INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/06855 presentata da BUTTI ALESSIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20010131
http://dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic3_06855_13 an entity of type: aic
Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: l'articolo 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353 novellava l'articolo 282 del codice di procedura civile, riguardante la provvisoria esecutorieta' delle sentenze in primo grado, soggette ad appello; l'articolo novellato e' applicabile a tutti i giudizi iniziati dopo il 10 gennaio 1993, nonche' alle sentenze pubblicate successivamente al 19 aprile 1995; secondo l'interpretazione piu' accreditata, la riforma processuale non ha inteso estendere i casi in cui la sentenza poteva essere provvisoriamente esecutiva, prima del passaggio in giudicato; in conseguenza, dovrebbero essere suscettibili di provvisoria esecutorieta' ope legis, ai sensi del novellato articolo 282 del codice di procedura civile solo le sentenze di cui e' in generale possibile l'attuazione forzata prima del passaggio in giudicato, vale a dire le sentenze che pronunciano su una domanda di condanna proposta in via principale e che viene pronunciata esclusivamente in base all'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto, e/o della pretesa; tale principio e' stato espressamente affermato dalla Corte suprema di cassazione, in riferimento alla impossibilita' di attribuire efficacia provvisoriamente esecutiva alle sentenze di condanna alle spese del giudizio, a seguito dell'accertamento in via principale della infondatezza di una domanda proposta da una delle parti nel giudizio (vedi Cassazione 24 maggio 1993, n. 5837, pronunciata in merito ad una sentenza del Giudice di pace, gia' provvisoriamente esecutiva, in quanto inappellabile e Cassazione 12 luglio 2000, n. 9236, in via generale); il principio di diritto, piu' volte enunciato dal Supremo Collegio, appare escludere l'efficacia provvisoriamente esecutiva ope legis, ai sensi del novellato testo dell'articolo 282 del codice di procedura civile per tutte le sentenze di accertamento, accertamento costitutivo (ad esempio revocatoria ordinaria, o fallimentare) e costitutive in senso stretto (sentenze di risoluzione, di trasferimento di immobili ex articolo 2932 del codice civile, eccetera), anche quando al capo principale della sentenza, con il contenuto sopra indicato, acceda una sentenza conseguenziale di condanna al risarcimento, alle restituzioni, od al pagamento delle spese; al contrario, in base alla prassi di alcune cancellerie degli uffici giudiziari di Como, si segnala il generale rilascio della formula esecutiva su sentenze che tale efficacia non dovrebbero avere, in pendenza di termine per proporre appello; il rilascio della formula esecutiva consente in tali casi l'illegittimo inizio di procedure esecutive sul patrimonio delle controparti, nonche' l'iscrizione di ipoteche giudiziali sui beni immobili, con gravissimi danni economici; il rimedio giudiziale dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile non si rivela nella fattispecie risolutivo, in quanto solitamente determina al piu' la sospensione dell'esecuzione, senza l'immediata eliminazione del vincolo gravante sui beni del preteso debitore, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio; l'illegittimo rilascio di formula esecutiva dovrebbe costituire un grave illecito disciplinare a carico del personale dipendente dal ministero della giustizia, nonche' potrebbe essere fonte di possibili azioni risarcitorie contro di esso da parte dei soggetti incisi dagli atti esecutivi -: se, in riferimento a tale problema di carattere generale e di cosi' grave impatto economico, ha provveduto a notiziare gli uffici dipendenti dell'orientamento della Corte di cassazione e comunque a svolgere un'adeguata azione informativa sui casi ed i limiti in cui puo' essere rilasciata la formula esecutiva alle sentenze di primo grado, in pendenza del termine di appello; se ha svolto un'adeguata azione di verifica e controllo, per reprimere l'illegittimo rilascio della formula esecutiva in calce a sentenze ancora appellabili, in modo da evitare anche possibili danni per l'erario (3-06855)
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/06855 presentata da BUTTI ALESSIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20010131
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/06855 presentata da BUTTI ALESSIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20010131
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
DELMASTRO DELLE VEDOVE SANDRO (ALLEANZA NAZIONALE)
FOTI TOMMASO (ALLEANZA NAZIONALE)
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2014-05-15T10:12:15Z
3/06855
BUTTI ALESSIO (ALLEANZA NAZIONALE)