"4/00096" . . . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA" . . "Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, per le riforme istituzionali e gli affari regionali, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali. - Per conoscere - premesso che: 1) con concessione edilizia ex lege n. 219 del 1981, n. 39 del 5 giugno 1989 il sindaco pro tempore di Meta, Michele Attardi, autorizzava il signor Francesco D'Esposito, proprietario di un fabbricato con annesso fondo in via Rivolo n. 13 riportato nel PUT come \"parco speciale\", a demolire e ricostruire il fabbricato, perche' danneggiato dal sisma del 23 novembre 1980, su un'area di sedime diversa realizzando anche opere di sistemazione esterne ed una piscina; 2) il MSI di Meta denunziava al pretore di Sorrento che la concessione edilizia era illegittima in quanto si consentiva la realizzazione su un'area di sedime diversa e vincolata dal PUT in quanto \"parco speciale\", di un nuovo fabbricato al posto della vecchia villa ottocentesca, che ormai e' parte integrante del panorama sorrentino. Il tutto peraltro anche con opere esterne (sistemazione, via d'accesso, piscina ed altro) precedentemente inesistenti e con notevolissimo aumento del volume come accertato dallo stesso ufficio tecnico comunale di Meta; 3) il sindaco di Meta anziche' revocare in sede di autotutela l'atto illegittimo si limitava ad emettere ordinanze di sospensione dei lavori. Provvedimenti certamente illogici visto che non erano stati preceduti dal provvedimento della revoca della concessione illegittima; 4) avverso le predette ordinanze di sospensione dei lavori il D'Esposito ricorreva al TAR Campania ed il sindaco di Meta, colpevolmente, ometteva financo di costituirsi; 5) nel frattempo il pretore rinviava a giudizio tanto il D'Esposito quanto il sindaco di Meta Michele Attardi ed i membri della commissione edilizia, architetto Guglielmo Oliviero, Antonio Pollio, Luigi Esposito, Bruno Russo e Giuseppe Izzo per i reati di cui all'articolo 323 del codice penale avendo, in concorso tra loro, abusando dei poteri inerenti alle funzioni di componenti della commissione edilizia e commissione edilizia comunale integrata al fine di recare vantaggio a D'Esposito Francesco, espresso parere favorevole alla richiesta presentata da quest'ultimo per la demolizione e ricostruzione del fabbricato sito in via Rivolo 13 di Meta (con demolizione e ricostruzione in altro sito del fabbricato preesistente, con aumento di volume e con realizzazione di piscina, strade di collegamento, sistemazione esterna e discesa a mare); parere illegittimo in quanto in violazione della legge regionale n. 35 del 1987, che impone per la zona oggetto dell'intervento (zona territoriale n. 9) il divieto sia di edificare in qualsiasi forma sia pubblica che privata, che di modificazioni del suolo e della vegetazione arborea, attraversamento di strada, elettrodotti ed altri vettori e il sindaco del reato di cui all'articolo 323 del codice penale perche', abusando dei poteri inerenti alle funzioni di sindaco di Meta, al fine di recare un vantaggio a D'Esposito Francesco, rilasciava concessione edilizia n. 39 del 5 giugno 1989 sulla scorta del parere di cui alla imputazione precedente, non provvedendo alla revoca della stessa sebbene messo al corrente dal tecnico comunale con relazione dell'11 luglio 1989 della illegittimita' del provvediment 6) con sentenza del 18 maggio 1990 il pretore di Sorrento condannava alla pena di mesi 6 di reclusione il sindaco Michele Attardi, ed il membro della CEC Antonio Pollio mentre il proprietario D'Esposito veniva condannato a mesi 2 di arresto per violazione urbanistica; 7) nel frattempo il giudizio promosso davanti al TAR dal D'Esposito, senza che il comune di Meta ne' intervenisse ne' provvedesse a revocare la concessione illegittima, si concludeva con la sentenza n. 393/91 con la quale erano annullate le ordinanze di sospensione dei lavori emesse dal sindaco di Meta. Dalla lettura della sentenza emerge che il TAR (cio' e' dovuto anche alla colpevole assenza del comune decisa evidentemente per difendere la posizione del sindaco, dell'Oliviero Guglielmo e dei membri dell CEC) non ha considerato: a) che, indipendentemente dalla prevalenza delle norme della legge n. 219 del 1981 su quelle del PUT o viceversa, la ricostruzione avverrebbe su area allo stato libera da costruzioni da adibire secondo la legge regionale n. 35 del 1987 a parco speciale. Quindi con distruzione della vegetazione arborea originaria e sconvolgimento del territorio; b) che il nuovo manufatto, come accertato in sede penale (ulteriore colpevole omissione del comune di Meta che volutamente non ha trasmesso ne' le risultanze del processo penale ne' la sentenza penale al giudice amministrativo dove avrebbero avuto carattere di pregiudizialita' sulle diverse risultanze del procedimento amministrativo) ha un aumento volumetrico di ben 1900 metri cubi con guasti ambientali enormi; c) che giustamente il TAR ha rilevato che il sindaco doveva preliminarmente, accertate le illegittimita' della concessione, attivare il potere di autotutela cosa che il sindaco si e' guardato bene dal fare; d) che peraltro il TAR Campania ha giudicato senza conoscere le risultanze del procedimento penale, ove sono anche risultate collusioni tra membri della CEC ed il D'Esposito, e quindi con presupposti di fatto errati; e) che peraltro non possono essere condivise le asserzioni del TAR per cui sarebbe possibile realizzare su aree vincolate e, precedentemente, libere da costruzioni manufatti senza una variante allo strumento urbanistico vigente (nel caso di specie il PUT) che ne fa espressamente divieto dovendosi, le aree di parco speciale, destinare ad uso pubblico -: 1) se risulti sia stato aperto un ulteriore procedimento penale a carico degli amministratori di Meta per i vari reati che si evincono dall'esposizione di cui innanzi ed in relazione alle palesi omissioni per la mancata costituzione nel giudizio innanzi al TAR e per la mancata revoca della concessione in sede di autotutela: cio' all'evidente fine di tutelare il sindaco che ha rilasciato la concessione illegittima ed i membri della CEC di cui uno, l'Oliviero, e' anche membro dell'attuale maggioranza; 2) se risulti vero che il comune di Meta, allo scopo di continuare nell'atteggiamento di cui sopra, non abbia ancora proposto appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza ne', in sede di autotutela, annullato l'illegittima concessione. Cio' pur essendo evidente che la realizzazione del nuovo manufatto impedirebbe di fatto l'uso del fondo in favore dei cittadini di Meta cosi' come previsto dalla legge regionale n. 35 del 1987; 3) se sia vero che la regione Campania, pur avendo svolto indagini in merito con due funzionari, non abbia adottato alcun provvedimento nonostante che la legge regionale n. 35 del 1987 demandi all'ente regione il regolamento per l'utilizzo dei parchi speciali; 4) se la soprintendenza di Napoli ed il Ministro dei beni culturali e ambientali abbiano adottato provvedimenti in merito e se abbiano provveduto ad annullare eventuali pareri favorevoli gia' rilasciati; 5) se risulti che la procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli e quella presso la pretura circondariale abbiano promosso accertamenti su tutte le macroscopiche irregolarita' evidenziate innanzi; 6) se non ritengano cosi' come l'interrogante ritiene gli estremi di cui agli articoli 39 e 40 della legge n. 142 del 1990. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-31295 del 12 febbraio 1992. (4-00096)" . "2014-05-14T19:34:18Z"^^ . . "PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE)" . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00096 presentata da PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920423"^^ . . "0"^^ . "INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00096 presentata da PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920423" . "19920423-" .