche e le realizzazioni tecnologiche sostenute dall'Istituto superiore di fulminologia benche' richiesto piu' volte anche da diversi Ministeri; il CEI infatti ha omesso di ottemperare alla richiesta del ministro dell'industria, in data 15 luglio 1985 a firma del ministro Altissimo, di costituire un'apposita valida commissione di studio per l'esame delle stesse; ha ugualmente ignorato la comunicazione effettuatagli in data 12 agosto 1987 dal ministro della protezione civile, con lettera firmata dal ministro Gaspari, che lo informava di aver adottato il sistema De Bernardi e chiedeva l'esito di quella commissione richiesta dal ministro dell'industria, con la lettera sopra citata, nella convinzione che fosse stata costituita; il CEI resistendo ad un ricorso contro di esso presentato dall'Istituto di fulminologia avanti il TAR della Lombardia, al fine di sentire affermato il suo obbligo ad esaminare la scoperta De Bernardi, ha sostenuto di non averne il dovere e ha ottenuto incredibilmente una sentenza in questo senso; il Consiglio nazionale delle ricerche che ha espresso pareri favorevoli alle norme tecniche predisposte dal CEI era perfettamente informato delle scoperte scientifiche di Mario De Bernardi e della sua attivita' nazionale e internazionale; il CNR era stato reso edotto dalla medesima lettera in data 12 agosto 1987 del ministro della protezione civile inviata in contemporanea al CEI, che questo aveva adottato il sistema De Bernardi. Il CNR era stato pure sollecitato da un suo ricercatore, il dottor Roberto Monti. Il CNR ha inibito al dottor Monti ogni attivita' di ricerca e assicurato il CEI, con la lettera 1 dicembre 1990, che la propria commissione per le scienze edili e l'architettura aveva confermato le norme CEI \"ignorando completamente la normativa dell'Istituto superiore di fulminologia\"; il Consiglio superiore delle ricerche conseguentemente nell'esprimere il proprio parere al ministro, come la legge vuole, per la emissione delle norme per la realizzazione degli elettrodotti, nulla in proposito ha volutamente osservato. Ha quindi confermato le tesi del CEI di cui e' socio fondatore e nel quale ha un potere notevole come risulta dallo statuto; cio' prova che il procedimento di formazione della volonta' del Ministero dei lavori pubblici e' stato viziato a causa del comportamento volutamente omissivo del CEI e del CNR e conseguentemente le indicate norme comunque non risultano affidabili; il CEI e il CNR propugnano evidentemente un mondo scientifico governato da principi tolemaici dal quale risulti bandita la liberta' di ricerca e conseguentemente il progresso scientifico che non sia da esso proposto, controllato e voluto. Un mondo simile a quello che ottusamente rifiuto' l'invito di Galileo di guardare nel cannocchiale per accertarsi che la terra gira intorno al sole e lo condanno'. I responsabili del CNR evidentemente si sentono esonerati dal rispetto delle leggi e liberi di non rispondere al potere esecutivo; leggendo lo statuto del CEI appare evidente come esso sia un apparato burocratico che finisce necessariamente per contemperare interessi confluenti. Di esso non fa parte nessun rappresentante del Ministero della sanita'; a parere dell'interrogante il CEI alimenta una campagna diffamatoria contro l'ISF per la quale e' stata presentata denuncia all'autorita' giudiziaria competente; quanto accade e' a parere dell'interrogante particolarmente grave. Il CEI e' stato designato con il decreto ministeriale 15 dicembre 1978 dal Ministero dell'industria quale organismo italiano per partecipare ai lavori comunitari di armonizzazione delle norme tecniche in campo elettrico ed elettronico in base alla legge 18 ottobre 1988, n. 339 della quale si parlera' in seguito; al CEI, secondo l'articolo 8 della legge n. 46 del 1990, sono devoluti parte del fondo annuale INAIL per la ricerca normativa tecnica pari a oltre tre miliardi e mezzo per il 1990. Introita oltre 4 miliardi e mezzo vendendo le pubblicazioni delle norme tecniche che elabora in diversi settori in relazione alla funzione pubblica che gli e' attribuita; la legge 1^ marzo 1968, n. 186, inoltre, che fissa all'articolo 1 il principio assoluto e inderogabile che \"tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere costruiti a regola d'arte\" aggiunge all'articolo 2, che, i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte; se e' pur vero che le norme tecniche elaborate dal CEI non sono obbligatorie, come esige anche la direttiva CEE 83/189, e la Suprema Corte di cassazione ha piu' volte affermato che e' possibile discostarsi da esse qualora si ricorra a soluzioni quanto meno equivalenti, e' evidente che ai fini di un armonico ed efficiente sviluppo tecnico del paese, l'ordinamento giuridico affida al CEI compiti importanti ai quali non puo' sottrarsi e che deve condurre con particolare scrupolo e serieta'; il CEI e il CNR, nella fattispecie in esame sono sicuramente venuti meno ai loro doveri istituzionali. Arrecano grave danno allo sviluppo della ricerca scientifica, alla sicurezza e incolumita' pubblica e alla salute dei cittadini. Danneggiano l'economia nazionale e il prestigio dell'Italia all'estero. Si consideri che le ferrovie dello Stato avrebbero interesse ad adottare il sistema De Bernardi come ha provveduto la Societa' Subalpina di Imprese ferroviarie srl di Domodossola che costantemente ne verifica l'efficacia; detto comportamento ha inciso, ad avviso dell'interrogante, sulla formazione della volonta' del ministro dei lavori pubblici e impedito che le regole di costruzione dell'elettrodotto Forli'-Fano fossero uniformate alla regola d'arte; come prova l'articolo di David Fridman apparso sul n. 32/91 dell'Europeo, in questo momento si sta tentando di capire il fenomeno fulminologico per poterlo dominare. Cio' che cercano e' gia' stato scoperto e realizzato da Mario De Bernardi da 40 anni e per saperlo basta recarsi a Campo dei Fiori a Varese e visitare la Centrale dei fulmini e quant'altro ivi e' stato realizzato in via sperimentale; l'ENEL sostiene di aver rispettato l'iter autorizzativo e di aver operato secondo le regole fissate con gli indicati decreti ministeriali, elenca una giurisprudenza a suo favore e invoca l'elaborato di perizie o studi in contrasto con altri, dei quali comunque in sede di emissione delle norme da parte del ministro non e' avvenuta ritualmente alcuna valutazione; occorre considerare che se e' pur vero che l'elettrodotto Forli'-Fano fu approvato dagli enti locali competenti, essi pero' hanno approvato il percorso e la costruzione non le regole di attuazione. Esse non risultano atte a prevenire e a neutralizzare i fulmini e a eliminare gli effetti di elettroinduzione per scariche indirette non essendo ispirate a regola d'arte idonea. I comuni denunciano la sussistenza di una nocivita' dovuta a elettroinduzione. Le norme tecniche per la sua costruzione sono state emesse, contra legem, senza la loro valutazione. I comuni hanno provato una situazione di pericolo. L'iter formativo della volonta' del ministro risulta avvenuto in violazione di legge. Sta al ministro dei lavori pubblici che e' tenuto a costanti aggiornamenti delle norme, di fronte ad una affermazione di pericolosita' e alla constatazione dei vizi avvenuti nell'emanazione delle norme tecniche emesse, di provvedere all'emanazione di nuove norme che invividuano la regola d'arte tenendo conto del problema e risolvendolo con le garanzie di legge. Il potere politico, rappresentato dal ministro dei lavori pubblici, si deve fare carico del problema poiche' e' esso che deve rispondere al paese dei criteri di costruzione; l'ENEL ha costruito l'elettrodotto secondo le norme che il ministro ha emanato. In sostanza ha cooperato a regolare se stesso. Il CNR ha espresso parere su norme emesse da un ente del quale e' socio fondatore e contemporaneamente socio effettivo e nel quale ha un potere decisionale di assoluto rilievo nel consiglio. Soci di diritto del CEI, rappresentati automaticamente nel consiglio direttivo, risultano anche lo stesso Ministero dei lavori pubblici, quelli dell'interno e dell'industria nonche' ovviamente l'ENEL. La mancanza di norme di realizzazione che tengano conto del problema non puo' essere sanata a posteriori da pareri che la escludono dei quali nessuno, ovviamente, si puo' assumere la responsabilita' politica che e' propria del ministro e dei quali non si e' tenuto conto al momento dell'emanazione delle norme; del resto la stessa legge 18 ottobre 1977, n. 791 che ha per oggetto le garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico e per la quale il CEI e' stato designato dal ministro dell'industria ente normativo a livello CEE, come prima precisato, stabilisce che \"sono previste misure di carattere tecnico affinche'... b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possono causare pericolo\"; detta legge afferma che la presenza di radiazioni rappresenta un pericolo che va eliminato con misure di carattere tecnico. Le regole emesse con il decreto ministeriale 16 gennaio 1991 si limitano a stabilire distanze dal suolo. La pericolosita' rimane in atto per violazione di legge. Provata la sussistenza di radiazioni, in mancanza di norme tecniche per la costruzione dell'elettrodotto che non prevedano, essendo possibile, la eliminazione della nocivita', questa risulta accertata giuridicamente. L'elettrodotto automaticamente non risulta adeguato alla regola d'arte, alla quale e' possibile ricorrere; la pericolosita' comunque, nella fattispecie in esame, risulta provata dal notevole materiale raccolto dai comuni, a cui si aggiunge la nota informativa del dottor Roberto Monti, ricercatore al CNR, il quale gli ha inibito ogni attivita' in suo nome in questa materia; e' amaro constatare che nonostante l'esistenza di svariati e costosissimi enti di ricerca, cattedre universitarie, varie associazioni per la ricerca sul cancro, non si sia provveduto ad una diretta sperimentazione; infine, si deve osservare che la legge 28 giugno 1986, n. 339 sembra creare sul piano costituzionale una disparita' di trattamento a favore dell'ENEL; secondo l'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978 e altre norme sulla sanita', ogni costruzione privata e pubblica e' sottoposta ad una preventiva valutazione del ministro della sanita'. La normativa in vigore pero' sottrae a detto Ministero la costruzione degli elettrodotti escludendone qualsiasi intervento; nella recente legge 9 gennaio 1991, n. 9 e' previsto l'intervento del Ministero della sanita' in tema di elettrodotti unicamente in relazione all'impatto ambientale con riguardo al percorso che deve assumere e alle modalita' per stabilirlo. Detta legge e' invocata dall'ENEL, paradossalmente, come se stabilisse una sanatoria del passato in tema di norme di costruzione. Vale la pena di rilevare, senza commento, che il decreto ministeriale 16 gennaio 1991 viene emanato il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 9 gennaio 1991, n. 9 sopra citata, quando essa non era ancora in vigore; il problema della difesa dall'inquinamento elettromagnetico delle popolazioni interessate all'elettrodotto Forli'-Fano, puntualizzato dalla relazione redatta dalla commissione dei professori Cesare Maltoni e Morando Soffritti, su incarico dell'ufficio di presidenza del consorzio dei comuni del circondario di Rimini, puo' trovare soluzione ricorrendo alle scoperte e realizzazioni di Mario De Bernardi, che opera in Varese da oltre quaranta anni; dopo sperimentazione e collaudo i suoi impianti antimpatto per la prevenzione e la neutralizzazione dei fulmini e per la eliminazione degli effetti di elettroinduzione per scariche indirette sono stati adottati da anni dal Ministero della protezione civile in sostituzione dei sistemi tradizionali attirafulmini regolamentati dalle norme del centro elettrotecnico italiano (CEI); ne usufruiscono, oltre al Ministero della protezione civile, il comando generale dei Carabinieri, Rizzoli editore, Artsana, la residenza estiva del Presidente della Repubblica, ed altri 50 mila utenti; De Bernardi e' pronto a ricevere la commissione Maltoni- Soffritti o altra che si vorra' nominare e ricevere chi, con onesta' di intenti, vorra' recarsi a Varese ad effettuare un sopralluogo per prenderne atto; la differenza tra le scoperte di Mario De Bernardi e le soluzioni regolamentate dal CEI, che le avversa con un atteggiamento tolemaico, e' radicale come l'avvocato Giancarlo Ghidoni di Bologna ha sostenuto nel ricorso avanti il Ministero della sanita'; la validita' delle regole seguite per l'elettrodotto Forli'-Fano e' contestata da Mario De Bernardi, il quale e' in condizioni di fornire prova sperimentale del loro superamento e della possibilita' di eliminare l'inquinamento elettromagnetico che determinano; il 18 luglio 1991 l'avvocato Giancarlo Ghidoni ha illustrato quanto sopra agli assessori della regione Emilia-Romagna alla sanita', all'ambiente, all'industria, nonche' ai prefetti competenti, ai sindaci interessati, al presidente del consorzio dei comuni del comprensorio, alla commissione Maltoni-Soffritti, alle UUSSLL competenti, alle camere di commercio, alle organizzazioni politiche, alle organizzazioni sindacali ed agli organi di informazione, senza pero' ottenere risultato alcuno - : quale sia il suo pensiero in merito a quanto sopra e se non ritenga che l'ordinanza del sindaco di Cesena analoga a quella dei sindaci di Rimini, Santarcangelo, Coriano, San Giovanni in Marignano e Misano che prevede \"la sospensione cautelativa dell'attivazione dell'elettrodotto Forli'-Fano sul territorio del comune di Cesena, in attesa di una valutazione piu' approfondita sia del tracciato che delle influenze dei campi magnetici da esso prodotti sulle persone abitanti nelle aree interessate, che possano escludere conseguenze dannose sulla loro salute\" risulta, per i motivi dedotti, giuridicamente opportuna e giustificata; se non ritenga altresi' di attivarsi urgentemente affinche' la commissione Maltoni-Soffritti si incontri con Mario De Bernardi per verificare se le sue scoperte possono essere positivamente valutate per risolvere il problema dell'inquinamento elettromagnetico dell'elettrodoto Forli'Fano, che tanto e giustamente preoccupa le popolazioni interessate. (4-00177)" . . "BERSELLI FILIPPO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE)" . . "4/00177" . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00177 presentata da BERSELLI FILIPPO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920423" .